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Sentenza — n. 28528/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28528/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28528/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 18/01/2019, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Marsala in data 18/04/2014, ritenuta la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., rideterminava la pena nei confronti di Antonio Ignazio Correra in mesi otto di reclusione ed euro 100 di multa, eliminando la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado e disponendo la revoca del medesimo beneficio concesso al Correra con le sentenze della Corte di appello di Palermo rispettivamente in data 25/02/2016 e in data 09/12/2016.

Regesto Legislator

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art. 648 comma 2 cod. pen, art. 43 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28528/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In modo illogico e in contrasto con le consolidate regole di esperienza e di sillogismo giudiziario che trova fondamento nell'applicazione delle c.d. massime di esperienza e non su mere presunzioni o deduzioni, la Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento complessivo del Correra sia stato tale non da far escludere la sua consapevolezza dell'illecita provenienza degli assegni rubati, ma sufficiente a far rientrare i fatti in oggetto nell'ambito dell'art. 648, comma 2 cod. pen. Se la Corte territoriale avesse valutato razionalmente i molteplici indizi capaci di rivelare la mancanza di dolo in capo al prevenuto, sarebbe giunta a conclusioni diametralmente opposte.

Parole chiave

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corruzione istruzione penale per appropriazione indebita divieto di accettare regali irregolarità finanziarie occultamento di beni colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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art. 648 comma 2 cod. pen
Con sentenza in data 18/01/2019, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Marsala in data 18/04/2014, ritenuta la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod.
art. 43 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, dì una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Correra Antonio Ignazio, n. ad Erice il 16/04/1980, rappresentato ed assistito dall'avv. Cristina Carolina Marinacci, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, sesta sezione penale, n. 4103/2015, in data 18/01/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato repliche alla requisitoria del Sostituto procuratore generale riportandosi alle proprie originarie richieste.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18/01/2019, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Marsala in data 18/04/2014, ritenuta la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., rideterminava la pena nei confronti di Antonio Ignazio Correra in mesi otto di reclusione ed euro 100 di multa, eliminando la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado e disponendo la revoca del medesimo beneficio concesso al Correra con le sentenze della Corte di appello di Palermo rispettivamente in data 25/02/2016 e in data 09/12/2016.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Antonio Ignazio Correra, viene proposto ricorso per cassazione.

3. Lamenta il ricorrente, quale formale motivo unico, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 43, 648, commi 1 e 2 cod. pen. e 192, comma 2 cod. proc. pen. Ritenere, come ha fatto la Corte territoriale, che il silenzio di Giuseppe Genna (la persona dalla quale il Correra avrebbe, a suo dire, ricevuto gli assegni di illecita provenienza, coimputato nel processo di primo grado) possa costituire elemento di conferma (rectius, di riscontro) della falsità delle dichiarazioni del Correra e perciò, in buona sostanza, prova della sua consapevolezza dell'illecita provenienza dei titoli di pagamento provento di furto, è frutto di un'erronea applicazione della legge penale, con riferimento immediato e diretto alla disposizione di cui all'art. 43 cod. pen.

In modo illogico e in contrasto con le consolidate regole di esperienza e di sillogismo giudiziario che trova fondamento nell'applicazione delle c.d. massime di esperienza e non su mere presunzioni o deduzioni, la Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento complessivo del Correra sia stato tale non da far escludere la sua consapevolezza dell'illecita provenienza degli assegni rubati, ma sufficiente a far rientrare i fatti in oggetto nell'ambito dell'art. 648, comma 2 cod. pen. Se la Corte territoriale avesse valutato razionalmente i molteplici indizi capaci di rivelare la mancanza di dolo in capo al prevenuto, sarebbe giunta a conclusioni diametralmente opposte.

In particolare, la Corte ha omesso di considerare che l'imputato: -ha indicato agli inquirenti la persona dalla quale ha ricevuto gli assegni rubati; -ha chiarito i motivi per i quali decise di chiedere aiuto proprio a quella persona;-ha indicato lo scopo ed il risultato che in tal modo sperava di conseguire.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595;

Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia come la censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

La Corte territoriale ha evidenziato come il ricorrente, già nel primo interrogatorio reso nel corso delle indagini preliminari (atto consensualmente acquisito in dibattimento), avesse ammesso di non aver per nulla ignorato che si trattava di titoli di provenienza illecita, spiegando di essersi rivolto al Genna perché era persona a lui nota come malavitoso (ammissione poi ritrattata). La Corte ha poi chiarito come, pur volendo prescindere dal ruolo e dalle responsabilità del Genna, rimaneva come dato oggettivo incontestabile che il Correra non aveva mai spiegato in termini di plausibilità come avesse conseguito il possesso dei titoli, individuando anche le ragioni per le quali lo stesso non se ne fosse sbarazzato ovvero li avesse consegnati ai carabinieri (v. pag. 24 della sentenza impugnata). /1( Avuto riguardo alla natura istantanea del delitto, il momento consumativo della ricettazione si realizza all'atto del conseguimento del possesso, a qualunque titolo, della cosa di provenienza illecita, ed il suo dolo caratteristico risiede nella coscienza e volontà di ricevere la cosa, non rappresentando la condotta successiva alla ricezione volta al conseguimento di un ingiusto profitto un elemento costitutivo del reato (Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969).

Peraltro, nella fattispecie, l'accertato scopo avuto di mira dal Correra (temporanea tacitazione del Sieri e del Bellitteri, con conseguente dilatazione dei crediti da questi vantati) ben poteva rappresentare l'evidenza della finalità di profitto perseguita dall'agente.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, dì una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04