Sentenza — n. 28527/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente già pronunciata con sentenza in data 11 luglio 2017 dal Tribunale di Pescara in relazione a fattispecie di usura 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, GUARNIERI Giovina, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1. Violazione di legge in relazione la mancata pronuncia di inutilizzabilità degli screenshots relativi ai messaggi pervenuti sul telefono della persona offesa in quanto acquisiti al dibattimento nonostante l'opposizione della difesa e in mancanza della verifica del supporto telematico dal quale le immagini sarebbero state estrapolate. 2.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28527/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al secondo motivo di ricorso, deve premettersi che il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01). 3.1.a.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI GIOVINA nato a PESCARA il 12/06/1985 avverso la sentenza del 13/03/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo ri'irvi4Vdit'i.\-Yr91li'i Co„ v\,v-,, AAA:h f Lth tt \ lt\ \ Vt, iLt. V1AA-t udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente già pronunciata con sentenza in data 11 luglio 2017 dal Tribunale di Pescara in relazione a fattispecie di usura 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, GUARNIERI Giovina, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1. Violazione di legge in relazione la mancata pronuncia di inutilizzabilità degli screenshots relativi ai messaggi pervenuti sul telefono della persona offesa in quanto acquisiti al dibattimento nonostante l'opposizione della difesa e in mancanza della verifica del supporto telematico dal quale le immagini sarebbero state estrapolate. 2.2.
Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità della persona offesa, alla svalutazione delle dichiarazioni del teste a difesa e comunque alla valutazione dei messaggi acquisiti dallo schermo del cellulare della persona offesa. Secondo la ricorrente, infatti, sarebbero state colpevolmente sottovalutate le incertezze e le contraddizioni della persona offesa in quanto emergente dalle stesse contestazioni operate dal pubblico ministero, non attinenti ad elementi secondari e non giustificabili dalla compresenza di plurimi prestiti. Infatti, la persona offesa non ricordava nemmeno l'ammontare del prestito.
La Corte territoriale non avrebbe nemmeno correttamente considerato che la versione alternativa offerta dall'imputato risultava pienamente credibile e finanche riscontrata dalle dichiarazioni del teste della difesa DI ROCCO Costantino. In questo contesto, la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa risulterebbe decisiva. 2.3. Violazione dell'articolo 597 comma terzo codice di procedura penale. La ricorrente evidenzia come l'ammontare della condanna in sede civile risulta essere rimasta immutata anche all'esito della esclusione della responsabilità del coimputato che importava la commissione di un ulteriore condotta usuraria.
3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Fulvio Baldi - ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della condanna in sede civile riferibile al coimputato DI RUOCCO con diretta rideterminazione della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
2. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, non essendovi alcuna illegittimità nel documentare quanto appare sullo schermo di un telefono cellulare, tramite verbalizzazione operata da un operante di PG ovvero tramite realizzazione di una fotografia dello stesso, non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito, appunto, da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, trattandosi di documentazione materiale di atti registrati o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, con la conseguente legittimità della sua acquisizione (cfr.
Sez. 3 - , Sentenza n. 8332 del 06/11/2019 - dep. 02/03/2020 - Rv. 278635 - 01) Quanto alla doglianza in ordine alla arbitrarietà della attribuzione all'imputato dei messaggi ricevuti dalla vittima, visibili su tale schermo e fotografati, deve rilevOi che tali valutazioni - peraltro di merito - risultano essere state svolte in modo logico, previa specifica valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa in termini di spontaneità, logicità e coerenza intrinseca ed estrinseca e sulla base del contenuto dei messaggi stessi, cosicché l'inferenza della loro provenienza dall'imputato risulta pienamente logica, coerente al contenuto del fascicolo processuale e per tali caratteri non censurabile sul piano delle valutazioni di merito.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve premettersi che il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01). 3.1.a.
Ai fini di tale valutazione, deve considerarsi la situazione specifica in cui le dichiarazioni della persona offesa si inseriscono, la eventuale presenza di situazioni conflittuali fra le parti, la possibilità di intenti calunniatori e di fattori inquinanti in relazione a tali dichiarazioni. Ne consegue che l'utilizzo dei parametri che qualificano la attendibilità di una fonte potenzialmente sospetta (anche parzialmente mutuando tali parametri della giurisprudenza in materia di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei limiti in cui tale elaborazione possa ritenersi riproponibili) deve essere rapportato al tipo di rapporti esistente tra imputato e persona offesa. 3.1.b.
Nel caso di specie, la stessa formulazione del ricorso difetta della indicazione di elementi da cui desumere la possibilità che vi fosse un intento calunniatorio della persona offesa e i motivi alla radice di tale intento. Inoltre, risultano essere stati in concreto considerati dai giudici territoriali i profili di credibilità intrinseca del dichiarante sotto il profilo soggettivo, risultando correttamente valorizzato nelle dichiarazioni stesse e nelle considerazioni svolte, anche in fatto, nei provvedimenti di primo e secondo grado che la scelta di adire l'Autorità giudiziaria è stata conseguenza della ritenuta insostenibilità della situazione creatasi in seguito al sommarsi delle esposizioni debitorie di fronte a soggetti diversi che imponevano tassi usurari.
In questo ambito, non solo le motivazioni che hanno determinato la denuncia risultano pienamente lineari e la valutazione delle spinte psicologiche appaiono pienamente coerenti alla posizione della P.O. ma lo stesso fatto di non essere in grado di indicare l'ammontare che i debiti avevano raggiunto in ragione del susseguirsi di rapporti appare anche assolutamente coerente al racconto e al tipo di situazione creatasi. Quanto al raccordo fra quanto narrato dalla P.O. e gli atti versati nel fascicolo del PM, deve rilevarsi la presenza di elementi non solo di coerenza intrinseca, ma veri e propri riscontri rispetto a quanto riferito, costituiti dai contestati screenshots che risultano, tuttavia, pienamente coerenti con le dichiarazioni della persona offesa e la cui falsificazione, sotto un aspetto tecnico, deve ritenersi di difficile realizzazione a tacere del fatto che, nell'articolazione del motivo di ricorso, nemmeno si indica la presenza di richieste istruttorie finalizzate a un concreto accertamento sul punto.
Si tratta di elementi che riportano una ricostruzione dei fatti unitaria ed evidenziano la presenza di tracce visibili dei comportamenti dell'indagato. In questo contesto, le dichiarazioni del teste della difesa nulla aggiungono e nulla tolgono alla rilevata gravità indiziaria posto che la Corte territoriale risulta avere correttamente valutato tali dichiarazioni in quanto non decisive e comunque poco credibili in relazione anche gli elementi che prescindono dalle dichiarazioni medesime. 3.2. Di fatto, dunque, la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez.
U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Stanti queste premesse, le residue doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutata in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524;
Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342).
4. Quanto alla lamentata violazione del divieto di refornnatio in peius, deve rilevarsi che la motivazione del provvedimento impugnato risulta omessa in relazione al motivo di appello afferente all'insussistenza dei presupposti di una solidarietà tra il DI ROCCO Carmine e l'odierna ricorrente e, anche in conseguenza di tale omissione, non fornisce motivazione in ordine alla determinazione della condanna in sede civile. Infatti, tale condanna - nella misura di 10.000 Euro liquidati in primo grado - ricomprendeva le conseguenze sia delle condotte oggetto di contestazione a carico della GUARNIERI sia le contestazioni a carico del DI ROCCO, coimputato assolto in appello, come reso evidente dalla pronunciata condanna in solido.
Non si comprende allora su quali basi sia stata confermata l'entità della condanna al risarcimento dei danni pronunciata in primo grado per di più in presenza di una assoluzione del coimputato. Infatti, la ricostruzione fattuale della vicenda non spiega quale sarebbe stato il contributo causale offerto dalla ricorrente agli illeciti ulteriori e non appare nemmeno confrontarsi con il richiamato motivo di appello.
5. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle statuizioni civili e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili nei confronti di GUARNIERI Giovina con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimi