Sentenza — n. 28544/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 20/06/2019, la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato (applicando le attenuanti generiche equivalenti, riducendo il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 09/02/2016, dal Tribunale di Firenze, con la quale MONTANARI Francesco Ugo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata a lui ascritto.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28544/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il MONTANARI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento al contrasto tra il dispositivo (che applica al MONTANARI la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 100 di multa, previa applicazione di attenuanti generiche equivalenti) e la motivazione (che perviene alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100 di multa, tenuto conto della diminuente per il rito). 2.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, espressamente formulata con i motivi di appello. 2.3. Prescrizione del reato per il decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: MONTANARI Francesco Ugo, nato a Lucca il 04/10/1960 avverso la sentenza emessa il 20/06/2019 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; Lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. Veronica Nelli, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/06/2019, la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato (applicando le attenuanti generiche equivalenti, riducendo il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 09/02/2016, dal Tribunale di Firenze, con la quale MONTANARI Francesco Ugo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata a lui ascritto.
2. Ricorre per cassazione il MONTANARI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento al contrasto tra il dispositivo (che applica al MONTANARI la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 100 di multa, previa applicazione di attenuanti generiche equivalenti) e la motivazione (che perviene alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100 di multa, tenuto conto della diminuente per il rito). 2.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, espressamente formulata con i motivi di appello. 2.3. Prescrizione del reato per il decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, trattandosi di ricorso non inammissibile (il P.G. esprime condivisione quanto ai rilievi svolti con il secondo motivo; in relazione alla difformità tra dispositivo e motivazione segnalata con il primo motivo, si osserva che la Suprema Corte avrebbe potuto superare la discrasia provvedendo alla rettifica di un errore chiaramente verificatosi nella materiale indicazione della pena in dispositivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le considerazioni svolte nella requisitoria del P.G. devono essere condivise, ed impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto al MONTANARI estinto per intervenuta prescrizione.
2. Si è infatti in presenza di un ricorso non manifestamente infondato quantomeno in ordine al secondo motivo (avendo il ricorrente lamentato l'omessa motivazione n ordine a quanto dedotto in appello in ordine alla concedibilità della sospensione condizionale, essendo stata irrogata al MONTANARI, con la precedente condanna, una pena solo pecuniaria). La corretta instaurazione del rapporto processuale impone di rilevare l'intervenuto decorso, alla data odierna, del termine massimo prescrizionale pur tenuto conto sia della recidiva contestata (con conseguente aumento del termine massimo a nove anni) sia del periodo di sospensione di sessanta giorni. Quanto precede rende ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate, imponendosi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al MONTANARI estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 14 maggio 2021 Il Considfer,e esten