Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28534/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28534/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28534/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

GIARRI Stefano, nato a Torino il 22/12/1959 2) DAL CANTO Riccardo, nato a Pisa il 14/12/1964 avverso la sentenza emessa il 12/04/2019 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del DAL CANTO, ed il rigetto del ricorso del GIARRI

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 644 cod. pen, art. 114 cod. pen; Sentenza — n. 28534/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Manifestamente infondate appaiono le residue censure. Risulta infatti motivato, in termini non censurabili in questa sede, il diniego sia delle attenuanti generiche (attraverso la valorizzazione della pervicacia e callidità criminale dimostrata con una condotta snodatasi in tempi e con finanziatori diversi), sia dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (attesa la funzione di gestore del finanziamento, e di reperimento di scritture ricognitive di debito ecc., comprovata dalle acquisizioni documentali nello studio del ricorrente).

Parole chiave

Generato dall'IA
caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo prestito e garanzia usura credito contestato garanzia pignoratizia responsabilità del fideiussore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 644 cod. pen
Il ricorrente deduce altresì l'erronea applicazione dell'art 644 cod. pen., non avendo il GIARRI partecipato alla conclusione del patto usurario e non avendo prestato alcun apprezzabile contributo alla commissione del reato.
art. 114 cod. pen
Risulta infatti motivato, in termini non censurabili in questa sede, il diniego sia delle attenuanti generiche (attraverso la valorizzazione della pervicacia e callidità criminale dimostrata con una condotta snodatasi in tempi e con finanziatori diversi), sia dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) GIARRI Stefano, nato a Torino il 22/12/1959 2) DAL CANTO Riccardo, nato a Pisa il 14/12/1964 avverso la sentenza emessa il 12/04/2019 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del DAL CANTO, ed il rigetto del ricorso del GIARRI

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/04/2019, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 21/11/2016 dal Tribunale di Pisa, con la quale GIARRI Stefano e DAL CANTO Riccardo erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nei delitti di usura aggravata loro ascritti ai capi A) e B) nonché, il solo DAL CANTO, degli ulteriori delitti di usura aggravata a lui ascritti ai capi C) e D) della rubrica (era stato invece assolto l'altro imputato TOMMASI Walter). Il Tribunale aveva altresì condannato i predetti imputati al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili MATTEUCCI Francesco e BANTI Carla.

2. Ricorre per cassazione il GIARRI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità a titolo di concorso nella stipula del patto usurario di cui al capo A). Si evidenzia che la Corte aveva travisato le risultanze probatorie sull'unico aspetto di possibile rilevanza, costituito dalla determinazione dell'importo dell'assegno rilasciato in garanzia dal MATTEUCCI per un importo di C 9.470. Dalla deposizione del MATTEUCCI era infatti emerso che tutto era stato concordato dal DAL CANTO, il quale aveva anche determinato la cifra sull'assegno; analogo travisamento era emerso con riferimento alle dichiarazioni del FELICI.

Il ricorrente deduce altresì l'erronea applicazione dell'art 644 cod. pen., non avendo il GIARRI partecipato alla conclusione del patto usurario e non avendo prestato alcun apprezzabile contributo alla commissione del reato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo B). Si lamenta il mancato apprezzamento dei rilievi svolti in appello circa la partecipazione del GIARRI all'affare sotteso al prestito, dal quale venne poi peraltro estromesso. Si lamenta anche l'erroneo apprezzamento delle dichiarazioni del MATTEUCCI, il quale aveva fatto /2 riferimento al solo DAL CANTO. 2.3.

Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 114 cod. Pen. Si deduce, rispettivamente, il mancato apprezzamento del buon comportamento processuale del GIARRI, e la marginalità del suo apporto dato che le condotte erano state poste in essere da altri soggetti.

3. Ricorre per cassazione il DAL CANTO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente valutato le "zone d'ombra" rilevate dal giudice di primo grado, tali da far qualificare le somme ricevute dal DAL CAANTO come compensi per l'attività prestata. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta attendibilità delle parti civili, evidentemente interessate, oltre che imprecise nella ricostruzione. 3.3. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B), C) e D). Si propone una diversa ricostruzione dei fatti (imperniata sul fatto che il finanziamento era per la FLOW ENERGY e non per il MATTEUCCI, e sulla riconduzione delle somme ricevute a compensi per l'attività svolta per cercare un'espansione delle attività della società nel campo del fotovoltaico).

4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso del DAL CANTO, evidenziando la correttezza della motivazione posta a base della conferma della condanna; quanto al GIARRI, si sollecita il rigetto del ricorso valorizzando i principi giurisprudenziali in tema di condotta frazionata o consumazione prolungata del reato di usura, dovendo escludersi la decisività del travisamento e risultando immune da censure la motivazione in punto di esclusione delle attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Prendendo le mosse dalla posizione del GIARRI, ritiene il Collegio che i primi due motivi di ricorso siano privi delle necessarie connotazioni di specificità. Deve invero ritenersi applicabile, nella fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; in senso analogo, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato»). 2.1.

Come già ricordato, la difesa ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver confermato la condanna del GIARRI, a titolo di concorso nei delitti di usura di cui ai capi A) e B), per il solo fatto di aver presentato alle persone offese — nella propria qualità di professionista che aveva espresso un giudizio negativo sulla solidità dell'azienda che il MATTEUCCI era intenzionato a rilevare, e che necessitava di consistente immissione di liquidità - il DAL CANTO, persona in grado di reperire (come poi in effetti avvenuto) finanziamenti anche al di fuori del circuito bancario.

Si è poi evidenziato, quanto al capo A), il travisamento in cui erano incorsi i giudici di merito, attribuendo al GIARRI (anziché al DAL CANTO, come emergeva dalle dichiarazioni del MATTEUCCI) la determinazione dell'importo dell'assegno rilasciato in garanzia dal MATTEUCCI; quanto al capo B), è stato censurato il mancato apprezzamento del fatto che il GIARRI era stato estromesso dall'affare in cui dovevano essere impiegate le somme di cui al secondo prestito. L'assenza di qualsiasi coinvolgimento del ricorrente nella fase genetica e di stipula degli accordi evidenziava, secondo il ricorrente, la violazione dell'art. 644 cod: pen., non essendo applicabile nella specie l'indirizzo interpretativo in tema di responsabilità concorsuale correlata all'attività di riscossione dei ratei di usura.

Tale prospettazione, certamente suggestiva, trascura completamente di considerare non solo le dichiarazioni del MATTEUCCI nella parte - tutt'altro che illogicamente valorizzata dalla Corte d'Appello - in cui la persona offesa aveva illustrato il pieno e del tutto consapevole coinvolgimento del ricorrente anche nella fase preparatoria, desumibile non soltanto dalla messa a disposizione dei propri uffici per le riunioni con il DAL CANTO (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata, con richiamo di pag. 104 dell'esame MATTEUCCI), ma anche - ed anzi soprattutto - da una ulteriore, specifica circostanza di rilievo assolutamente centrale nella ricostruzione accusatoria.

Si allude al fatto che per l'allocazione del prestito usurario era stato individuato, in entrambe le operazioni contestate ai capi A) e B), un conto corrente intestato alla segretaria del GIARRI, sul quale quest'ultimo era delegato ad operare. L'intrinseco rilievo indiziante di tale modalità operativa non ha davvero bisogno di essere sottolineato, costituendo un evidente quanto univoco riscontro alle dichiarazioni delle persone offese secondo cui anche il GIARRI, lungi dall'essersi limitato a presentare il DAL CANTO alle persone offese, era pienamente coinvolto in entrambe le pattuizioni usurarie; del resto, nessun tipo di spiegazione di tale più che anomala circostanza è stata offerta nel pur accurato ricorso.

In presenza di tale evidente difetto di correlazione con la sentenza impugnata, risulta ultroneo approfondire le circostanze oggetto del lamentato travisamento: invero l'individuazione del soggetto che ebbe a determinare l'esatto importo della somma portata dall'assegno rilasciato dal MATTEUCCI è questione del tutto marginale e recessiva, rispetto alla centralità del GIARRI comprovata da quanto appena esposto e dal rinvenimento, nel suo studio, della documentazione relativa ad entrambi gli accordi usurari. Risulta di certo insussistente, in altri termini, il requisito della decisività del travisamento, nel senso che la discrasia deve essere tale da compromettere «la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (così da ultimo Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).

Allo stesso modo, non può essere condiviso il rilievo difensivo concernente il capo B) secondo cui il ricorrente sarebbe una sostanziale vittima della vicenda, essendo stato estromesso dall'affare cui era finalizzato il prestito: anche alla luce delle circostanze prima ricordate e rimaste prive di effettiva confutazione, risulta infatti immune da censure quanto osservato in proposito dalla Corte territoriale, circa il fatto "incontrovertibile che gli interessi di quel prestito li paga solo il MATTEUCCI ed è sempre e solo il MATTEUCCI ad impegnarsi a rifondere della somma di Euro 45.000, comprensiva di capitale ed interessi, il DAL CANTO" (cfr pag. 17 della sentenza impugnata). 2.2.

Manifestamente infondate appaiono le residue censure. Risulta infatti motivato, in termini non censurabili in questa sede, il diniego sia delle attenuanti generiche (attraverso la valorizzazione della pervicacia e callidità criminale dimostrata con una condotta snodatasi in tempi e con finanziatori diversi), sia dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (attesa la funzione di gestore del finanziamento, e di reperimento di scritture ricognitive di debito ecc., comprovata dalle acquisizioni documentali nello studio del ricorrente).

3. Con riferimento alla posizione del DAL CANTO, è opportuno anzitutto richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, le doglianze dedotte in ricorso non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella dettagliata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha adeguatamente risposto ai rilievi difensivi qui riproposti, soffermandosi sull'attendibilità delle persone offese (motivata anche alla luce della totale assenza di indicatori di intendimenti calunniatori: cfr. pagg. 10-11 della sentenza); ritenendo irrilevante la tematica delle "zone d'ombra" perché tutte relative ai rapporti interni tra il DAL CANTO ed il finanziatore utilizzato per il reato sub A), come tali prive di rilevanza demolitoria delle risultanze acquisite al fascicolo circa le quattro diverse operazioni usurarie ascritte al DAL CANTO (pag. 14); prendendo atto della tesi difensiva in ordine alle somme incassate dal ricorrente (da ascrivere non già a proventi dell'attività criminosa via via posta in essere anche mutando il ruolo concretamente assunto nelle varie vicende, ma a compensi per attività professionale svolta), ma sottolineando al contempo l'assenza di concreti riscontri (pag. 17).

Del resto, il tentativo di offrire una diversa lettura degli elementi acquisiti, che peraltro come detto non può essere apprezzata in questa sede, emerge plasticamente anche dai passaggi conclusivi del ricorso, in cui si rappresenta che "questa nostra ricostruzione degli eventi è credibile almeno quanto quella offerta dal teste MATTEUCCI" (cfr. pag. 12 del ricorso).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua