Sentenza — n. 28546/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 12/09/2019, la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (dichiarando estinti per prescrizione il reato associativo e quelli di furto aggravato) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Napoli, in data 23/02/2011, nei confronti - per quanto qui specificamente rileva - di NIGRO Enrico e BUONOCORE Salvatore, in relazione ai predetti reati e a quelli di ricettazione di cui al capo 13 (ascritto ad entrambi gli imputati, in concorso tra loro) e al capo 14 (ascritto al solo NIGRO).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 648 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 28546/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Appare superfluo sottolineare come tale prospettazione, meramente labiale oltre che priva di qualsiasi intrinseca plausibilità, comporterebbe comunque una rivisitazione del merito delle valutazioni concordemente operate dai giudici di merito, che ovviamente non può trovare in questa sede alcun apprezzamento. Altrettanto priva di pregio, d'altro lato, è la residua censura. Invero, il rilievo difensivo per cui il reato presupposto potrebbe essere individuato nell'appropriazione indebita dei contatori e dell'altro materiale risulta anche in questo caso meramente assertivo, e soprattutto non tiene conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 648 cod. pen. 2.2.
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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di:
1) NIGRO Enrico, nato a Marigliano il 08/02/1960;
2) BUONOCORE Salvatore, nato a Napoli il 16/06/1980 avverso la sentenza emessa il 12/09/2019 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dal NIGRO, con rideterminazione della pena complessiva da parte di questa Suprema Corte, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal BUONOCORE
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/09/2019, la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (dichiarando estinti per prescrizione il reato associativo e quelli di furto aggravato) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Napoli, in data 23/02/2011, nei confronti - per quanto qui specificamente rileva - di NIGRO Enrico e BUONOCORE Salvatore, in relazione ai predetti reati e a quelli di ricettazione di cui al capo 13 (ascritto ad entrambi gli imputati, in concorso tra loro) e al capo 14 (ascritto al solo NIGRO).
2. Propone ricorso per cassazione il NIGRO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena irrogata. Si evidenzia l'erroneità della premessa da cui la Corte era partita nell'irrogazione di una superiore al medio edittale (la qualifica di ex dipendente dell'ENEL in pensione e la conseguente violazione del rapporto fiduciario con l'ente, laddove invece la predetta qualifica era riferibile ad altri imputati).
3. Propone ricorso per cassazione il BUONOCORE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, Si censura la sentenza per aver ritenuto il BUONOCORE responsabile della ricettazione senza alcun accertamento in ordine al reato presupposto e alla sussistenza dell'elemento psicologico (dato che il ricorrente era venuto in possesso del materiale prima della denuncia di furto da parte dell'ENEL, sicchè non poteva escludersi che egli - pur utilizzando il predetto materiale nella perpetrazione delle truffe - non immaginasse la provenienza furtiva del materiale medesimo).
Si deduce altresì che il reato presupposto poteva essere individuato in un'appropriazione indebita non procedibile per mancanza di querela. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Si censura il riferimento della sentenza, nonostante la declaratoria di estinzione per prescrizione, alla partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1), e il silenzio motivazionale sulla applicazione delle attenuanti generiche in misura ridotta.
4. Con requisitoria ritualmente depositata, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso del BUONOCORE, evidenziando la congruità della motivazione rispetto ai principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in tema di ricettazione, e l'infondatezza dell'ultimo motivo concernente il trattamento sanzionatorio. Quanto al ricorso del NIGRO, ne richiede invece l'accoglimento essendo la motivazione sulla pena irrogata non congrua rispetto all'entità della pena stessa.
5. Con memoria ritualmente depositata, il difensore del NIGRO replica alle argomentazioni del P.G., evidenziando la fondatezza e comunque l'ammissibilità del ricorso, con conseguente estinzione del reato per intervenuta prescrizione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La non manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dal NIGRO impone una declaratoria di estinzione dei reati a lui ascritti per l'intervenuto decorso, alla data odierna, del termine massimo di prescrizione. 1.1. Il difensore ha radicalmente contestato l'esistenza del presupposto fondante l'irrogazione di una pena tutt'altro che attestata nei minimi, ovvero l'essere stato il ricorrente un dipendente ENEL: con ogni conseguenza in ordine al rapporto fiduciario gravemente tradito con la condotta delittuosa.
Tale presupposto (che la difesa assume essere in realtà riferibile ad altri imputati) non trova in effetti un preciso supporto giustificativo nella decisione impugnata: tanto basta per ritenere non manifestamente infondata l'impugnazione proposta, e correttamente instaurato il rapporto processuale con il ricorrente. L'assoluta insussistenza dei presupposti per una pronuncia immediatamente liberatoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., avuto riguardo alla qualità e quantità del materiale di provenienza furtiva nella disponibilità del ricorrente, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto alla posizione del NIGRO, per estinzione anche dei residui reati a lui ascritti essendo ormai decorso il termine massimo di prescrizione previsto per il delitto di ricettazione (e non essendo i numerosi rinvii del procedimento di appello riconducibili a situazioni determinanti la sospensione della prescrizione).
2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per l'altro ricorrente BUONOCORE, il cui ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Manifestamente infondate sono le censure veicolate con il primo motivo. Deve da un lato osservarsi che - a fronte di una "doppia conforme" solidamente fondata sul rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di materiale sottratto all'ENEL (tra cui dodici contatori ed altra attrezzatura "non reperibile altrove ed in molti casi segnato con il marchio ENEL": cfr. pag. 10 della sentenza impugnata, che ha valorizzato sul punto le dichiarazioni dei dipendenti dell'Ente, tra cui quello che aveva presentato la denuncia), e sulla funzionalizzazione di tali oggetti per la commissione degli altri reati - la difesa ha sostenuto che non potesse "ragionevolmente escludersi che il BUONOCORE, per quanto utilizzasse tale materiale nella perpetrazione delle truffe contestate, non immaginasse la provenienza furtiva del bene" (cfr. la sesta pagina del ricorso, privo di numerazione).
Appare superfluo sottolineare come tale prospettazione, meramente labiale oltre che priva di qualsiasi intrinseca plausibilità, comporterebbe comunque una rivisitazione del merito delle valutazioni concordemente operate dai giudici di merito, che ovviamente non può trovare in questa sede alcun apprezzamento. Altrettanto priva di pregio, d'altro lato, è la residua censura. Invero, il rilievo difensivo per cui il reato presupposto potrebbe essere individuato nell'appropriazione indebita dei contatori e dell'altro materiale risulta anche in questo caso meramente assertivo, e soprattutto non tiene conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 648 cod. pen. 2.2.
Manifestamente infondata è anche la doglianza concernente il trattamento sa nzionatorio. Va anzitutto posto in rilievo che, in presenza - come nella specie - di una pena ben lontana dal medio edittale, il richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. deve ritenersi idoneo a soddisfare il requisito motivazionale che qui rileva (cfr. ad es. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). Risulta comunque tutt'altro che illogico, in sede di quantificazione della pena, il riferimento al gravissimo contesto in cui si è inserita la condotta di ricettazione contestata al ricorrente. 2.3.
L'originaria inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del BUONOCORE, e la conseguente mancata corretta instaurazione del rapporto processuale, rendono del tutto irrilevante - a differenza di quanto si è visto a proposito dell'altro ricorrente - l'intervenuto decorso alla data odierna del termine massimo di prescrizione, essendo la sentenza della Corte d'Appello stata emessa ben prima dello spirare del predetto termine massimo. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del BUONOCORE al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NIGRO Enrico perché i reati sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di BUONOCORE Salvatore che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro due