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Sentenza — n. 28530/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28530/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28530/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CUPIDO Mario, nato a Vitorchiano il 04/06/1967 2) TISEI Corrado, nato a Tivoli il 10/08/1984 avverso la sentenza emessa il 10/07/2019 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

Regesto Legislator

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art. 116 cod. pen, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28530/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tale complessivo contesto, risulta incensurabile la valutazione della Corte territoriale secondo cui il TISEI aveva con la propria presenza rafforzato l'intento criminoso del CUPIDO, "offrendo maggiore sicurezza nella consumazione del reato" (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata, che ha quindi ricostruito i fatti in termini certamente incompatibili con la riconduzione del contributo concorsuale del TISEI nell'alveo dell'art. 116 cod. pen.).

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina tentata rapina minaccia nel diritto penale furto di lieve entità difesa penale accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod. pen
9 della sentenza impugnata, che ha quindi ricostruito i fatti in termini certamente incompatibili con la riconduzione del contributo concorsuale del TISEI nell'alveo dell'art. 116 cod. pen.).
art. 603 cod. proc. pen
Anche a voler prescindere dal fatto che l'obbligo di rinnovazione è ormai codificato, al comma 3-bis dell'art. 603 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) CUPIDO Mario, nato a Vitorchiano il 04/06/1967 2) TISEI Corrado, nato a Tivoli il 10/08/1984 avverso la sentenza emessa il 10/07/2019 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/07/2019, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, ha riformato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 08/05/2015 dal G.u.p. del Tribunale di Tivoli, con la quale CUPIDO Mario e TISEI Corrado erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nei delitti di furto e minaccia grave (così diversamente qualificata l'imputazione di rapina aggravata in concorso di cui al capo A), nonchè, il solo CUPIDO, degli ulteriori delitti di rapina impropria e lesioni aggravbate a lui ascritti ai capi B) e C) della rubrica.

In particolare, la Corte d'Appello ha riqualificato il fatto sub A) negli originari termini di rapina aggravata in concorso, ha escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ritenuta dal primo giudice, e ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di lesioni. Su tali basi, ha rideterminato per entrambi gli imputati il trattamento sanzionatorio (previa concessione di attenuanti generiche prevalenti quanto al TISEI, equivalenti quanto al CUPIDO, ritenuta per quest'ultimo la continuazione tra tutti i reati contestati), confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il TISEI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riqualificazione delle condotte sub A) in rapina consumata. Si censura la sentenza per non aver considerato che - come era emerso dalle dichiarazioni della persona offesa PIERANTONI Massimo, e come ritenuto dal G.u.p. di Tivoli - l'idea di sottrarre il danaro contenuto nel portafogli della persona offesa era insorta dopo la condotta violenta posta in essere contro la persona offesa a titolo di "spedizione punitiva" per vendicare un torto asseritamente subito dal TISEI per via di precedenti consumazioni presso il pub del PIERANTONI. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità di una responsabilità del TISEI a titolo di concorso. Si censura la sentenza per aver ritenuto un concorso morale del ricorrente, in condotte poste in essere dal solo CUPIDO, con motivazione meramente assertiva alla quale aveva già fatto ricorso il primo giudice. E ciò anche in considerazione del fatto che la presenza degli imputati presso il pub del PIERANTONI era finalizzata esclusivamente ad avere un chiarimento sulla situazione creatasi. Si lamenta, in ogni caso, la mancata verifica in ordine all'applicabilità dell'art 116 quanto al TISEI.

3. Ricorre per cassazione il CUPIDO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa. Si censura la sentenza per aver ritenuto giustificabili con il tempo trascorso le significative discrasie rilevabili tra la denuncia sporta dal PIERANTONI e le dichiarazioni da questi rese in udienza. 3.2. Violazione di legge con riferimento alla reformatio in peius posta in essere senza aver prima rinnovato l'istruttoria disponendo la nuova escussione del PIERANTONI, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riqualificazione in rapina aggravata delle condotte contestate sub A). Il ricorrente svolge considerazioni critiche analoghe a quelle prospettate nell'interesse del TISEI.

4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziando l'incensurabilità del percorso logico-argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello in relazione alla riqualificazione dei fatti e al contributo concorsuale del TISEI, e l'infondatezza del secondo motivo proposto dal CUPIDO, avendo la Corte territoriale correttamente assolto l'onere di motivazione rafforzata su di lei gravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati e devono essere rigettati.

2. Con riferimento al primo motivo del ricorso TISEI ed al terzo motivo del ricorso CUPIDO, che possono essere trattati congiuntamente attesa l'analogia delle questioni prospettate, è opportuno anzitutto richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, í motivi di ricorso non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello, e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite (quella ritenuta dal primo giudice, ma motivatamente disattesa dalla Corte territoriale), il cui apprezzamento è in sè precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte d'Appello ha diffusamente esposto, in termini immuni da censure qui deducibili, la propria valutazione in ordine alla fondatezza della qualificazione giuridica in termini di rapina aggravata in concorso, attribuita nel capo di imputazione ai fatti contestati ai ricorrenti al capo A).

In particolare, è stata valorizzata la sostanziale unitarietà dell'azione, desumibile dalle dichiarazioni della persona offesa PIERANTONI, che aveva precisato di aver ricevuto la richiesta di soldi dal CUPIDO subito dopo la violenta aggressione e la minaccia con il coltello alla gola, alle quali aveva fatto seguito — dato che la cassa era vuota - la pretesa di controllare il portafogli, consegnato dal PIERANTONI nel timore di subire ulteriori violenze. Quanto poi al fatto che i malviventi avevano prelevato la banconota da 20 euro lasciando nel portafogli quella da 10, la Corte d'Appello ha chiarito che la circostanza poteva assumere rilievo per inquadrare il movente "punitivo" della spedizione organizzata nel locale del PIERANTONI ("reo" di aver osato chiedere al TISEI il pagamento delle precedenti consumazioni), ma nulla aveva "a che vedere con l'elemento soggettivo del reato, che riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento.

Nel caso di specie, gli imputati avevano ben chiaro nel momento dell'azione che l'impossessamento del danaro avveniva come conseguenza diretta dell'azione minacciosa" (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo scevro da contraddittorietà o illogicità evidenti, certamente non vulnerato dal fatto che gli aggressori si erano presentati nel locale per "punire" il PIERANTONI, e che l'azione delittuosa, posta in essere con minaccia di un coltello alla gola della persona offesa (al contempo colpita anche dal TISEI), si era spostata all'esterno del locale a causa della mancanza di danaro in cassa riferita dal PIERANTONI, costretto subito dopo a recuperare il portafogli presso la propria autovettura.

Ancor meno rilevante, com'è ovvio, è il fatto che, "secondo il parere" del PIERANTONI, l'azione violenta da lui subita era stata perpetrata dagli imputati per affermare la loro supremazia: a tale specifico proposito, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene» (Sez. 2, n. 12800 del 06/03/2009, Vivian, Rv. 243953, relativa ad una fattispecie di sottrazione di un'arma ad una guardia giurata al solo fine di umiliare la vittima). 3.Le residue censure proposte nell'interesse del TISEI sono infondate.

Anche in questo caso, la Corte d'Appello ha esposto in termini immuni da vizi deducibili in questa sede le ragioni fondanti la concorrente responsabilità del ricorrente nella rapina, valorizzando sia il suo ruolo nell'intera vicenda (essendo egli stato la causa della spedizione punitiva, per essere stato redarguito in strada dal PIERANTONI, a causa delle bevande consumate quella stessa sera senza pagare), sia la partecipazione attiva all'azione violenta (la persona offesa aveva precisato che il TISEI aveva cominciato a colpirlo mentre il CUPIDO lo minacciava puntandogli il coltello alla gola), sia anche la sua presenza al momento dell'impossessamento del danaro, prelevato dal portafogli del PIERANTONI.

In tale complessivo contesto, risulta incensurabile la valutazione della Corte territoriale secondo cui il TISEI aveva con la propria presenza rafforzato l'intento criminoso del CUPIDO, "offrendo maggiore sicurezza nella consumazione del reato" (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata, che ha quindi ricostruito i fatti in termini certamente incompatibili con la riconduzione del contributo concorsuale del TISEI nell'alveo dell'art. 116 cod. pen.).

4. Passando ad esaminare le ulteriori doglianze proposte nell'interesse del CUPIDO, va anzitutto evidenziata l'infondatezza di quella concernente la ritenuta inattendibilità della persona offesa. La Corte d'Appello ha invero disatteso le corrispondenti censure proposte in appello, sottolineando da un lato il carattere preciso e dettagliato delle ricostruzioni offerte nel corso delle indagini e in sede dibattimentale, la mancata costituzione di parte civile, l'assenza di pregresso astio o rancore (avendo il PIERANTONI anzi tentato di ridimensionare i fatti, "addirittura proponendo una personale qualificazione giuridica in termini riduttivi, atteggiamento che dimostra in modo evidente l'assenza di intento calunniatore": cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

D'altro lato, la Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni del PIERANTONI prive della denunciata illogicità o inverosimiglianza, sia quanto alla banconota rimasta nel portafogli (sintomatica di un atteggiamento sprezzante che aveva animato gli imputati), sia quanto al non essersi egli recato in ospedale dopo l'aggressione (per la mancanza di concrete lesioni), sia quanto all'irrilevanza del pregresso ruolo dia gente penitenziario svolto dal PIERANTONI (in un contesto di violenza e minaccia posta in essere in ora notturna e con un coltello puntato alla gola).

Si tratta di un iter motivazionale privo di criticità qui denunciabili, anche per ciò che riguarda il richiamo del tempo trascorso ritenuto idoneo a spiegare le discrasie rilevate nelle dichiarazioni del PIERANTONI, peraltro non su punti essenziali: richiamo più che giustificato dal fatto che, tra i fatti e la deposizione dibattimentale, erano trascorsi quasi sette anni.

5. Infondata è anche la censura concernente la mancata rinnovazione dell'istruttoria. Anche a voler prescindere dal fatto che l'obbligo di rinnovazione è ormai codificato, al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., limitatamente alla riforma di una sentenza di proscioglimento (ipotesi qui non ricorrente), l'infondatezza della censura emerge dal costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il giudice d'appello che, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, riformi la sentenza assolutoria di primo grado resa all'esito di un giudizio abbreviato, non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado» (Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593.

Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133, secondo la quale «non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva). Altrettanto consolidato è l'indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di rinnovazione del dibattimento, il giudice d'appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado per effetto della diversa qualificazione giuridica del fatto, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria ove la sua decisione si sia fondata sul medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado e senza che vi sia stata una difforme valutazione della prova dichiarativa» (Sez. 6, n. 12397 del 27/02/2018, Gagliano, Rv. 272545).

Tali principi risultano all'evidenza applicabili nella fattispecie in esame, in cui l'impugnazione del P.M. non si è fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa, avendo invece sostenuto la configurabilità del diverso e più grave reato di rapina nei fatti narrati dal PIERANTONI, la cui attendibilità non è stata posta in discussione.

6. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condann