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Sentenza — n. 28543/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for co-defendant due to statute of limitations extinction before final appeal judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28543/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the second-instance judgment against Girolamo Romito and Loredana Di Lorenzo, declaring the crime extinguished by the statute of limitations. The defense argued that the victim confirmed the illegal activity ceased approximately one week after filing the complaint in 2011, well before the 2019 appeal verdict. The court accepted this fact, ruling that the seven-year and six-month limitation period had expired prior to the final judgment, thereby extinguishing the offense for both defendants under the extensive effect of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 587 c.p.p.: The statute of limitations extinguishes the crime before the final judgment if the illicit activity ceased within the limitation period, requiring the declaration of extinction for all co-defendants regardless of whether they appealed.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations crime extinction co-defendant liability appeal extensive effect final judgment timing termine di sospensione durata dell'infrazione termine calcolato a ore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.
Art. 587, comma 1, c.p.p.
Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno infatti chiarito che «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017
pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva» (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: ROMITO Girolamo, nato a Palermo il 14/07/1962 avverso la sentenza emessa il 14/05/2019 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/05/2019, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 02/07/2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale ROMITO Girolamo e DI LORENZO Loredana erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. loro ascritto in concorso.

2. Ricorre per cassazione il ROMITO, deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si deduce che, dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, emergeva che la permanenza del reato era cessata circa una settimana dopo la proposizione della querela, sporta in data 23/05/2011. Era dunque trascorso, prima della pronuncia della sentenza d'appello, il termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, condividendo le argomentazioni svolte dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La prospettazione difensiva risulta invero confermata dalle risultanze processuali. È stata la stessa legittima assegnataria dell'appartamento abusivamente occupato, infatti, ad aver chiarito che l'attività illecita era cessata pochi giorni (una settimana circa) dopo la presentazione della querela, avvenuta in data 23/05/2011. In assenza di cause di sospensione (non ricorrenti nonostante i numerosi rinvii), non può che dichiararsi l'estinzione del reato ascritto al ricorrente per prescrizione maturata già prima della sentenza d'appello, emessa in data 14/05/2019 e quindi ben oltre il termine massimo di sette anni e sei mesi.

3. In virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione, l'estinzione del reato deve essere dichiarata anche quanto alla posizione della DI LORENZO, non impugnante in questa sede. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno infatti chiarito che «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva» (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539). Nella specie, come in precedenza accennato, tale condizione ostativa allo spiegarsi dell'effetto estensivo non sussiste, essendo l'irrevocabilità della condanna della DI LORENZO intervenuta dopo il maturare della prescrizione.

4. Quanto precede impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente ROMITO e, in virtù dell'effetto estensivo, anche nei confronti della DI LORENZO.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ROMITO Girolamo e, per l'effetto estensivo di cui all'art. 587 co.1. cod. proc. pen., nei confronti di DI LORENZO Loredana, perché il reato è estinto per prescrizio Così deciso il 14.fipaggio 2021 Il Consigli tensore idente Vittorio zienz