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Sentenza — n. 28532/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28532/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28532/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 07/01/2019, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal I 1 Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in data 14/02/2018 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Giada Grava per il reato di tentata rapina aggravata in concorso (capo A) previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. e alla recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, qualificata la recidiva contestata come solo infraquinquennale e fermo l'operato giudizio di equivalenza tra circostanze, confermava la pena inflitta alla stessa, pari ad anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 597 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28532/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infondato è il secondo motivo. In tema di diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate - come avvenuto nella fattispecie - anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina infrazione privilegiata attenuazione della pena tentata rapina aggravamento della pena altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
art. 62 bis cod. pen
In tema di diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 597 cod. proc. pen
Inoltre, deve sottolinearsi, da un lato, che l'obbligo di corrispondente diminuzione della pena di cui al comma 4 dell'art. 597 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Grava Giada, n. a Merate il 04/02/1993, rappresentata ed assistita dall'avv. Barbara Francesca Carraro, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale, n. 1048/2018, in data 07/01/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato repliche alla requisitoria del Sostituto procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 07/01/2019, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal I 1 Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in data 14/02/2018 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Giada Grava per il reato di tentata rapina aggravata in concorso (capo A) previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. e alla recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, qualificata la recidiva contestata come solo infraquinquennale e fermo l'operato giudizio di equivalenza tra circostanze, confermava la pena inflitta alla stessa, pari ad anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Giada Grava, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.

3. La ricorrente lamenta quanto segue. -Primo motivo: erronea applicazione della legge penale in ordine alla diversa qualificazione giuridica del reato. Si contesta l'inquadramento del fatto nella figura della tentata rapina impropria. Il bene non è stato sottratto da Giada Grava ma al più da Smeralda Grava. La scomposta reazione della ricorrente al comportamento della persona offesa non aveva altro fine che quello di difendersi da un'accusa del tutto ingiusta. -Secondo motivo: mancata motivazione in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Gli elementi di fatto favorevoli alla ricorrente e positivamente valutati in sede cautelare, erano stati del tutto inopinatamente pretermessi dai giudicanti del merito. -Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. Si censura la decisione di ritenere comunque la recidiva infraquinquennale in quanto risultava dal certificato penale l'emissione di un provvedimento di cumulo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni con estinzione della pena per esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali; inoltre, l'ulteriore condanna figurante nel certificato riguardava fatti assai risalenti nel tempo (2012), divenuti definitivi nel 2016, ma il fatto era comunque accaduto cinque anni prima rispetto a quello per cui si procede.

In ogni caso si censura l'avvenuta reformatio in peius, non essendosi proceduto a diminuire la pena nonostante l'accoglimento dell'appello dell'imputata e l'assenza di gravame da parte dell'accusa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.

2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale ha ampiamento chiarito le ragioni per le quali il fatto di cui al capo A) dovesse inquadrarsi nella figura della tentata rapina impropria aggravata in concorso. Risulta infatti dimostrata la condotta di reato in contestazione che ha visto come artefici Esmeralda Grava, rea della materiale sottrazione all'interno dell'esercizio commerciale di un paio di occhiali, e Giada Grava, sorella-complice della prima. Le due donne, dopo l'asportazione del bene, resesi conto che la titolare (Alice Pancera) si era accorta del loro gesto criminoso e si accingeva a telefonare alle forze dell'ordine, la aggredivano verbalmente; subito dopo, Giada Grava strattonava la Pancera e le toglieva il telefono di mano, spingendola contro il muro e la colpiva con pugni e schiaffi; quindi, profferiva nei confronti della medesima espressioni di carattere ingiurioso, mentre Esmeralda Grava aggrediva fisicamente con calci alle gambe, Chiara Comotti, titolare di altro limitrofo esercizio commerciale, nel frattempo intervenuta sul posto in soccorso della Pancera.

Le condotte criminose delle due imputate disvelano la reciproca piena consapevolezza e consequenziale incondizionata adesione alle azioni di violenza e minaccia poste in essere da ciascuna complice nella contestualità: condotte (e, per quanto rileva, con riferimento a quelle poste in essere dalla ricorrente) che, chiaramente, non solo dimostrano la finalità tesa ad evitare le conseguenze giuridiche dell'azione criminosa posta in essere precedentemente ma che comprovano anche la preventiva accettazione dell'azione in ogni suo possibile e prevedibile (come verificatosi nella fattispecie) sviluppo criminoso: da qui la ricorrenza di una fattispecie tipica di concorso ex art. 110 cod. pen. e l'esclusione dell'ipotizzato - ed assolutamente infondato - concorso anomalo (cfr., in fattispecie assimilabili, Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003;

Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, ,il Lia, Rv. 265479). Con queste argomentate conclusioni, la ricorrente omette di "confrontarsi", preferendo la strada, conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.

3. Infondato è il secondo motivo. In tema di diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate - come avvenuto nella fattispecie - anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).

4. Infondato è il terzo motivo. 4.1. Va premesso che, già prima del dictum della Suprema Corte nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660), secondo un rilevante orientamento interpretativo, la conferma da parte del giudice dell'impugnazione dell'esito del precedente giudizio di comparazione tra le circostanze, pur dopo l'esclusione di una circostanza aggravante o il riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante, non viola i principi posti dai commi 3 e 4 dell'art. 597 cod. proc. pen., essendo tale conferma soggetta alla sola verifica di adeguatezza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Giulio, Rv. 223442;

Sez. 2, n. 42354 del 23/09/2005, Battaglia, Rv. 232742; Sez. 5, n. 13252 del 13/01/2006, Mollicone, Rv. 233981; Sez. 2, n. 47483 del 19/12/2007, D'Angelo, Rv. 239325; Sez. 6, n. 13870 del 16/02/2010, Squillaci, Rv. 246685; Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, Tantucci, Rv. 248457; Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012, Caravelli, Rv. 254261; Sez. 5, n. 10176 del 17/01/2013, Andries, Rv. 254262). 4.1.1. In particolare, si è affermato che, se è indiscutibile che il divieto di reformatio in peius è esteso alle singole componenti che concorrono a formare il trattamento sanzionatorio complessivo, ciò imponendolo la corretta interpretazione dei commi 3 e 4 dell'art. 597 cod. proc. pen., da leggersi in correlazione con la regola dell'effetto parzialmente devolutivo posta dal comma 1 del citato articolo, deve da subito porsi in evidenza come le ipotesi derogatorie a siffatta regola (previste nel comma 5) non possano, in assenza di specifica previsione, essere parimenti poste in correlazione con il divieto in questione, ad esse essendo estranee - proprio perché introduttive di poteri di ufficio del giudice di appello - quelle argomentazioni circa l'ambito della decisione di appello a fronte dei motivi proposti dall'imputato e del petitum sostanziale della sua impugnazione.

Inoltre, deve sottolinearsi, da un lato, che l'obbligo di corrispondente diminuzione della pena di cui al comma 4 dell'art. 597 cod. proc. pen. è limitato all'accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti, ossia solo ad ipotesi interessate da un metodo di calcolo comportante mere operazioni di aggiunta od eliminazione di entità autonome di pena rispetto alla pena-base, senza accenno alcuno ad ipotesi implicanti un giudizio di comparazione; dall'altro lato, che nessun richiamo o riferimento al divieto di reformatio in peius è rinvenibile nella disposizione di cui al comma 5 dell'articolo citato che disciplina ipotesi derogatorie alla regola dell'effetto parzialmente devolutivo posta dal comma 1 dello stesso articolo, tra l'altro attribuendo, per quello che qui interessa, al giudice di appello, "quando occorre", il potere di effettuare il giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 del codice penale. 4.1.2.

Il tenore letterale delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 597 (entrambe di stretta interpretazione) milita, pertanto, a favore dell'orientamento accolto dal Supremo Collegio, non potendosi estendere il regime previsto dal comma 4 dell'art. 597 cod. proc. pen. ad ipotesi diverse da quelle in tale comma contemplate e non potendosi procedere, attesa la sua peculiarità, ad una "lettura integrata" del comma 5 del medesimo articolo sulla base del disposto di cui al comma che lo precede. 4.1.3. Deve, in particolare, rilevarsi come a favore di tale orientamento operino, parimenti, ragioni di ordine sistematico alle quali vanno ricondotte sia la riconosciuta possibilità per il giudice di appello di estrinsecare liberamente, seppure nell'ambito del devolutum, i suoi poteri di cognizione con ampia libertà di motivazione, i sia la innegabile autonomia e discrezionalità del giudizio di comparazione che non sempre conduce ad attribuire un peso quantitativamente apprezzabile ad ogni elemento considerato sia l'incongruenza, quindi, di una "presunzione assoluta" della necessità di modifica del precedente giudizio, di fatto implicante non già una mera riduzione della pena ma una obbligatoria formulazione di un giudizio più favorevole, con conseguente irragionevole parificazione di casi eterogenei ed inaccettabile invasione del campo di valutazione discrezionale del giudice di appello.

Ed infatti, ove non si riconoscesse al giudice di appello - allorquando dall'accoglimento dell'impugnazione consegua la necessità di un nuovo giudizio di comparazione - uno spazio deliberativo autonomo, si verrebbe ad attribuire la stessa "efficacia demolitrice" del giudizio di comparazione operato in primo grado a tutti i casi di sottrazione di una o più circostanze aggravanti od aggiunta di una o più circostanze attenuanti, siano esse afferenti a dati marginali per qualità e quantità ovvero siano esse di estremo rilievo qualitativo o quantitativo (Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712). 4.2.

La medesima regola ermeneutica deve valere nell'ipotesi di riqualificazione in sede di giudizio di appello della recidiva in termini di esclusione di uno o più dei suoi possibili connotati di maggiore aggravamento (casi di recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale). Anche in questi casi, infatti, la pena così come il giudizio di bilanciamento tra circostanze possono - per le medesime ragioni dinanzi indicate - rimanere immutati. Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto: "Il giudice di appello, dopo aver riqualificato la recidiva ed operato un suo ridimensionamento (per esempio, escludendo la recidiva specifica, ovvero quella infraquinquennale ovvero quella reiterata ovvero ancora tutte le recidive qualificate precedentemente ritenute) in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione." 4.3.

Tutto ciò premesso, evidenzia il Collegio come, nell'argomentare la propria decisione di mantenere fermo l'operato giudizio di equivalenza e la sanzione applicata alla ricorrente dal primo I giudice, la Corte territoriale abbia chiaramente evidenziato come "la diversa qualificazione della recidiva (ndr., ritenuta solo "infraquinquennale") non è tale da incidere sul giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto già operato (in termini di equivalenza) dal primo Giudice, tenuto conto del complessivo "peso specifico" che connota le aggravanti (quella della rapina commessa da più persone, oltre alla recidiva) a fronte di quello attribuibile alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Alla luce di quanto fin qui delineato anche con riferimento alla permanente rilevanza della recidiva (per quanto riqualificata ...), reputa altresì la Corte di mantenere ferma anche la pena irrogata a Grava Giada, da ritenersi comunque ben calibrata rispetto alla complessiva entità, oggettiva e soggettiva, della vicenda ...": trattasi di motivazione del tutto congrua rispetto alla valutazione compiuta.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del