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Sentenza — n. 28540/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28540/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28540/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21/03/2019, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 17/07/2018 dal Tribunale di Firenze, con la quale PEREZ BUSTOS Franklin Sannuel era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di tentata rapina (così diversamente qualificata l'originaria imputazione consumata), resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, a lui ascritti ai capi A), B) e C) della rubrica.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28540/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato il diniego dell'attenuante in termini incensurabili anche perché in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza.

Parole chiave

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tentata rapina assenza di persecuzione abbandono del procedimento per truffa pericolo di tortura minaccia non comprovata causalità del colpo di frusta
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: PEREZ BUSTOS Franklin Samuel, nato in Ecuador il 08/09/1995 avverso la sentenza emessa il 21/03/2019 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/03/2019, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 17/07/2018 dal Tribunale di Firenze, con la quale PEREZ BUSTOS Franklin Sannuel era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di tentata rapina (così diversamente qualificata l'originaria imputazione consumata), resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, a lui ascritti ai capi A), B) e C) della rubrica.

2. Ricorre per cassazione il PEREZ BUSTOS, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorrente censura, in primo luogo, il carattere congetturale della motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui aveva affermato che nello zaino della persona offesa (all'interno del quale il PEREZ BUSTOS aveva introdotto la mano) si trovavano "presumibilmente" beni di valore, laddove invece, per comune esperienza, un turista minimamente avveduto non conserva nello zaino a spalla beni di particolare pregio. In secondo luogo, la difesa lamenta la mancata considerazione - nella doverosa valutazione complessiva della vicenda - del fatto che il ricorrente aveva reagito solo verbalmente alle recriminazioni della persona offesa e della moglie, e non aveva posto in essere condotte di particolare aggressività nei confronti degli inseguitori.

3. Con requisitoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato il diniego dell'attenuante in termini incensurabili anche perché in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' opportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che «nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528). Alla luce di tale insegnamento, deve escludersi che ai termini meramente probabilistici, utilizzati dalla Corte con riferimento al contenuto dello zaino della persona offesa ("dove presumibilmente si trovavano beni di valore...": cfr. pag. 2), possa attribuirsi il rilievo auspicato dalla difesa.

Quest'ultima avrebbe invero dovuto indicare, con la necessaria specificità, le risultanze processuali trascurate dalla Corte d'Appello nonostante la loro idoneità a comprovare - in termini di certezza - che lo zaino in questione contenesse in realtà oggetti di valore particolarmente tenue. In assenza di tali indicazioni, risulta ultroneo esaminare le ulteriori doglianze difensive, volte a valorizzare il fatto che la reazione del ricorrente era stata contenuta. È invero evidente che, in mancanza del "prerequisito" della minima rilevanza patrimoniale del danno, nessun rilievo può assumere la condotta del ricorrente per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., dal momento che la valutazione complessiva dell'episodio, utile ai fini predetti, postula l'accertata sussistenza della particolare tenuità anzitutto sotto il profilo patrimoniale (cfr.

Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 maggio 2021 Il Cons