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Sentenza — n. 28545/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28545/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28545/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10/05/2019, la Corte d'Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato (concedendo le attenuanti generiche, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 14/12/2018 dal Tribunale di L'Aquila, con la quale STOUTOU Abrderrazzak era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina impropria a lui ascritto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28545/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando l'incensurabilità della valutazione della Corte circa le dichiarazioni della persona offesa (in linea con l'elaborazione giurisprudenziale sul punto), la correttezza della qualificazione giuridica e l'implicito rigetto della richiesta di applicazione della non menzione.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina ripudiazione altri capi d'accusa accusa penale difetto di motivazione altri reati
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: STOUTOU Abdrerrazzak, nato in Marrocco il 01/03/1987 avverso la sentenza emessa il 10/05/2019 dalla Corte d'Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/05/2019, la Corte d'Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato (concedendo le attenuanti generiche, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 14/12/2018 dal Tribunale di L'Aquila, con la quale STOUTOU Abrderrazzak era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina impropria a lui ascritto.

2. Ricorre per cassazione lo STOUTOU, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento ai criteri di valutazione della persona offesa. Si censura la mancata ricerca di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa, unico elemento a carico acquisito, anche in relazione alla diversità delle versioni rese a pochi giorni di distanza. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti. Si censura la sentenza per aver ritenuto che l'eventuale spinta dello STOUTOU fosse finalizzata ad assicurare l'impunità al ricorrente, essendosi il ricorrente limitato a scansare la persona offesa. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. Si censura il silenzio della Corte d'Appello, anche alla luce della compatibilità della pena irrogata in secondo grado.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando l'incensurabilità della valutazione della Corte circa le dichiarazioni della persona offesa (in linea con l'elaborazione giurisprudenziale sul punto), la correttezza della qualificazione giuridica e l'implicito rigetto della richiesta di applicazione della non menzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, è il motivo concernente la ritenuta inattendibilità della persona offesa. La Corte territoriale ha invero fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia, evidenziando la completezza ricostruttiva del suo racconto, la coerenza spontaneità e logicità della sua ricostruzione: un contesto tale da non richiedere la necessaria presenza di risconti esterni, per l'affermazione di penale responsabilità. D'altra parte, la difesa ha ribadito la sussistenza di significative discrasie nel suo racconto, senza peraltro adeguatamente corredare tale affermazione con allegazioni dimostrative dell'assunto, né tantomeno dimostrare l'ingresso dibattimentale di tali discrasie attraverso le contestazioni (l'unica citazione delle dichiarazioni della persona offesa, rese in tempi diversi, risulta priva di difformità di rilevo tale da inficiare la complessiva ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito e la qualificazione giuridica ad essi attribuita).

2. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto al secondo motivo. Nel sostenere che gli spintoni del ricorrente non fossero finalizzati procurarsi l'impunità, ma solo a "scansare" la persona postasi dinanzi a lui, la difesa prospetta una diversa ricostruzione fattuale che non può evidentemente essere apprezzata in questa sede, tanto più in presenza di una "doppia conforme".

3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha esaminato congiuntamente le richieste di applicazione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna, ritenendo insussistenti i relativi presupposti (per la prognosi negativa correlata ai precedenti a carico del ricorrente) e concludendo pertanto nel senso che quest'ultimo "non è meritevole dei richiesti benefici" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 maggio 2021 Il Consi le estensore nte Vitt