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Sentenza — n. 28542/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28542/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28542/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12/05/2020, la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 12/12/2018 dal G.u.p. del Tribunale di Catania, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - GUGLIELMINO Giuseppe era stata condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di partecipazione alla associazione di stampo mafioso di cui al capo A), e di intestazione fittizia di cui ai capi E) e F). In particolare, la Corte d'Appello ha assolto il GUGLIELMINO dall'imputazione sub E), e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio previa applicazione della continuazione (negata dal G.u.p.) con i reati di bancarotta irrevocabilmente giudicati con sentenza del 06/04/2017, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 512-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 28542/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve giungersi quanto al terzo motivo. Il ricorrente non ha contestato la configurabilità in sé della intestazione fittizia delle quote della ECO BUSINESS s.r.l. a LUPICA Mario, quanto piuttosto la possibilità di desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'attuale art. 512-bis cod. proc. pen. da conversazioni concernenti la fittizia intestazione della ECO AMBIENTE: conversazioni intercettate in epoca anteriore alla costituzione della società che rileva per il capo F).Ritiene questo Collegio che la censura non colga nel segno, avendo prospettato una lettura parcellizzata delle risultanze acquisite.

Parole chiave

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favoreggiamento partecipazione al reato complicità corruzione nell'esecuzione forzata indipendenza fittizia fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
della sentenza impugnata), sia con quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine alla decozione della GEO AMBIENTE (oggetto di tali condotte distrattive da parte del GUGLIELMINO da dar luogo al procedimento di bancarotta fraudolenta definito irrevocabilmente ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: cfr.
art. 512-bis cod. proc. pen
a LUPICA Mario, quanto piuttosto la possibilità di desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'attuale art. 512-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: GUGLIELMINO Giuseppe, nato a Catania il 25/09/1974 avverso la sentenza emessa il 12/05/2020 dalla Corte d'Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Fabrizio Siracusano, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/05/2020, la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 12/12/2018 dal G.u.p. del Tribunale di Catania, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - GUGLIELMINO Giuseppe era stata condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di partecipazione alla associazione di stampo mafioso di cui al capo A), e di intestazione fittizia di cui ai capi E) e F). In particolare, la Corte d'Appello ha assolto il GUGLIELMINO dall'imputazione sub E), e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio previa applicazione della continuazione (negata dal G.u.p.) con i reati di bancarotta irrevocabilmente giudicati con sentenza del 06/04/2017, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Ricorre per cassazione il GUGLIELMINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo A). Si censura la sentenza impugnata per avere apoditticamente ritenuto il GUGLIELMINO intraneo al sodalizio, senza prendere in considerazione la diversa ipotesi dell'imprenditore colluso (secondo lo schema del concorso esterno) o meramente contiguo all'associazione. Si evidenzia, al riguardo, che il "metodo" illustrato in una conversazione dal GUGLIELMINO, per aggiudicarsi le gare di appalto (con un ribasso fuori mercato da recuperare nel corso dell'esecuzione dell'appalto, grazie alle collusioni con ambienti criminali) era rimasto privo di adeguata dimostrazione quanto alla sua concreta messa in pratica.

Era dunque una mera ipotesi, poco compatibile con il graduale azzeramento delle condizioni finanziarie della GEO AMBIENTE s.r.I., e non confortata dalle dichiarazioni dell'AIELLO, attinenti ad un diverso momento della storia imprenditoriale del ricorrente. Sotto altro profilo, si evidenzia che gli apporti dichiarativi dei collaboratori riguardavano un periodo anteriore a quello fissato nell'imputazione (dal maggio 2012 al gennaio 2017), a nulla rilevando il fatto che, per altri coimputati, l'appartenenza all'associazione era stata acclarata anche per il periodo precedente (si osserva al riguardo che la stessa assoluzione dal reato di intestazione fittizia di cui al capo E era stata motivata dalla Corte con gli otto anni trascorsi tra la condotta di interposizione e la contestazione associativa) 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. Si censura la sentenza impugnata per aver ravvisato la prova dell'aggravante con il metodo evocato dal GUGLIELMINO, ovvero in quella sorta di autofinanziamento derivante dal risparmio sul prezzo delle estorsioni: essendo invece necessario un reinvestimento delle utilità procurate dai delitti-fine, laddove la ricostruzione della Corte aveva in sostanza conferito rilievo alla modalità con cui il sodalizio esprimeva la forza di intimidazione per acquisire il controllo delle attività economiche. 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo F). Si censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato in ordine all'elemento soggettivo della fattispecie, non potendo la finalità elusiva essere desunta da due conversazioni intercettate in epoca anteriore alla costituzione della società oggetto della condotta. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante agevolativa contestata per il capo F). Si censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato sul punto, dovendosi escludere che la ritenuta appartenenza del GUGLIELMINO all'associazione mafiosa possa automaticamente comportare l'intento di agevolarla. 2.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Si censura la sentenza impugnata per avere la Corte attribuito rilievo alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal GUGLIELMINO in sede di interrogatorio, nella quale invece il ricorrente - oltre ad aver legittimamente negato gli addebiti a suo carico - aveva fornito consistenti informazioni sul ruolo dei coimputati, che dovevano perciò trovare adeguato apprezzamento agli effetti che qui rilevano, essendo dimostrative di una attenuazione della capacità a delinquere del GUGLIELMINO. 2.6.

Violazione di legge con riferimento alla quantificazione della pena per il capo A). Si censura la sentenza per aver determinato la pena, asseritamente nei minimi edittali, in relazione alla cornice introdotta dalla legge n. 69 del 2015, senza considerare che non erano emersi elementi comprovanti la partecipazione del GIGLIELMINO al sodalizio anche nel periodo successivo all'introduzione delle più rigorose disposizioni: e ciò in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di "contestazione chiusa" e di correlativo onere a carico del P.M. di dimostrare il protrarsi della condotta per tutto il periodo considerato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Le doglianze concernenti la ritenuta appartenenza del GUGLIELMINO al sodalizio di cui al capo A) appaiono prive delle necessarie connotazioni di specificità, difettando di un'adeguata correlazione con il complesso argonnentativo desumibile dalla lettura congiunta delle decisioni di primo e secondo grado (sulla necessità di un apprezzamento complessivo e coordinato delle argomentazioni svolte nelle due decisioni di merito, in caso di c.d. "doppia conforme", cfr. ad es. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; sulla necessità di un effettivo confronto critico con il percorso argomentativo tracciato dalle pronunce di merito, cfr. ad es.

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). 2.1. Come già ricordato in sede introduttiva, la difesa ha censurato la sentenza impugnata per aver valorizzato, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, le attività imprenditoriali del GUGLIELMINO senza tener conto della possibilità di inquadrarle nello schema dell'imprenditore-vittima (anche in considerazione degli atti vandalici subiti e della progressiva decozione della società GEO AMBIENTE), ovvero, al più, in quella dell'imprenditore colluso (figura emersa nell'elaborazrone giurisprudenziale in tema di concorso esterno: cfr. ad es.

Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474). A tale ultimo proposito, il ricorrente ha richiamato il fatto che il contributo dichiarativo del collaboratore AIELLO si riferiva ad un diverso momento della storia imprenditoriale del GUGLIELMINO, e che non vi erano prove in ordine all'effettivo utilizzo del "metodo" per aggiudicarsi le gare d'appalto, da lui illustrato in una conversazione intercettata. Deve peraltro osservarsi, al riguardo, che la prospettazione difensiva evita qualsiasi confronto sia con le numerose conversazioni richiamate in sentenza comprovanti il diretto interessamento del clan CAPPELLO negli affari imprenditoriali del GUGLIELMINO (cfr. in particolare pagg. 21 segg. della sentenza impugnata), sia con quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine alla decozione della GEO AMBIENTE (oggetto di tali condotte distrattive da parte del GUGLIELMINO da dar luogo al procedimento di bancarotta fraudolenta definito irrevocabilmente ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: cfr. pag. 26 della sentenza), sia anche - ed anzi soprattutto - con le numerose conversazioni richiamate per sintesi nella sentenza impugnata (pag. 6 segg.), ma diffusamente esposte in quella di primo grado, ritenute inequivocabilmente dimostrative dell'appartenenza del clan al sodalizio.

Si tratta di colloqui di rilievo tale da essere valorizzati, dal primo giudice, non solo con specifico riferimento alla posizione del GUGLIELMINO (pag. 87 segg.), ma anche nelle pagine introduttive dedicate alla struttura e alle articolazioni del clan (cfr. pag. 17 segg.). Basti qui accennare: alla conversazione tra il ricorrente e FISICHELLA Franco, avente ad oggetto le dinamiche interne al clan CAPPELLO, l'importanza della "famiglia" ed il passaggio al clan di soggetti appartenenti ad altro organismo associativo (pagg. 17-18); a quella tra il GUGLIELMINO e STRANO Santo, dedicata alle somme ed ai regali destinati agli avvocati impegnati nell'assistenza legale degli affiliati e ai contrasti interni (pag. 21 segg.); a quella relativa alle modalità con cui il GUGLIELMINO si era aggiudicato gli appalti in Calabria, superando pressioni e minacce dapprima con l'intercessione della compagna del capoclan CAPPELLO Salvatore, e poi anche con l'intervento di quest'ultimo (pag. 23 ss.).

Il mancato confronto con tali corpose risultanze captative - spesso di tenore del tutto univoco quanto all'inserimento del ricorrente nel clan CAPPELLO (in alcuni casi espressamente rivendicato: cfr. pag. 98 della sentenza di primo grado), e risalenti al 2013 (ovvero ad un periodo compreso nel capo di imputazione contestato al ricorrente) - rende del tutto ultroneo l'approfondimento delle questioni prospettate in ricorso con riferimento alle connotazioni dell'attività imprenditoriale, all'effettivo utilizzo del "metodo" per aggiudicarsi gli appalti (cfr. peraltro pag. 23 della sentenza di primo grado, che richiama la conversazione in cui GUGLIELMINO spiega di essere riuscito a "prendere 26 paesi" della Calabria), alle dichiarazioni dei collaboratori relative ad un periodo anteriore a quello considerato nell'imputazione: pur dovendosi sottolineare, a tale ultimo proposito, il rilievo tutt'altro che illogico della Corte territoriale che ha attribuito a tali dichiarazioni - in parte coinvolgenti non solo il padre del ricorrente, ma anche quest'ultimo - un significativo rilievo nel delineare il contesto in cui il GUGLIELMINO aveva agito anche prima del 2012 (cfr. pag. 28 della sentenza impugnata). 2.2.

Il secondo motivo è infondato. Nel valorizzare l'acquisizione, da parte delle società del GUGLIELMINO, di gran parte del servizio di nettezza urbana svolto nel territorio calabrese ed in altre regioni (Campania e Sicilia), utilizzando i proventi acquisiti nell'esercizio di analoghe attività di impresa quale partecipe di un'associazione mafiosa - ponendosi così in condizione di offrire un ribasso fuori mercato, da recuperare successivamente "risparmiando" sui costi delle estorsioni delle altre organizzazioni criminali, evitate proprio grazie al fatto di operare per conto del clan CAPPELLO (cfr. pag. 32 della sentenza impugnata) - la Corte territoriale ha adottato una decisione in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.

è configurabile nei confronti dell'associato autore del delitto che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua» (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259588, la quale ha precisato, in motivazione, che la rado dell'aggravante in parola è da ravvisarsi nella necessità di sanzionare più efficacemente l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia legale, in quanto espressione di una "progressione-criminosa" rispetto al reato- base che denota la maggiore pericolosità dell'organizzazione). 2.3.

Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve giungersi quanto al terzo motivo. Il ricorrente non ha contestato la configurabilità in sé della intestazione fittizia delle quote della ECO BUSINESS s.r.l. a LUPICA Mario, quanto piuttosto la possibilità di desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'attuale art. 512-bis cod. proc. pen. da conversazioni concernenti la fittizia intestazione della ECO AMBIENTE: conversazioni intercettate in epoca anteriore alla costituzione della società che rileva per il capo F).Ritiene questo Collegio che la censura non colga nel segno, avendo prospettato una lettura parcellizzata delle risultanze acquisite.

La Corte d'Appello (pag. 33 seg.) ha invero posto in una stretta correlazione le due società, essendo la ECO BUSINESS stata costituita nel 2014, quando la ECO AMBIENTE venne posta in• amministrazione controllata, onde consentire al GUGLELMINO di continuare a partecipare alle gare d'appalto per la nettezza urbana, non potendo egli più utilizzare la ECO AMBIENTE; ha quindi richiamato le risultanze captative comprovanti la fittizietà dell'intestazione delle quote della ECO BUSINESS al LUPICA (circostanza come detto non controversa e rilevata anche quanto all'intestazione delle quote della GEO AMBIENTE); ha poi riportato le conversazioni (anche in questo caso inequivoche) comprovanti la finalità elusiva alla base della fittizia intestazione della ECO AMBIENTE (il GUGLIELMINO spiega al proprio interlocutore "Perché tu sai oggi, viene un magistrato, mette una firnna...Sequestro dei beni...Che gli hai fatto?.. .Che fai, lo ammazzi? Non gli puoi dire niente").

In tale contesto, la valutazione congiunta e coordinata degli elementi acquisiti ha indotto la Corte d'Appello a ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia delle quote della ECO BUSINESS per lo strettissimo collegamento tra la decozione della prima società e la costituzione della seconda, la fittizietà delle intestazioni delle quote di entrambe le società (riconducibili al GUGLIELMINO), e la chiarissima finalità elusiva emersa dalle intercettazioni (risalenti al marzo 2013, e quindi prossime alla costituzione della società che qui rileva) quanto alla intestazione della ECO AMBIENTE.

SI tratta di un percorso argomentativo scevro da contraddittorietà o illogicità manifeste deducibili in questa sede. 2.4. Anche il quarto motivo è infondato. La Corte territoriale (pag.

34) ha non illogicamente valorizzato, per ritenere sussistente l'aggravante agevolativa quanto al capo F), la già richiamata funzionalizzazione della nuova società ai medesimi scopi che avevano animato la ECO AMBIENTE, ovvero il soddisfacimento degli interessi del clan (oltre che propri) nella progressiva penetrazione nel settore della nettezza urbana anche in regioni diverse da quella di origine. Del resto, il carattere immanente di tale funzionalizzazione emerge anche da una ulteriore conversazione valorizzate dal giudice di primo grado: si allude a quella in cui il GUGLIELMINO rappresenta che, se supportato dal clan e lasciato libero da pensieri, avrebbe fatto arrivare "lavori" e "posti di lavoro pure" (pagg. 35-36).

Anche in questo caso, le valutazioni della Corte territoriale risultano in piena sintonia con quelle espresse dal primo giudice, che per la sussistenza dell'aggravante aveva valorizzato il diretto interessamento del capoclan CAPPELLO Salvatore (cfr. pag. 307).5. Per ciò che riguarda il motivo dedicato al diniego delle attenuanti generiche, ritiene il Collegio incensurabile la valutazione della Corte territoriale che ha escluso la concedibilità del beneficio non solo alla luce della spregiudicatezza palesata nell'esercizio dell'attività imprenditoriale (ritenuta sintomatica di una elevata capacità a delinquere) e dei precedenti a carico, ma anche dell'impossibilità di desumere elementi favorevolmente valutabili dall'interrogatorio del GUGLIELMINO, che aveva negato gli addebiti presentandosi come impreditore costretto - per esercitare l'attività - a interloquire con personaggi mafiosi cui era costretto a corrispondere il "pizzo".

Al riguardo, la Corte ha osservato che - fermo ovviamente il diritto del GUGLIELMINO di negare ogni addebito - non poteva in alcun modo desumersi dalle sue dichiarazioni un atteggiamento collaborativo, avendo l'istruttoria svolta delineato una ben diversa immagine del ricorrente: quella di un soggetto pienamente partecipe al sodalizio contestato, tutt'altro che succube rispetto alle richieste degli appartenenti al clan cui si rapportava in posizione di parità (cfr. pag. 35-36). Si tratta, anche in questo caso, di una motivazione ampiamente idonea a dar conto della decisione reiettiva, che appare immune da censure deducibili in questa sede (non potendosi certo accedere ad una prospettiva volta a riconoscere le attenuanti generiche ad un imputato per il solo fatto che egli si sia sottoposto ad interrogatorio). 2.6.

Per ciò che riguarda la residua questione, ogni approfondimento risulta ultroneo, non avendo il ricorrente dedotto la questione con i motivi di appello.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.