Sentenza — n. 28533/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 13/06/2019, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pisa in data 25/07/2016 che aveva condannato Robi Cordioli alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di truffa. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Robi Cordioli, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Sentenza — n. 28533/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza, nell'interesse di Robi Cordioli, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Cordioli Robi, n. a Villafranca di Verona il 05/03/1972, rappresentato ed assistito dall'avv. Roberto Nocent, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale, n. 2666/2018, in data 13/06/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato repliche alla requisitoria del Sostituto procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13/06/2019, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pisa in data 25/07/2016 che aveva condannato Robi Cordioli alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di truffa.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Robi Cordioli, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il ricorrente lamenta quanto segue. -Primo motivo: mancanza, contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.; -Secondo motivo: estinzione del reato per sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità.
4. Risulta agli atti la sopravvenuta remissione della querela (intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e prima della proposizione del ricorso per cassazione), con contestuale accettazione da parte del querelato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per costante giurisprudenza, si ritiene ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 3282 del 19/09/2016, V., Rv. 268997; nello stesso senso, Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209).
2. La remissione della querela da parte di Angelo Giaciglio, intervenuta in data 06/09/2019 avanti ai Carabinieri della Stazione di Pisa, contestualmente accettata dal querelato in persona del difensore munito di procura speciale, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. Alla pronuncia consegue la condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, come da accordi tra le parti
P.Q.M.
i Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 04/05/2021 Il Consigliere estensore Il nte ANDREA PELLE