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Sentenza — n. 28526/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28526/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28526/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RASPINO LUCA nato a ALBA il 02/06/1989 avverso la sentenza del 27/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; lette le conclusioni in atti RILEVATO IN FATTO _ 1. La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 27/3/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di ASTI, in data 30/1/2018, nei confronti di RASPINO LUCA in relazione al concorso nel reato di cui all'art. 629 cod.pen. . Secondo la ricostruzione dei fatti concordemente recepita nelle due sentenze di condanna, l'imputato ha concorso con Monchiero Laura nel reato di estorsione commesso ai danni di Lanza Michele, intimando alla persona offesa di versare nelle sue mani la somma di €200, costituente, a detta dell'imputato, il corrispettivo dovuto per il consumo di stupefacente.

Regesto Legislator

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art. 629 cod.pen, art. 610 cod.pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 28526/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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estorsione traffico di stupefacenti riscossione di pene pecuniarie infrazione qualificata LStup corruzione nell'esecuzione forzata truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod.pen
La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 27/3/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di ASTI, in data 30/1/2018, nei confronti di RASPINO LUCA in relazione al concorso nel reato di cui all'art. 629 cod.pen.
art. 610 cod.pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RASPINO LUCA nato a ALBA il 02/06/1989 avverso la sentenza del 27/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; lette le conclusioni in atti RILEVATO IN FATTO _ 1. La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 27/3/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di ASTI, in data 30/1/2018, nei confronti di RASPINO LUCA in relazione al concorso nel reato di cui all'art. 629 cod.pen. . Secondo la ricostruzione dei fatti concordemente recepita nelle due sentenze di condanna, l'imputato ha concorso con Monchiero Laura nel reato di estorsione commesso ai danni di Lanza Michele, intimando alla persona offesa di versare nelle sue mani la somma di €200, costituente, a detta dell'imputato, il corrispettivo dovuto per il consumo di stupefacente.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 610 cod.pen., avendo l'imputato agito nella convinzione dell'effettiva esistenza di un credito della Monchiero verso il Lanza relativo al pagamento di stupefacenti. Difetta inoltre l'elemento costitutivo dell'estorsione costituito dalla ricorrenza del danno, dal momento che, almeno nella convinzione del ricorrente, il Lanza era effettivamente debitore del denaro richiestogli, avendo consumato stupefacente insieme alla Monchiero.

RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché diretto a spingere questa Corte verso una non consentita rivalutazione del fatto e comunque perché manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo profilo, la Corte territoriale, all'esito di accurata disamina delle risultanze probatorie, ha affermato (cfr. pagg. 5 e 6) che l'istruttoria effettuata non consentiva di considerare la somma di causa (e cioè i 200 euro estorti dall'imputato alla vittima) quale il corrispettivo di uno specifico quantitativo di droga precedentemente consumato dal Lanza insieme alla Monchiero; al proposito, infatti, è stato giudicato pienamente credibile il netto diniego da parte della persona offesa rispetto a tale circostanza, peraltro corroborato dal fatto che i rapporti tra i due si erano interrotti già da tempo, rendendo inverosimile la sussistenza di debiti non saldati.

E dunque, il motivo di ricorso, nella parte in cui insiste sull'argomento relativo alla detta causale della pretesa (debito del Lanza per droga consumata), è evidentemente inammissibile perché teso a sospingere questa Corte verso una inammissibile ricostruzione del fatto che, invece, è stata già operata in maniero logica e adeguata dalla Corte territoriale. 1.2. Ma comunque, anche a ritenere per ipotesi attendibile la ricostruzione proposta dal ricorrente (il quale, come accennato, ha affermato di aver agito perché convinto, dalla Moncherio, dell'esistenza di un credito della ragazza verso il Lanza determinato da fornitura di droga), neppure potrebbe configurarsi il preteso reato di cui all'art. 610 cod.pen.

Invero, secondo costante insegnamento di legittimità il discrimen fra i delitti di estorsione e di violenza privata si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale si pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 32011 del 19/04/2006, Rv. 235195). Nello stesso senso, Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Rv. 208938 - 01, secondo cui, laddove la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, con altrui danno - che rivesta però la connotazione di ordine patrimoniale e consista in una effettiva "deminutio patrimonii" - ricorre il delitto di estorsione e non quello di violenza privata.

E ancora Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013, Rv. 255242 - 01, secondo cui è configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico. 1.3. E, quanto all'elemento del danno in capo alla persona offesa, lo stesso può ritenersi integrato da qualunque effettiva diminuzione del patrimonio (Sez. 1, n. 188 del 29/01/1973, Rv. 124227 - 01;

Sez. 1, Sentenza n. 9958 del 27/10/1997, Rv. 208938 - 01 ) . E l'effettiva "denninutio patrimonii" ricorre indubbiamente a carico del Lanza, costretto a versare una somma non dovuta in relazione ad un preteso credito altrui che, quand'anche sussistente, non sarebbe esigibile avendo causa illecita. Esplicita, in tal senso, è Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Rv. 261800 - 01, laddove ricorda che integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto.

E tale è il credito derivante dalla cessione di stupefacenti. 1.4. Neppure potrebbe giammai ravvisarsi l'ipotesi di cui all'ad 393 cod.pen., attesa la natura illecita della causale del preteso credito. Si veda, da ultimo, Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, Rv. 278767 - 01, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell'esercizio di una pretesa non tutelabile dall'ordinamento.

Massime precedenti conformi: n. 40051 del 2011 rv. 251547 - 01, n. 13037 del 1999 rv. 215167 -01, n. 1672 del 2014 rv. 258284 - 01.

2. Tutti questi argomenti erano già stati adeguatamente esposti e considerati dalla Corte territoriale, sicchè il ricorso in esame, in quanto meramente reiterativo di considerazioni già adeguatamente respinte, deve giudicarsi inammissibile.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2021 Il Consigliere Estensore STEFANO F