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Sentenza — n. 28539/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28539/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28539/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 08/04/2017, la Corte d'Appello di Torino riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 22/10/2019, dal G.u.p. del Tribunale di Torino, con la quale ROMAN RODRIGUEZ Carlos Cesar era stata condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati a lui ascritti di tentato furto e calunnia. Tale decisione veniva annullata dalla Sesta Sezione di questa Suprema Corte (sent. n. 34933 del 04/05/2018) limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di conversione della pena detentiva nella libertà controllata (la Corte d'Appello si era invece pronunciata sulla conversione in pena pecuniaria). Decidendo in sede di rinvio, la Corte torinese, con sentenza del 29/04/2019, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando il motivo concernente la richiesta conversione.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 28539/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni» (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, DI PASQUALE, Rv. 256725.

Parole chiave

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prognosi di pericolosità attenuazione libera della pena adeguamento della pena pene condizionali legittimità della carcerazione preventiva pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: ROMAN RODRIGUEZ Carlos Cesar, nato in Perù il 02/02/1977 avverso la sentenza emessa il 29/04/2019 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 08/04/2017, la Corte d'Appello di Torino riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 22/10/2019, dal G.u.p. del Tribunale di Torino, con la quale ROMAN RODRIGUEZ Carlos Cesar era stata condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati a lui ascritti di tentato furto e calunnia. Tale decisione veniva annullata dalla Sesta Sezione di questa Suprema Corte (sent. n. 34933 del 04/05/2018) limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di conversione della pena detentiva nella libertà controllata (la Corte d'Appello si era invece pronunciata sulla conversione in pena pecuniaria). Decidendo in sede di rinvio, la Corte torinese, con sentenza del 29/04/2019, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando il motivo concernente la richiesta conversione.

2. Anche avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il ROMAN RODRIGUEZ, deducendo violazione di legge per aver la Corte d'Appello rigettato il motivo sulla base di una prognosi sulla pericolosità dell'imputato, formulata alla luce della sua condotta e dei precedenti penali: laddove invece il giudizio prognostico ex art. 58 I. n. 689 del 1981 ha ad oggetto l'affidabilità del reo in ordine al rispetto delle prescrizioni che gli saranno imposte, con la conseguente necessità di valutare i comportamenti successivi al reato, piuttosto che la condotta e i precedenti a carico.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo consentito al giudice di merito valutare l'applicabilità della richiesta conversione anche sulla base della gravità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni» (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, DI PASQUALE, Rv. 256725.

V. anche Sez. 7, ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876, secondo la quale «in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma. (Fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sostituzione sulla sola base di precedente specifico con pena sospesa)».

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la decisione della Corte risulta immune da censure qui deducibili, avendo ritenuto insussistenti i presupposti per la richiesta sostituzione avuto riguardo, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sia alla gravità del fatto (per il carattere insidioso della condotta furtiva posta in essere con tre complici, e nella persistenza dell'attività illecita comprovata dalla falsa denuncia di un innocente) sia anche alla personalità del ricorrente, gravato da tre precedenti.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 maggio 2021 I