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Sentenza — n. 28531/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28531/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28531/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25/01/2019, la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato in data 12/12/2016 dal G.u.p. del Tribunale di Ivrea, con la quale ZUPPARDO Francesco era stato condannato alla pena di giustizia (previa applicazione della diminuente di cui all'art. 116 cod. pen.) in relazione al delitto di tentata rapina aggravata a lui ascritto in concorso con VALENTINO Gianluca (separatamente giudicato).

Regesto Legislator

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art. 116 cod. pen, art. 110 cod. pen; Sentenza — n. 28531/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per altro verso, la Corte d'Appello aveva chiarito che, a tutto concedere, il "consiglio" del VALENTINO allo ZUPPARDO poteva al più far escludere che egli avesse accettato il rischio di commissione del reato più grave, e quindi che la responsabilità del ricorrente potesse essere affermata ai sensi dell'art. 110 cod. pen.; la predetta interlocuzione risultava invece del tutto irrilevante in una prospettiva di concorso anomalo, essendo la reazione del VALENTINO uno sviluppo logicamente prevedibile rispetto al furto delle bottiglie così come congegnato, "al di là degli auspici preventivamente formulati" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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tentata rapina partecipazione al reato agente provocatore favoreggiamento reato di coazione reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod. pen
del Tribunale di Ivrea, con la quale ZUPPARDO Francesco era stato condannato alla pena di giustizia (previa applicazione della diminuente di cui all'art. 116 cod. pen.) in relazione al delitto di tentata rapina aggravata a lui ascritto in concorso con VALENTINO Gianluca (separatamente giudicato).
art. 110 cod. pen
Per altro verso, la Corte d'Appello aveva chiarito che, a tutto concedere, il "consiglio" del VALENTINO allo ZUPPARDO poteva al più far escludere che egli avesse accettato il rischio di commissione del reato più grave, e quindi che la responsabilità del ricorrente potesse essere affermata ai sensi dell'art. 110 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZUPPARDO Francesco, nato a Torino il 12/05/1979 avverso la sentenza emessa il 25/01/2019 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/01/2019, la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato in data 12/12/2016 dal G.u.p. del Tribunale di Ivrea, con la quale ZUPPARDO Francesco era stato condannato alla pena di giustizia (previa applicazione della diminuente di cui all'art. 116 cod. pen.) in relazione al delitto di tentata rapina aggravata a lui ascritto in concorso con VALENTINO Gianluca (separatamente giudicato).

2. Ricorre per cassazione lo ZUPPARDO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità della penale responsabilità a titolo di concorso anomalo. Si censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del fatto che lo ZUPPARDO aveva subito abbandonato la refurtiva dandosi alla fuga, dando seguito al suggerimento ricevuto dal correo di non reagire in caso di sorpresa degli addetti alla sicurezza del supermercato: doveva quindi escludersi qualsiasi accettazione, da parte del ricorrente, della rapina quale sviluppo logicamente prevedibile dell'azione delittuosa.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la correttezza della motivazione adottata dalla Corte territoriale in tema di concorso anomalo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Nella specie, il ricorrente ha riproposto la questione della configurabilità di un proprio concorso anomalo, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., nella rapina impropria materialmente posta in essere da VALENTINO Gianluca (separatamente giudicato), dal momento che egli aveva immediatamente lasciato in terra le buste con la refurtiva e si era dato alla fuga, dopo aver compreso che l'azione predatoria non era sfuggita agli addetti alla vigilanza del supermercato: con ciò seguendo i consigli ricevuti dal coimputato prima dell'azione delittuosa.

Egli non aveva quindi in alcun modo accettato il rischio di una resistenza violenta o minacciosa del VALENTINO per sfuggire agli addetti alla vigilanza. La riproposizione della questione è peraltro avvenuta senza alcuna specifica confutazione del percorso argomentativo con cui la Corte territoriale aveva disatteso il corrispondente motivo di appello. In particolare, la Corte territoriale aveva sottolineato, per un verso, che il "preventivo consiglio" di non reagire era stato prospettato dal solo VALENTINO nel corso del proprio interrogatorio, evidentemente volto a ridimensionare le proprie responsabilità.

Per altro verso, la Corte d'Appello aveva chiarito che, a tutto concedere, il "consiglio" del VALENTINO allo ZUPPARDO poteva al più far escludere che egli avesse accettato il rischio di commissione del reato più grave, e quindi che la responsabilità del ricorrente potesse essere affermata ai sensi dell'art. 110 cod. pen.; la predetta interlocuzione risultava invece del tutto irrilevante in una prospettiva di concorso anomalo, essendo la reazione del VALENTINO uno sviluppo logicamente prevedibile rispetto al furto delle bottiglie così come congegnato, "al di là degli auspici preventivamente formulati" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Le valutazioni della Corte d'Appello risultano immuni da censure deducibili in questa sede, specie ove si consideri la peculiarità dell'azione delittuosa, consistita nel prelievo di bottiglie di liquori ecc. dagli scaffali e nella collocazione in apposite buste accanto all'uscita di sicurezza: azione non a caso caduta sotto la diretta percezione degli addetti alla sicurezza che operano stabilmente in un supermercato. Si tratta di valutazioni pienamente in linea con la costante elaborazione giurisprudenziale in tema di concorso anomalo, secondo cui «l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto» (Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016, Di Pasquale, Rv. 268564, relativa ad una fattispecie nella quale è stato configurato nei confronti dei concorrenti il concorso "anomalo" ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina impropria ascrivibile al compartecipe che se ne era reso materialmente responsabile.

V. anche Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467, secondo cui «in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia»).

3. La mancata confutazione delle argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello determina l'inammissibilità del ricorso, e la condanna dello ZUPPARDO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 maggio 2021 Il Consigl stensore Il P es