Sentenza — n. 28308/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti cautelari, annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola del 17 dicembre 2019 che aveva applicato a La Rupa Franco la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 640-bis, 512-bis, 648-ter.1. e 368 cod. pen. e la misura degli arresti domiciliari riguardo al reato di cui agli artt. 56-629 cod.pen. (capi A, E, F, G e L). 2, Il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati di truffa aggravata e autoriciclaggio di cui ai capi A) ed F), consistiti, secondo l'imputazione, nell'avere il La Rupa Franco, in concorso con il proprio figlio e coindagato La Rupa Antonio, utilizzato - nella azienda agricola intestata a quest'ultimo ma riconducibile ad entrambi - prodotti non consentiti dal regime biologico al quale l'azienda sottostava, percependo indebitamente contributi pubblici dal 2009 al 2016 (per euro 114 mila circa) e vendendo nel 2016 una partita di olio attestandone falsamente la provenienza da agricoltura biologica ed ottenendo un corrispettivo di oltre 150 mila euro, individuato quale profitto del reato di autoriciclaggio, essendo l'olio proveniente dal delitto di frode in commercio per essere stati utilizzati prodotti non consentiti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640-bis cod. pen; Sentenza — n. 28308/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che l'indagato avrebbe consapevolmente venduto olio proveniente da agricoltura biologica in realtà non avente tale requisito, percependo un profitto che aveva immesso nella propria azienda (da lui gestita anche se formalmente intestata al figlio Antonio), la quale, nel 2018, aveva ricevuto, dall'organismo di controllo del regime biologico (Codex s.r.I.) l'esclusione dal sistema di certificazione biologica. 3.2. Il Procuratore della Repubblica si duole anche della decisione del Tribunale di ritenere insussistenti le esigenze cautelari in ordine al reato di trasferimento fraudolento di valori. 3.3.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, nel procedimento a carico di La Rupa Franco, nato ad Amantea il 25/10/1958, rappresentato ed assistito dall'avv. Gregorio Barba e dall'avv. Gianluca Serravalle, di fiducia avverso l'ordinanza n. 1881/2019 del 30/12/2019 del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva in data 01/07/2021 a contrasto dei rilievi e delle deduzioni del ricorrente; udita la relazione svolta dal componente Andrea Pellegrino; preso atto che è stata accolta dal Presidente titolare la richiesta difensiva di discussione in presenza ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con ogni consequenziale statuizione riportandosi ai contenuti della requisitoria scritta da intendersi quale memoria in data 03/06/2021; uditi i difensori, avv.
Gregorio Barba e avv. Gianluca Serravalle, che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti cautelari, annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola del 17 dicembre 2019 che aveva applicato a La Rupa Franco la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 640-bis, 512-bis, 648-ter.1. e 368 cod. pen. e la misura degli arresti domiciliari riguardo al reato di cui agli artt. 56-629 cod.pen. (capi A, E, F, G e L). 2, Il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati di truffa aggravata e autoriciclaggio di cui ai capi A) ed F), consistiti, secondo l'imputazione, nell'avere il La Rupa Franco, in concorso con il proprio figlio e coindagato La Rupa Antonio, utilizzato - nella azienda agricola intestata a quest'ultimo ma riconducibile ad entrambi - prodotti non consentiti dal regime biologico al quale l'azienda sottostava, percependo indebitamente contributi pubblici dal 2009 al 2016 (per euro 114 mila circa) e vendendo nel 2016 una partita di olio attestandone falsamente la provenienza da agricoltura biologica ed ottenendo un corrispettivo di oltre 150 mila euro, individuato quale profitto del reato di autoriciclaggio, essendo l'olio proveniente dal delitto di frode in commercio per essere stati utilizzati prodotti non consentiti.
Inoltre, pur ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo E), relativamente ad un immobile del quale l'indagato aveva intestato al figlio una quota pari al 50%, il Tribunale non riteneva che vi fossero esigenze cautelari. Quanto al reato di tentata estorsione (capo G), il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni di La Bella Michele e Mercatante Luca Antonio, qualificava la condotta dell'indagato come minaccia ed annullava la misura in quanto non consentita dalla legge. Infine, con riguardo al reato di calunnia (capo L) il Tribunale, qualificata la condotta ex art. 322, comma secondo, cod. pen. (istigazione alla corruzione) riteneva non sussistenti le esigenze cautelari.
3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, deducendo, con unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. e autoriciclaggio, nonché alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari in ordine al reato di trasferimento fraudolento di valori. Si duole, inoltre, della riqualificazione del fatto di tentata estorsione in quella di minaccia e, infine, in relazione alla calunnia, contesta il giudizio di insussistenza di esigenze cautelari: il tutto alla luce della intrinseca oscurità ed incongruenza dell'ordinanza avuto riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti. 3.1.
Il Pubblico ministero ricorrente ritiene infatti che, il Tribunale abbia travisato le risultanze investigative ritenendo del tutto apoditticamente che l'indagato avesse la disponibilità di altri terreni gestiti in regime non biologico (convenzionale) ove avrebbe potuto utilizzare i prodotti vietati. Di tali terreni, non vi sarebbe traccia agli atti. Inoltre, il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni di un teste, Macchione Fiorino, al quale era personalmente noto l'uti!izzo di fitofarmaci e insetticidi nei terreni dell'azienda dei La Rupa, sita in Cleto.
Ne consegue che l'indagato avrebbe consapevolmente venduto olio proveniente da agricoltura biologica in realtà non avente tale requisito, percependo un profitto che aveva immesso nella propria azienda (da lui gestita anche se formalmente intestata al figlio Antonio), la quale, nel 2018, aveva ricevuto, dall'organismo di controllo del regime biologico (Codex s.r.I.) l'esclusione dal sistema di certificazione biologica. 3.2. Il Procuratore della Repubblica si duole anche della decisione del Tribunale di ritenere insussistenti le esigenze cautelari in ordine al reato di trasferimento fraudolento di valori. 3.3.
Quanto al reato di tentata estorsione, la parte pubblica ricorrente contesta la qualificazione del fatto operata dal Tribunale in termini di mera minaccia, posto che l'indagato, con le minacce rilevate dallo stesso Tribunale, aveva cercato di impedire agli addetti dell'organismo di controllo del regime biologico di effettuare il controllo ispettivo dal quale era scaturita la sospensione dell'azienda da tale regime, foriera di conseguenze di tipo economico per l'indagato. 3.4. Quanto, infine, al reato di calunnia, il ricorrente non contesta la diversa qualificazione giuridica operata dal Tribunale ma il giudizio di insussistenza di esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza è affetta da contraddizioni motivazionali su tre punti fondamentali della ricostruzione offerta.
2. Il primo punto - inerente alle contestazioni di truffa ed autoriciclaggio, tra loro connesse - è quello relativo alla prova che l'azienda formalmente intestata al figlio dell'indagato ma da quest'ultimo gestita, avesse la accertata disponibilità di terreni su cui esercitava una agricoltura cosiddetta convenzionale che permetteva l'utilizzo di .fitofarnnaci ed insetticidi per la coltivazione dell'ulivo del tipo di quelli ritrovati presso i locali dell'azienda di Cleto. Tali prodotti, del tutto vietati in agricoltura biologica, erano stati acquistati dalla azienda dell'indagato in un periodo compreso tra il 2011 ed il 2018, annotati nella contabilità visionata dalla Guardia di Finanza e ritrovati anche in un magazzino dell'azienda, come riconosce lo stesso Tribunale (fg. 9 del provvedimento impugnato).
Alcuni di tali prodotti, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni di Macchione Fiorino riguardo alle fatture relative alla vendita degli stessi dalla sua ditta a quella dell'indagato, erano relativi esclusivamente alla coltivazione dell'olivo ed il quantitativo era tale da corrispondere all'uliveto posseduto dai La Rupa e coltivato in Cleto in regime biologico, pari a circa 30 ettari (fg. 3 del ricorso, circostanza non presa in considerazione dal Tribunale).
3. Il secondo punto, relativo alle medesime imputazioni provvisorie, è costituito dalla circostanza che il ritrovamento di tali prodotti vietati nella azienda dell'indagato, sita in Cleto, dava riscontro alle dichiarazioni di Macchione Fiorino sull'utilizzo di essi in quella azienda, secondo il tenore delle dichiarazioni del teste trasfuse dal ricorrente nei tratti di interesse che il Tribunale non ha adeguatamente preso in considerazione, specie nella parte in cui il Macchione aveva riferito di aver effettuato personalmente controlli nella azienda di Cleto - e mai in altri terreni dei La Rupa - in compagnia di un agronomo (Montesanti Antonio) "al fine di constatare l'efficacia dei trattamenti" con fitofarmaci vietati, personalmente assistendo a trattamenti di tal genere, per quanto possibili in relazione alla tipologia di prodotto, sulle cipolle del pari coltivate anche se in misura inferiore all'ulivo e di un effetto concreto e visibile sulle piante di olivo dovuto agli insetticidi (fg. 3 del ricorso).
Peraltro, il ricorrente e lo stesso Tribunale hanno dato atto che l'indagato, pur essendovi obbligato - cfr. dichiarazioni di Fasano Antonio, legale rappresentante dell'organismo di controllo del regime biologico, fg. 4-5 del provvedimento impugnato - ed avendo sommo interesse ai fini della prosecuzione dell'attività dell'azienda di Cleto in regime biologico (con la conseguente percezione di contributi annuali in forza di tale tipo di conduzione), non aveva documentato il possesso di terreni gestiti con sistemi agricoli non biologici. Men che mai era stata provata la coltivazione di ulivi in regime convenzionale in altri terreni diversi da quelli di Cleto, per di più di una estensione compatibile con l'entità dei prodotti vietati acquistati, rapportabili ad un uliveto di ben trenta ettari (tanti quanti quelli posseduti in Cleto ed ammessi al regime biologico).
Tale circostanza non era stata documentata dai La Rupa neanche in sede di impugnazione davanti agli organismi di settore e di controllo del provvedimento di esclusione dal regime biologico, come _risulta da quanto riportato a fg. 6 del ricorso e non smentito dallo stesso Tribunale (fg. 6 del provvedimento impugnato). L'effettivo utilizzo dei fitofarmaci vietati nell'azienda di Cleto - interamente condotta in regime biologico - era confermato, altresì, dalle dichiarazioni del Fasano Antonio, prima richiamate, secondo cui l'azienda dei La Rupa era stata sottoposta ad un controllo ispettivo nel 2018 ed era stata rinvenuta la presenza di pesticidi vietati a ciò dovendosi l'esclusione dell'azienda dal regime biologico (fg. 4 dell'ordinanza del Tribunale).
La parte pubblica ricorrente ha anche sottolineato che la presenza di olio di tipo convenzionale posseduto dall'indagato - comunque non relativo all'annata 2017 (cfr. fg. 7 del ricorso) - era rimesso alla mera dichiarazione in tal senso del La Rupa in alcune fatture ma non era mai stato collegato documentalmente - come pure sarebbe stato agevole per il proprietario - al possesso di terreni diversi da quelli dell'azienda di Cleto, circostanza che, al di là delle dichiarazioni dei testi, assume carattere decisivo nella ricostruzione d'insieme e che, in effetti, non emerge dall'ordinanza impugnata e dai suoi richiami alle allegazioni difensive.
4. Il terzo punto di contraddizione attiene alla contestazione di tentata estorsione, dal momento che, una volta provate le minacce proferite dall'indagato nei confronti della persona offesa Di Bella, secondo quanto rilevato dallo stesso Tribunale, risulta decisivo il fatto che il provvedimento impugnato non abbia adeguatamente dato conto della circostanza, indicata in ricorso, che la condotta si inseriva nel tentativo del La Rupa di impedire la conclusione a sé sfavorevole di un accertamento ispettivo in corso, dalla quale sarebbero derivate conseguenze comportanti un rilevante danno economico per l'indagato, che non avrebbe potuto percepire, in seguito alla esclusione dal regime biologico, i contributi da esso riconosciuti.
Nel che, si rinviene il fine di conseguire un ingiusto profitto di tipo economico attraverso la minaccia, con integrazione del reato di tentata estorsione, non avendo l'agente ottenuto il risultato (ispettivo) sperato. Tali elementi di valutazione, idonei a sostenere la presenza di gravi indizi di colpevolezza, in parte messi in luce dallo stesso Tribunale, appaiono meritevoli di ulteriore approfondimento e di confronto con le altre emergenze investigative anche di segno favorevole all'indagato siccome messe in luce dal Tribunale senza, però, una adeguata confutazione di questi dati di accusa.
5. Tanto assorbe ogni altra argomentazione contenuta nell'ordinanza impugnata e nella memoria difensiva, imponendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame. Rimane altresì assorbita in questa sede la valutazione relativa alla sussistenza di concrete esigenze cautelari, anche in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori e di induzione alla corruzione, necessariamente connessa alla decisione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di truffa aggravata ed autoriciclaggio
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure cautel