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Sentenza — n. 28524/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28524/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28524/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SILVA ROBERTO nato a AVEZZANO il 02/11/1971 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; lette le conclusioni in atti

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 28524/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Dalla lettura del verbale dell'udienza tenutasi dinanzi alla Corte d'appello di L'Aquila in data 15.10.2020 emerge in maniera incontrovertibile che l'accordo intercorso tra Difensore e P.G. distrettuale ha riguardato esclusivamente la diversa qualificazione del "...fatto di cui al capo B ai sensi dell'art. 640 CP...", con rideterminazione della pena nei termini poi recepiti dalla Corte territoriale e rinuncia del difensore agli ulteriori motivi di impugnazione. Attesa la natura di atto pubblico del richiamato verbale e la sua notoria valenza fidefacente, non vi è spazio per l'individuazione di alcuna ipotesi di illegittimità.

Parole chiave

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rimborso del mutuo caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo ripetizione dell'indebito risposta alla petizione credito contestato procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 15/10/2020, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SILVA ROBERTO nato a AVEZZANO il 02/11/1971 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; lette le conclusioni in atti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 15/10/2020, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la sentenza resa nei confronti di DE SILVA Roberto dal GUP del Tribunale di AVEZZANO in data 30/1/2018 e, previa riqualificazione in truffa dell'addebito di rapina di cui al capo B e conferma della condanna per i fatti di usura di cui al capo A, rideterminava la pena nei termini concordati (riducendo così ad anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 6000 di multa quella del primo grado pari a 3 anni di reclusione ed C 2.000 di muta). 1.1.

Più in dettaglio, deve rilevarsi che al capo A risultano contestate, ai sensi degli artt. 81- 644 cod.pen., tre distinte vicende e condotte usurarie: una prima, risalente al primo semestre del 2010, consistita nella corresponsione da parte di Castellani Marco di interessi usurari su operazione di sconto di assegno di C 2000 fatta dal De Silva; una seconda, collocata temporalmente nel secondo semestre del 2010, relativa ad un prestito di C 5000 da parte del De Silva a fronte del quale sono stati pagati dal Castellani interessi usurari; una terza, del 31.1.2011, consistente nella promessa di erogazione, sempre da parte del De Silva, di C 30.000 a fronte del pagamento da parte del Castellani di C 4000 di interesse mensile, previa consegna da parte della persona offesa di oggetti preziosi in garanzia del valore di oltre C 30.000; quest'ultima vicenda si è però fermata alla fase della pattuizione, posto che l'imputato, anziché erogare o procurare il denaro pattuito in prestito, si è impossessato della garanzia (con modalità che il primo giudice ha ritenuto violente, mentre il secondo -recependo l'accordo delle parti- ha giudicato truffaldine) per poi far perdere le proprie tracce, senza erogare detto ulteriore mutuo.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: -violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 598 cod.proc.pen. con riferimento alla mancata riqualificazione quale truffa anche dell'ultima parte della condotta delittuosa descritta al capo A e, in particolare, di quella relativa alla prevista erogazione del prestito di C 30.000 .

3. Con requisitoria scritta il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3.1. Con memoria difensiva il ricorrente insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è inammissibile. Dalla lettura del verbale dell'udienza tenutasi dinanzi alla Corte d'appello di L'Aquila in data 15.10.2020 emerge in maniera incontrovertibile che l'accordo intercorso tra Difensore e P.G. distrettuale ha riguardato esclusivamente la diversa qualificazione del "...fatto di cui al capo B ai sensi dell'art. 640 CP...", con rideterminazione della pena nei termini poi recepiti dalla Corte territoriale e rinuncia del difensore agli ulteriori motivi di impugnazione. Attesa la natura di atto pubblico del richiamato verbale e la sua notoria valenza fidefacente, non vi è spazio per l'individuazione di alcuna ipotesi di illegittimità.

Questa Corte, invero (cfr. Sez. 6, 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114 - 01), ha già affermato, in tema di patteggiamento in appello, che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in- quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena. Né dagli atti emerge con evidenza l'illegalità della pena concordata, figurando un solo (e contenuto) aumento a titolo di continuazione rispetto alla pena base presa a riferimento per il capo A (pari al minimo edittale per il reato di usura).

Anzi, si è in presenza di un solo aumento di pena, a fronte di una continuazione interna al capo A e di quella rispetto al capo B; ma su tale aspetto non sono state sollevate questioni.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2021 Il ConsigJierEEtensore STEF