Sentenza — n. 28306/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 17/12/2020 la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Carlo Perrella, Giorgio Nesti ed Emanuele Sansone per i delitti di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate e per la contravvenzione ex art. 707 cod. pen., rideterminava la pena, previo riconoscimento anche dell'attenuante ex art. 62, primo comma n. 6, cod. pen., quantificandola come indicato dalle parti nella richiesta di concordato, formulata ai sensi dell'art. 599 bis del codice di rito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28306/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PERRELLA CARLO nato il 30/11/1975 a NAPOLI NESTI GIORGIO nato il 16/11/1972 a NAPOLI SANSONE EMANUELE nato il 09/06/1990 a NAPOLI avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia DI NARDO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 17/12/2020 la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Carlo Perrella, Giorgio Nesti ed Emanuele Sansone per i delitti di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate e per la contravvenzione ex art. 707 cod. pen., rideterminava la pena, previo riconoscimento anche dell'attenuante ex art. 62, primo comma n. 6, cod. pen., quantificandola come indicato dalle parti nella richiesta di concordato, formulata ai sensi dell'art. 599 bis del codice di rito.
2. Ha proposto ricorso Emanuele Sansone, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale, stante la illegalità della pena inflitta, avendo la Corte applicato la riduzione di un terzo per il rito anche in relazione alla contravvenzione, violando il disposto dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
3. Con il comune difensore e con il medesimo atto hanno proposto ricorso anche Carlo Perrella e Giorgio Nesti, chiedendo l'annullamento della sentenza per assenza di motivazione, in relazione alla pena inflitta, all'applicazione delle circostanze aggravanti e attenuanti e all'aumento per la continuazione, nonché - quanto a questo ultimo punto - anche per violazione di legge (del divieto di reformatio in peius), avendo la Corte di appello determinato un aumento di nove mesi, superiore a quello (di sei mesi) stabilito dal primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti.
2. A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522;
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). Anche da ultimo la Suprema Corte ha statuito che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
E' stato anche evidenziato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - comporta che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. peri. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata» (così Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
3. A parte i casi in cui la pena sia stata determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 266080), nella nozione di pena illegale - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - rientra solo quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali; per contro, non configura una ipotesi di pena illegale ab origine la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (v., ad es., Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434;
Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv.277956; Sez. 2, n. 14307 del 14/3/2017, Musumeci, Rv. 269748; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, De Paola, Rv. 266080; Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326). Alcune recenti pronunce, in taluni casi particolari, hanno riconosciuto la illegalità della pena, pure concordata in sede di patteggiamento: ad esempio, quando il giudice compari le attenuanti e una sola delle aggravanti (Sez. 5, n. 9818 del 27/01/2021, Santese, Rv. 280626) ovvero non sottragga circostanze aggravanti "privilegiate" al giudizio di comparazione con attenuanti (Sez. 5, n. 7246 del 13/01/2021, Rv. 280475, Cannavò, Rv. 280475) od ancora non apporti alcun aumento per la continuazione tra i reati contestati (Sez. 4, n. 10688 del 05/03/2020, Tonoli, Rv. 278970);
è fermo, però, il principio, secondo il quale gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 255915; Sez. 5, n. 11251 del 04/12/2018, dep. 2019, Conti, Rv. 276036; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850; Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151).
Ritiene il Collegio che, in sede di concordato in appello, la nozione di pena illegale - alla luce dei principi in precedenza richiamati, compreso quello inerente alla diversa fisionomia dell'istituto rispetto a quello del patteggiamento - debba essere interpretata in termini restrittivi: in questo senso si è già espressa questa Corte, statuendo la inammissibilità del ricorso per cassazione «finalizzato a censurare l'omessa ed espressa statuizione di declaratoria di estinzione per prescrizione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, se ciò non abbia inciso sulla legalità della complessiva pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine prescrizionale alla data della pronunzia impugnata» (Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142).
4. Quanto al motivo di ricorso proposto nell'interesse di Sansone, la Corte di cassazione ha da ultimo statuito il seguente principio di diritto: «la riduzione per il rito abbreviato operata in misura di un terzo e non della metà in relazione ad un reato contravvenzionale trova applicazione anche in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della I. 103/2017 che l'ha introdotta. Tuttavia, se nel giudizio di appello, celebrato nella vigenza della nuova legge, l'applicazione della più favorevole riduzione non sia stata chiesta né con i motivi di appello e nemmeno in sede di conclusioni dinanzi a quel giudice, la stessa non potrà essere fatta valere con il successivo ricorso per cassazione non trattandosi di pena illegale, bensì di errata applicazione di una legge processuale» (Sez. 4, n. 6510 del 27/01/2021, Di Maria, Rv. 280946). Per le ragioni in precedenza illustrate, il principio è a maggior ragione pertinente nel caso di concordato in appello, in forza dell'accordo delle parti sulla entità della pena finale richiesta.
5. In ordine ai ricorsi proposti da Nesti e Perrella, va esclusa la possibilità di sindacare in questa sede l'applicazione di circostanze aggravanti, l'omesso riconoscimento di circostanze attenuanti e la congruità della pena, risultando estranea la valutazione richiesta al perimetro di cognizione della Corte di cassazione, come in premessa delineato. Neppure la determinazione di una pena in aumento, a titolo di continuazione, in misura superiore a quella stabilita dal giudice di primo grado, in violazione del principio del divieto di reformatio in peius, integra una pena illegale, risultando il passaggio intermedio irrilevante, a fronte di una pena finale concordata dalle parti in misura (sensibilmente) inferiore a quella inflitta dal primo giudice. La stessa difesa, peraltro, ha invocato una violazione di legge ed un "illegittimo" aumento per la continuazione, neppure evocando la illegalità della pena, invero insussistente nel caso di specie.
6. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così