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Sentenza — n. 28525/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28525/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28525/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giova premettere che, in caso doppia conforme pronuncia di condanna, i due apparati argomentativi formano un tutt'uno che va complessivamente considerato nell'ambito dello scrutinio di legittimità. Possono essere trattati congiuntamente i motivi comuni ai ricorrenti, relativi all'affermazione di responsabilità per il reato di usura. 2.1. In punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente la Corte territoriale si è conformata al consolidato insegnamento di legittimità secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). 2.1.1.

Regesto Legislator

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art. 500 comma 2 cod.proc.pen, art. 81 cod.pen, art. 378 cod.pen, art. 131bis cod.pen, art. 192 cod.proc.pen, art. 133 cod.pen; Sentenza — n. 28525/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, RV. 269270 - 01), la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.

Parole chiave

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danno ai creditori misura di assistenza giudiziaria indebito ottenimento abusivo di prestazioni dell'aiuto sociale causa della prestazione usura

Disposizioni normative citate

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art. 500 comma 2 cod.proc.pen
art. 81 cod.pen
62 n.4 cod.pen., attesa la modesta entità dell'interesse corrisposto per le operazioni di finanziamento realizzate nelle fattispecie in esame; né il danno può essere considerato in relazione al complesso dei crediti, atteso che l'unificazione delle condotte ai sensi dell'art. 81 cod.pen.
art. 378 cod.pen
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione della condotta ascritta ai sensi dell'art. 378 cod.pen., come richiesto con i motivi nuovi di appello.
art. 131bis cod.pen
E, a tale conclusione, fa seguito l'evidente infondatezza del motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione dell'art. 131bis cod.pen., la cui operatività potenziale è esclusa in radice dall'entità della pena prevista per il concorso in usura.
art. 192 cod.proc.pen
In punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente la Corte territoriale si è conformata al consolidato insegnamento di legittimità secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.
art. 133 cod.pen
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate in maniera apodittica e senza considerare alcuno degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen.
articolo 644 cod.pen
art. 507 cod.proc.pen
Invero, anche a non voler considerare quanto sopra esposto (punto 2.1.5.) a proposito della estraneità di tale supposta vicenda (svoltasi presso un cantiere) rispetto a quelle di causa, devesi rilevare che l'assunzione di tale deposizione è stata sollecitata solo ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AVALLONE CIRO nato a NAPOLI il 28/07/1951 SALZANO FRANCESCO nato a NAPOLI il 30/12/1956 SIMEOLI SALVATORE nato a NAPOLI il 16/07/1973 avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; lette le conclusioni in atti RILEVATO IN FATTO 1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 28/2/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 3/6/2015, nei confronti di AVALLONE CIRO, SALZANO FRANCESCO e SIMEOLI SALVATORE, in relazione a più fatti di usura, tutti posti in essere tra il 2008 e il 2010; in particolare, Avallone è stato condannato per alcuni episodi usurari ai danni di Angerosa Giuseppe (capo C) e Converso Luigi (capi E,F,G,H), Salzano per il concorso nei fatti di cui al capo C e Simeoli per le erogazioni di credito di cui ai capi AF e AG, nuovamente ai danni di Converso Luigi.

2. Propongono separati ricorsi per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori, deducendo i motivi che possono riassumersi nei termini seguenti. 2.1. AVALLONE CIRO lamenta: -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta integrazione, per tutte le ipotesi contestate, del reato di usura, difettando l'elemento della richiesta o della pattuizione di interessi usurari, che nella specie, laddove eventualmente erogati, sono stati definiti come "regali" da parte del debitore Angerosa, dunque spontaneamente e volontariamente versati come segno di gratitudine dal beneficiario dei prestiti, senza alcun intervento o attività del creditore.

Esisteva invero un rapporto di lunga e sincera amicizia tra le parti, che aveva visto l'imputato fare importanti regali (quali un'intera cucina e una vacanza in Calabria) all'Angerosa medesimo. -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della prova; il Converso in dibattimento ha negato di aver mai concordato un tasso di interesse, contrariamente a quanto riferito in sede di indagini; la contestazione dibattimentale di queste ultime dichiarazioni non è valutabile, ex art. 500 comma 2 cod.proc.pen., a fini di condanna, ma solo per la credibilità del teste.

E comunque, anche laddove si ritenessero presenti interessi, trattasi di erogazioni spontanee, anche nel caso delle somme trattenute in sede di erogazione del prestito, in quanto non era previsto il rinnovo del mutuo alla scadenza del mese. -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., attesa la modesta entità dell'interesse corrisposto per le operazioni di finanziamento realizzate nelle fattispecie in esame; né il danno può essere considerato in relazione al complesso dei crediti, atteso che l'unificazione delle condotte ai sensi dell'art. 81 cod.pen.

è solo funzionale alla determinazione della pena. Peraltro, difetta anche il puntuale accertamento del tasso di interesse applicato, emergendo semplicemente l'erogazione mensile di C 100 o 150 a fronte di prestiti pari anche ad C 5.000. 2.2. SALZANO FRANCESCO deduce: -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta integrazione, per il capo C, del reato di usura, difettando l'elemento della richiesta o della pattuizione di interessi usurari, che nella specie, laddove sussistenti, sono stati definiti come "regali" da parte del debitore Angerosa, amico di lunga data del coimputato Avallone; in tal senso depongono le affermazioni della persona offesa, non smentite né da altre dichiarazioni né dal contenuto delle intercettazioni (dovendosi intendere i riferimenti monetari ivi contenuti come riferiti a canoni di affitto arretrati, non già ad interessi su- prestiti).

Il coinvolgimento del Salzano è affermato solamente sulla base di poche conversazioni intercettate, nelle quali mai compare comunque il riferimento ad interessi, ma solamente a restituzioni di somme di capitale concesso a prestito. Inesistente è la motivazione del giudice d'appello sul punto, nonostante espresso motivo di gravame al riguardo. Carente è pure la dimostrazione del dolo in capo al ricorrente, da intendere come consapevolezza di aiutare l'Avallone a ricevere somme maggiori di quelle mutuate, piuttosto che ad ottenere la sola restituzione del capitale. -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione della condotta ascritta ai sensi dell'art. 378 cod.pen., come richiesto con i motivi nuovi di appello.

Il Salzano non ha partecipato alla fase dell'erogazione del prestito; semmai ha aiutato l'Avallone nella riscossione del credito e dunque può rispondere solo di favoreggiamento, da ritenere comunque non punibile per effetto della previsione di cui all'art. 131bis cod.pen., attesa la modestia degli importi in gioco e la particolare tenuità del fatto. -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. nonché delle attenuanti generiche da considerare prevalenti. 2.3. SIMEOLI SALVATORE deduce: -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di credibilità e attendibilità della persona offesa Converso, nonché in relazione alla mancata valutazione delle prove a discarico; la persona offesa ha offerto differenti ricostruzioni dei fatti ed è incorsa in contradizioni e illogicità relativamente al numero di incontri avuti con l'imputato; la determinazione del tasso di interesse è frutto di approssimazioni; non è provata la consegna all'imputato di uno degli assegni oggetto di contestazione (quello proveniente da Marra Carmine); la Corte territoriale è dunque incorsa in evidente violazione dei canoni di valutazione della prova imposti dall'art. 192 cod.proc.pen.. -violazione di legge ex art 606 comma 1 lett.

d) cod.proc.pen. con riferimento alla mancata assunzione di prova decisiva relativamente alla testimonianza di Remo Di Paolo, soggetto indicato dal Converso come intermediario nella conoscenza con l'imputato e soggetto che avrebbe emesso un assegno poi consegnato dal Converso al Simeoli; l'assunzione di tale deposizione, richiesta con i motivi di appello, avrebbe consentito di inficiare la prova dichiarativa offerta dalla persona offesa. -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione dei motivi di appello relativi alla carenza degli elementi costitutivi della fattispecie di usura e, in particolare, alla ricorrenza di un tasso usurario; infatti, la maggiorazione del 10% degli importi dei titoli rilasciati dalla persona offesa, a fronte di quanto ricevuto, non è riconducibile ad interessi, ma alle spese per penale e accessori previsti dalla disciplina degli assegni bancari per l'ipotesi del mancato pagamento al momento della presentazione all'incasso.

Per giunta, la stessa persona offesa ha dichiarato che la restituzione del prestito avveniva ben oltre i 30 giorni, sicchè incerta risulta l'individuazione del tasso di interesse e approssimativo è il ragionamento recepito dal giudice d'appello. -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta presenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente; risulta dalla deposizione della persona offesa che l'imputato dichiarava che i soldi- dati a prestito provenivano da terzi. Dunque, del tutto inesplorato è il tema della necessaria consapevolezza del prevenuto circa la natura usuraria degli accordi intervenuti tra il Converso e i terzi. -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante contestata di cui all'articolo 644, comma 5 n.4 cod.pen.; nulla dimostra che la persona offesa esercitasse attività imprenditoriale, che questa fosse ancora attiva in costanza di rapporto usurario e che l'imputato avesse consapevolezza dell'esistenza di detta attività. -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate in maniera apodittica e senza considerare alcuno degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. .

3. Con requisitoria scritta del 30/3/2021 la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché si affidano a motivi non consentiti in sede di legittimità o comunque manifestamente infondati.

1. Giova premettere che, in caso doppia conforme pronuncia di condanna, i due apparati argomentativi formano un tutt'uno che va complessivamente considerato nell'ambito dello scrutinio di legittimità.

2. Possono essere trattati congiuntamente i motivi comuni ai ricorrenti, relativi all'affermazione di responsabilità per il reato di usura. 2.1. In punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente la Corte territoriale si è conformata al consolidato insegnamento di legittimità secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). 2.1.1.

Con riferimento alle censure relative alla ricostruzione del fatto, deve poi considerarsi che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Nel caso in esame, il giudice di merito ha dunque ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità degli imputati potevano desumersi, oltre che dal dichiarato delle persone offese, anche dalle risultanze dei tabulati telefonici e dal contenuto dei colloqui intercettati, nonché dalle audizioni dei testi a conferma e dagli esiti degli accertamenti effettuati dagli appartenenti- alla Polizia Municipale di Napoli. In relazione alla disamina del dichiarato delle persone offese Angerosa e Converso, la ricostruzione risulta adeguatamente operata, con risultati convergenti in senso accusatorio, all'esito della valorizzazione dell'assenza di qualsiasi acrimonia in capo ai predetti e, anzi, con l'attenta considerazione sia delle univoche dichiarazioni accusatorie rilasciate in sede di indagine (e oggetto di contestazione dibattimentale laddove le persone offese hanno cercato di sminuire le responsabilità degli imputati), sia dell'ammissione dell'esistenza dei plurimi rapporti di mutuo (resi necessari da una condizione di precarietà economica protrattasi nel tempo), sia del tentativo dibattimentale di difendere persone considerate come indispensabili "benefattori", seppure percettori di interessi usurari.

Interessi la cui esistenza, tuttavia, è comunque emersa dal complessivo quadro probatorio, sia sulla base delle nitide dichiarazioni accusatorie rilasciate dalle persone offese in fase di indagine, sia dalle successive (e faticose) conferme dibattimentali, comunque giunte, seppure a seguito di contestazioni in sede di esame. E a quest'ultimo proposito, deve giudicarsi manifestamente infondato l'argomento difensivo attinente alla pretesa violazione dell'art. 500 comma 2 cod.proc.pen., atteso che, all'esito della contestazione, i testi hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese in fase di indagine, trovando così ingresso, - anche le originarie dichiarazioni, nel materiale dibattimentale; e, laddove è rimasta nelle deposizioni qualche lacuna, contribuiscono le intercettazioni a chiarire il quadro.

Comunque, le contestazioni difensive al riguardo non sono mai specifiche su dati e circostanze, limitandosi a generica deduzione di ritrattazioni dibattimentali. Né, come detto, può trascurarsi il decisivo apporto e riscontro che deriva dalle intercettazioni telefoniche, chiaramente confermative dell'esistenza di plurimi rapporti di debitokredito e della previsione di interessi usurari. 2.1.2. Passando alla verifica in dettaglio dell'adeguatezza motivazionale, deve considerarsi che, in relazione al capo C, vanno considerate le pagg. 6 e segg. della sentenza impugnata, dense di riferimenti concreti rispetto alla corresponsione di interessi sulle somme date a prestito dall'Avallone, la cui restituzione veniva sollecitata anche da quest'ultimo e dal Salzano.

Particolarmente esplicativa è la telefonata del 22.10.2010, nel corso della quale la moglie del debitore Angerosa riferisce alla cognata che il marito aveva detto la verità agli inquirenti laddove aveva affermato che il tasso di interesse sui prestiti di Avallone era pari al 3% mensile. Ma il riferimento agli interessi emerge anche da ulteriori interlocuzioni captate, tutte valorizzate dai giudici del merito e mai specificamente contrastate dal ricorrente nella presente sede. Del resto, che l'Avallone fosse dedito all'attività di prestasoldi, emerge nitidamente anche dalla vicenda Converso, neppure adeguatamente contrastata quanto ad esistenza dei rapporti di prestito. 2.1.3.

E, quanto al ruolo concorsuale del Salzano, del tutto sufficiente appare il corredo probatorio descritto dalla Corte territoriale (dichiarazioni accusatorie della persona offesa rese in sede di indagine e poi faticosamente confermate a giudizio) sia in relazione alla ricostruzione del contributo, tanto nella fase dell'erogazione dei prestiti (conversazione n. 394 del 4.6.2010) quanto in quella della riscossione (aspettava la parte offesa sotto casa). E mentre nelle telefonate captate è frequente il riscontro dell'esistenza di "interessi" sui debiti dell'Angerosa, nessun elemento si rinviene a sostegno della causale alternativa proposta dalla difesa (i presunti canoni di locazione), la quale non ha corredato le proprie deduzioni con gli adeguati supporti fattuali.

E, a quest'ultimo proposito, la sentenza d'appello (cfr. pag.

10) adeguatamente sottolinea l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato circa la mancata conoscenza personale dell'Angerosa nonostante la tesi difensiva che vorrebbe ricondurre i rapporti economici tra i due, comunque emergenti anche dalle intercettazioni, al credito da locazione. Argomento, quest'ultimo, nitidamente dimostrativo anche della ricorrenza del dolo dell'imputato rispetto alla riscossione di interessi usurari . 2.1.4. Quanto ai capi E),F),G) ed H), da pag. 12 della sentenza d'appello sono poi riassunte le risultanze nitidamente dimostrative del rapporto usurario tra Avallone e Converso (lavoratore autonomo in costante situazione di bisogno economico); come detto, la difesa neppure contesta l'esistenza delle erogazioni, limitandosi a porre questioni in tema di tasso usurario.

Ma al proposito la Corte territoriale adeguatamente evidenzia come, all'esito delle contestazioni dibattimentali, il Converso (definito "teste attendibile e chiaro") ha superato l'iniziale ritrosia a confermare in dibattimento le accuse formulate in fase di indagine, ammettendo (seppure su contestazione) l'esistenza di un tasso di interesse del 5% mese per il primo prestito (capo E), di 250 euro di interessi mensili sull'erogazione di ciascuno dei due prestiti di euro 5.000 (capi F e H), con rinnovo mensile dietro corresponsione di ulteriori euro 250 , nonché di 50 euro di interessi su un prestito di euro 1.000 (capo G).

Rapporti di mutuo e tassi tutti confermati dalle risultanze dei colloqui telefonici del 14.7.2010 e 28.9.2010 tra persona offesa e Avallone. Dimostrata è dunque la ricorrenza di un tasso annuo pari al 60%, evidentemente superiore ad ogni limite legale. 2.1.5. Analogamente, quanto ai capi AF e AG, la Corte territoriale, da pag. 15, adeguatamente ricostruisce le vicende usurarie poste in essere dai Simeoli ai danni del Converso, descrivendo importi e tasso (10% mese) nonché il sicuro riconoscimento dell'imputato, rispetto al quale di nessuna ulteriore utilità poteva essere né l'accertamento della provenienza dei titoli che il Converso doveva monetizzare con urgenza, né l'ammissione in appello della deposizione del teste Remo Di Paolo (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata).

Invero, anche per gli episodi in parola, seppure a seguito di contestazione, la persona offesa ha confermato in giudizio le accuse già formulate, certo in maniera più precisa, in sede di indagine. E, quanto al tasso di interesse, anche laddove si volessero ammettere "sconti" o decurtazioni in caso di mancata restituzione del capitale dopo il primo mese, dal tasso del 10% si passerebbe a quello del 5% mese, dunque pur sempre un 60% annuo, ampiamente superiore a qualsiasi soglia di liceità. Parimenti adeguata è la motivazione offerta dalla Corte territoriale in relazione al giudizio di irrilevanza, in causa, delle dichiarazioni spontanee rilasciate dal Sinneoli, perché relative ad ulteriori vicende (svoltesi presso cantieri), estranee a quelle di causa, caratterizzate invece da incontri tra le parti tenutisi in differenti ubicazioni (cfr. pag. 18).

Del resto, il motivo di ricorso esposto a proposito dell'affermazione di penale responsabilità risulta estremamente generico, teso a contestare, in maniera non ammissibile in questa sede, la ricostruzione del fatto adeguatamente e conformemente operata nelle due- sentenze di merito. Può dunque farsi rinvio a quanto affermato dalla Corte territoriale alla pag. 13 sulla piena credibilità della persona offesa, a pag. 15 e segg. sul merito dei rapporti tra Simeoli e Converso nonché, a pag. 18, sul luogo ove si sono svolti gli incontri tra i due.

Per tali ragioni, manifestamente infondate, e comunque non corredate del necessario supporto dimostrativo, risultano anche le contestazioni del Simeoli in relazione alla ricorrenza di un tasso usurario; del tutto indimostrato e inverosimile è il fatto che la maggiorazione del 10% degli importi dei titoli consegnati dalla persona offesa, a fronte di quanto ricevuto in contanti, non sarebbe riconducibile ad interessi, ma alle spese per penale e accessori (che tuttavia non si quantificano in alcun modo) previsti dalla disciplina degli assegni bancari per l'ipotesi del mancato pagamento al momento della presentazione all'incasso.

E comunque, per tutte le ipotesi di pagamento dell'assegno, non risulta certo restituita dall'imputato la maggiorazione applicata. E, se qualche incertezza è stata riscontrata dai giudici del merito circa l'esatta determinazione dell'interesse mensile applicato, l'entità degli importi è risultata comunque prossima da un 60% annuo (cfr. pagg. 15-16) Né emergono lacune o incertezze a proposito della ritenuta presenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente: invero, anche ad ammettere che i soldi dati a prestito dall'imputato provenissero da terzi, risulta nitidamente dall'istruttoria (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata) che il prevenuto, nelle vicende in esame sia stato l'unico referente della persona offesa, autore pienamente consapevole dello scambio assegno\denaro, dell'entità degli importi in gioco e dei relativi conteggi.

Neppure dubbi sono residuati in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante contestata di cui al comma 5 n.4 dell'articolo 644 cod.pen.; lo stesso imputato ha introdotto la circostanza degli incontri con il Converso sono avvenuti (anche) presso cantieri dove quest'ultimo lavorava e doveva impiegare materiali che provvedeva ad acquistare a proprie spese, circostanza univocamente indicativa di consapevolezza circa l'attività di lavoratore autonomo svolta dalla persona offesa. 2.1.6. Deve comunque ricordarsi che, secondo condivisa giurisprudenza in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1,n. 23308 del 18/11/2014, Rv. 263601;

Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). E comunque, gli argomenti difensivi sopra richiamati, si limitano a suggerire una diversa lettura del compendio probatorio, che travalica i limiti del giudizio di legittimità. 2.2. Manifestamente infondato è pure l'argomento della difesa del Salzano con riferimento alla mancata derubricazione della condotta ascritta ai sensi dell'art. 378 cod.pen.. Al riguardo la Corte d'appello ha correttamente valorizzato il ruolo-del prevenuto rispetta alla elargizione dei prestiti (cfr. conv. 394 del 4.6.2010), con contributo dunque offerto già nella fase dell'elargizione del prestito, del tutto idoneo ad integrare il concorso in usura.

Per giunta, vi sono anche plurimi riscontri dell'attivismo del predetto imputato anche in sede di riscossione dei credito; e al riguardo questa Corte ha già condivisibilmente affermato (cfr., Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Rv. 262308 - 01) che risponde del delitto di concorso in usura il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l'incarico di recuperare il credito, riesce ad ottenerne il pagamento, come avvenuto nella specie. La derubricazione in favoreggiamento personale potrebbe ipotizzarsi solo laddove il pagamento non fosse avvenuto; ma nella fattispecie, come detto, dalle deposizioni delle persone offese e dalle intercettazioni vi è anche dimostrazione dei pagamenti. 2.2.1.

E, a tale conclusione, fa seguito l'evidente infondatezza del motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione dell'art. 131bis cod.pen., la cui operatività potenziale è esclusa in radice dall'entità della pena prevista per il concorso in usura. 2.3. Manifestamente infondato è anche il motivo del Simeoli relativo alla pretesa violazione di legge ex art 606 comma 1 lett.

d) cod.proc.pen. con riferimento alla mancata assunzione di prova decisiva relativamente alla testimonianza di Remo Di Paolo (soggetto indicato dal Converso come intermediario nella conoscenza con l'imputato e altra persona che avrebbe emesso un assegno poi consegnato dal Converso al Simeoli). Invero, anche a non voler considerare quanto sopra esposto (punto 2.1.5.) a proposito della estraneità di tale supposta vicenda (svoltasi presso un cantiere) rispetto a quelle di causa, devesi rilevare che l'assunzione di tale deposizione è stata sollecitata solo ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. e poi ribadita con i motivi di appello.

Secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, RV. 269270 - 01), la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.

Massime precedenti conformi: n. 16772 del 2010 rv. 246932 - 01, n. 24259 del 2010 rv. 247290 - 01, n. 9763 del 2013 rv. 254974 - 01.

3. In relazione ai motivi proposti con riferimento agli elementi circostanziali, manifestamente infondata è la doglianza avanzata dall'Avallone e dal Salzano in relazione al diniego di quella ex art. 62 n.4 cod.pen.. Invero, pur dovendosi verificare la ricorrenza della diminuente in parola rispetto alle singole condotte criminose (e dunque, nel caso in esame, ai singoli finanziamenti usurari), come insegna questa Corte (cfr. Cass., Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, Rv. 272270 - 01), nella specie il giudice d'appello ha opportunamente considerato i singoli prestiti, di importo non certo trascurabile, e gli interessi previsti definiti come non di poco valore, né certo irrisorio (cfr.

Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695 - 01, secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa -sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa). E, a quest'ultimo proposito, l'istruttoria ha anche evidenziato l'estremo affanno in cui versavano le persone offese per poter pagare l'interesse mensile, testimoniato dalle numerose intercettazioni nelle quali si discuteva degli sforzi volti a reperire quanto occorrente per ritardare ulteriormente la restituzione del capitale. 3.1.

Del pari, manifestamente infondato è il motivo relativo al mancato riconoscimento, per Salzano e per Simeoli, delle attenuanti generiche, adeguatamente giustificato con riferimento alla pluralità di condotte criminose e alla mancanza di profili di meritevolezza; profili non certo adeguatamente contrastati nei ricorsi in esame.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm