Sentenza — n. 28541/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASALEMI Vincenzo, nato a Palermo il 19/01/1995 2) D'ATRIA Antonino, nato a Palermo il 21/03/1989 avverso la sentenza emessa il 10/02/2020 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni scritte del difensore del SALEMI, avv. Francesco Oddo, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28541/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili, dovendo trovare applicazione, nella valutazione delle due impugnazioni, il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui, da un lato, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di:
1) SALEMI Vincenzo, nato a Palermo il 19/01/1995 2) D'ATRIA Antonino, nato a Palermo il 21/03/1989 avverso la sentenza emessa il 10/02/2020 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni scritte del difensore del SALEMI, avv. Francesco Oddo, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/02/2020, la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 16/05/2019, dal G.u.p. del Tribunale di Termini Imerese, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - SALEMI Vincenzo e D'ATRIA Antonino erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati ascritti di furto pluriaggravato e porto abusivo di oggetto atto ad offendere, loro ascritti in concorso ai capi 1) e 2) della rubrica, nonché - il solo SALEMI — degli ulteriori reati di furto aggravato, consumato (capi 9 e 10) e tentato (capo 11), rapina aggravata in concorso (capi 12 e 13), porto abusivo di taglierino in concorso (capo 14). In particolare, la Corte d'Appello ha ridotto la pena inflitta al SALEMI ed ha eliminato sia l'abitualità nel delitto dichiarata nei suoi confronti, sia la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata ad entrambi gli imputati dal giudice di primo grado.
2. Ricorre per cassazione il SALEMI, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura il mancato apprezzamento di quanto osservato in appello in ordine al capo 9 (non potendosi affermare oltre ogni ragionevole dubbio che le impronte rilevate sul bancone dell'esercizio commerciale fossero state rilasciate dal SALEMI al momento della commissione del reato), ai capi 10) e 11) (in relazione ai quali era stata contestata l'affidabilità del riconoscimento del SALEMI da parte degli operanti intervenuti), nonché ai capi 12) 13) e 14) (non essendovi alcuna certezza in ordine sia all'utilizzo della Ford Ka di provenienza furtiva su cui venne rinvenuta la felpa con le tracce ematiche del BASILI, sia al fatto che tale indumento venne effettivamente indossato dal rapinatore). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si lamenta anche in questo caso la mancata correlazione con quanto dedotto in appello.
3. Ricorre per cassazione il D'ATRIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove acquisite. Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato il dato meramente congetturale dell'identificazione adoperata dai malviventi in occasione del furto con quella in uso al ricorrente, e la scarsa rilevanza dell'elemento costituito dal traffico telefonico.
4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, evidenziando l'insussistenza dei vizi motivazionali denunciati dal SALEM' e la genericità delle doglianze proposte dal D'ATRIA.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, dovendo trovare applicazione, nella valutazione delle due impugnazioni, il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui, da un lato, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
D'altro lato, viene in rilievo l'altrettanto consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte).
2. Prendendo le mosse dal ricorso proposto nell'interesse del SALEMI, va evidenziato il carattere reiterativo del ricorso, i cui motivi difettano della necessaria specifica confutazione delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale (da valutarsi congiuntamente a quelle del giudice di primo grado, alla luce del pacifico insegnamento secondo cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2.1.
In particolare, quanto al capo 9), il ricorrente confuta in termini assolutamente generici la valorizzazione dell'impronta rinvenuta sul bancone e risultata in termini incontroversi riconducibile al SALEMI. In particolare, la concorde indicazione dei giudici di merito secondo cui le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza, tale impronta è stata rilasciata nell'atto di scavalcare il bancone dell'esercizio commerciale, avrebbe dovuto essere contrastata non già con un generico richiamo al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ma con adeguate deduzioni ed allegazioni dimostrative del fatto che il SALEMI ebbe ad appoggiarsi su quel bancone in altra occasione del tutto estranea all'azione delittuosa.Considerazioni analoghe devono essere svolte quanto al secondo motivo.
La decisione di conferma della condanna in primo grado anche per i capi 10) e 11) è stata motivata dalla Corte territoriale con il riconoscimento del SALEMI, in termini di certezza, da parte degli operanti intervenuti: riconoscimento contestato dal ricorrente senza un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha sottolineato che alle predette conclusioni gli investigatori erano pervenuti anche attraverso il confronto delle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza con quelle desunte dal profilo Facebook del ricorrente.
Per ciò che infine riguarda le due rapine alla medesima farmacia di Altavilla Milicia, contestate al SALEMI ai capi 12) e 13), ed al porto abusivo di taglierino di cui al capo 14), il ricorrente non va oltre una generica doglianza di omesso esame dei motivi di appello. Difetta perciò totalmente un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, che ha confermato la condanna del SALEMI valorizzando: le immagini del sistema di videosorveglianza, che avevano ripreso in occasione della prima rapina una Ford KA scura utilizzata dai rapinatori (filmata al momento dell'arrivo e della ripartenza a forte velocità subito dopo il delitto); l'utilizzo da parte di uno dei rapinatori, in entrambe le occasioni, di una felpa con cappuccio azzurra (circostanza anch'essa documentata dalle immagini); il rinvenimento e la restituzione al proprietario, nei giorni successivi, di una Ford KA precedentemente rubata, con all'interno una felpa azzurra disconosciuta dal proprietario dell'auto; la presenza, sulla felpa in questione, di tracce ematiche certamente riconducibili al SALEMI. 2.2.
Manifestamente infondata è la residua censura. La Corte d'Appello ha diffusamente e tutt'altro che illogicamente disatteso la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, richiamando sia la gravità dei fatti posti in essere (tra l'altro agendo travisati e con armi improprie) sia i precedenti specifici a carico del SALEMI.
3. Anche il ricorso del D'ATRIA risulta reiterativo e mancante della necessaria correlazione con la sentenza impugnata. Il ricorrente si è limitato in questa sede a lamentare lo scarso rilievo indiziante degli elementi a suo carico, costituiti dalla disponibilità di una vettura dello stesso modello di quella utilizzata per il furto e dall'avere la sua utenza agganciato, in orario compatibile con il delitto, le celle telefoniche site nella zona in cui si trova l'esercizio commerciale. È stato in questo modo evitato un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha chiarito, per un verso, che la corrispondenza della vettura con quella in uso al D'ATRIA non era limitata al modello e al colore, essendo stati riscontrati alcuni segni particolari di chiara valenza identificativa (presenza della stessa scritta sulla parte destra del bagagliaio, della stessa ammaccatura dello sportello posteriore lato passeggero, degli stessi copricerchioni; mancanza in entrambe le vetture dello specchietto retrovisore lato passeggero).
Per altro verso, la Corte territoriale ha conferito alle risultanze telefoniche una valenza di riscontro e conferma dell'ipotesi accusatoria, alla luce della certa e piena corrispondenza dell'autovettura.
4. Le considerazioni dfin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in f