Sentenza — n. 28535/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Romano Carmine, n. a Cutro il 21/12/1958, rappresentato ed assistito dall'avv. Liborio Cataliotti, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale, n. 707/2012, in data 26/03/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino; preso atto che la difesa ha presentato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione del difensore, avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393 cod. pen, art. 606 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28535/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso la doglianza sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Romano Carmine, n. a Cutro il 21/12/1958, rappresentato ed assistito dall'avv. Liborio Cataliotti, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale, n. 707/2012, in data 26/03/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino; preso atto che la difesa ha presentato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione del difensore, avv.
Gianluca Calderara, comparso in sostituzione dell'avv. Liborio Cataliotti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO/ 1. Con sentenza in data 26/03/2019, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia in data 23/02/2011 appellata dal pubblico ministero, qualificato il fatto come originariamente contestato di rapina aggravata in concorso, rideterminava la pena nei confronti di Carmine Romano nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Carmine Romano, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il ricorrente lamenta quanto segue. -Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen., 610 cod. pen., 393 cod. pen. La fattispecie in oggetto integra in modo classico la figura del delitto di violenza privata: la violenza e la minaccia poste in essere dall'imputato sono state messe in atto per costringere la persona offesa a non giocare più in quel circolo, o almeno a non giocarci senza il permesso dell'imputato. Quand'anche, come evidenziato dalla Corte territoriale, avesse in qualche modo rilevanza il tema "del vecchio debito" che la persona offesa aveva nei confronti dell'imputato, la qualificazione giuridica dell'azione criminosa sarebbe sussumibile, al più, alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 393 cod. pen., ma non certamente a quella di rapina. -Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione degli artt. 610, 393 cod. pen.
Alla sbrigativa riqualificazione del fatto nel delitto di rapina, la Corte territoriale è addivenuta senza nemmeno sondare le strade giuridiche che logicamente avrebbe dovuto percorrere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Ì La Corte territoriale ha ampiamente chiarito le ragioni della ricorrenza del reato di rapina aggravata originariamente contestata, dal momento che "il prevenuto è stato l'autore materiale della minaccia posta in essere dopo che la persona offesa (ndr., Franco Berselli) aveva già vinto 4/5000 euro al tavolo da gioco", avendo il Romano intimato al Berselli di lasciare la vincita sul tavolo, profferendo la frase "tu qui non ci puoi giocare e devi darmi i miei soldi e per giocare qua dentro devi chiederlo a me, e metti i soldi sul tavolo ...". Le acquisite intercettazioni hanno consentito di acclarare che la condotta del Romano e quella dei suoi complici Verni e Muto era informata da una finalità minacciosa e violenta corrispondente alla volontà di sottrarre la rilevante vincita conseguita dal Berselli, somma che era stata appresa da tutti i rei in vista di una successiva spartizione.
3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. E' stata proposta una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a- specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione).
In ogni caso la doglianza sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.
U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Nella specie, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Suprema Corte.
Pertanto, nel rammentare che quest'ultima è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'amnnissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato come la sentenza impugnata abbia fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla loro qualificazione giuridica, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. A ciò va aggiunto come la doglianza proposta sia, in ogni caso, totalmente priva di specificità non avendo il ricorrente nemmeno dedotto, né tantomeno argomentato, le ragioni a fondamento della tesi della ricorrenza di altre e diverse ipotesi di reato.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
I Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle