Sentenza — n. 28529/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 10/07/2019, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, ha riformato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 08/05/2015 dal G.u.p. del Tribunale di Treviso, con la quale MOI Cristian era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di tentata estorsione (così diversamente qualificata l'ipotesi di reato consumato ascritta in rubrica al ricorrente). In particolare, la Corte d'Appello ha riqualificato il fatto in estorsione consumata, modificando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e revocando la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28529/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In senso analogo, cfr. anche Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Maksutoski, Rv. 277859, secondo la quale «non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione»). Se dunque nessun pregiudizio per i diritti difensivi si produce per effetto di una riqualificazione ex officio, da parte del giudice di appello, ancor meno fondata è la doglianza difensiva proposta nella ben diversa situazione, quale quella in esame, in cui la riqualificazione consegue all'accoglimento di uno specifico motivo di appello proposto dall'accusa (cfr. del resto l'art. 597, comma 2, lett. a, cd, proc. pen.).
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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MOI Cristian, nato a Carbonia il 19/09/1976 avverso la sentenza emessa il 09/04/2019 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/07/2019, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, ha riformato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 08/05/2015 dal G.u.p. del Tribunale di Treviso, con la quale MOI Cristian era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di tentata estorsione (così diversamente qualificata l'ipotesi di reato consumato ascritta in rubrica al ricorrente). In particolare, la Corte d'Appello ha riqualificato il fatto in estorsione consumata, modificando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e revocando la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado.
2. Ricorre per cassazione il MOI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato di tentata estorsione, prescrittosi prima della sentenza d'Appello. Si censura il mancato accoglimento della corrispondente eccezione formulata dinanzi alla Corte territoriale, che avrebbe dovuto far riferimento, per calcolare il tempo necessario a prescrivere, non alla originaria contestazione ma alla qualificazione giuridica operata dalla sentenza di primo grado. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riqualificazione in estorsione consumata. S censura la sentenza in quanto il MOI era entrato in possesso della busta contenente il danaro solo per pochi secondi, senza essere mai sfuggito alla vigilanza degli operanti, intervenuti quando il ricorrente varcò la porta dell'autosalone. Si evidenzia la necessità di ripristinare, in caso di accoglimento del motivo, i benefici concessi in primo grado.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con riferimento al primo motivo, è opportuno qui richiamare il recente insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione» (Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772, relativa ad una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, in cui il giudice di appello aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado riqualificando i fatti da delitti tentati a consumati, tornando alla imputazione originaria, rispetto alla quale, pertanto, ha sottolineato la Corte, l'imputato aveva avuto ampia possibilità di far valere le proprie ragion.
In senso analogo, cfr. anche Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Maksutoski, Rv. 277859, secondo la quale «non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione»). Se dunque nessun pregiudizio per i diritti difensivi si produce per effetto di una riqualificazione ex officio, da parte del giudice di appello, ancor meno fondata è la doglianza difensiva proposta nella ben diversa situazione, quale quella in esame, in cui la riqualificazione consegue all'accoglimento di uno specifico motivo di appello proposto dall'accusa (cfr. del resto l'art. 597, comma 2, lett. a, cd, proc. pen.).
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto buon governo del risalente ma sempre valido insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di estorsione, il delitto deve considerarsi consumato e non solo tentato allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto» (Sez.
U, n. 19 del 27/10/1999, Rv. 214642. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, deo. 2019, Sirbu, Rv. 275417, secondo la quale «ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo»).
Risulta del tutto evidente, in tale cornice ermeneutica da cui non vi è motivo di discostarsi, l'irrilevanza del fatto che, al momento dell'intervento degli operanti già appostati, il MOI avesse appena varcato la porta dell'autosalone, e fosse entrato in possesso da pochi secondi della busta contenente il danaro consegnato dalla persona offesa.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 ma io 2021 Il Co