Sentenza — n. 28305/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto del 4/2/2021 la Corte di appello di Messina confermava il provvedimento con il quale il Tribunale di Messina aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Carmela Bellinvia, Salvatore Ofria e Luisella Alesci ex art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, volta a ottenere la revoca della confisca della ditta individuale "Bellinvia Carmela", disposta sull'intero patrimonio aziendale, sul presupposto della riconducibilità dell'impresa a Salvatore Ofria, figlio di Carmela Bellinvia ed esponente di un'associazione di tipo mafioso, nel contempo sottoposto a una misura di prevenzione personale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 111 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28305/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, il citato articolo 28 ha nella sostanza formalizzato in via legislativa il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare v. Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956) per recuperare sostanzialmente la funzione dell'istituto della revisione anche nel campo dell'ablazione di prevenzione, valorizzando lo strumento di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 1423 del 1956 quale utile veicolo per intervenire ex tunc sulle misure reali affette da invalidità genetica, consentendo la restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale ingiustificatamente subita.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BELLINVIA CARMELA nata il 24/04/1939 a CASTROREALE OFRIA SALVATORE nato il 19/07/1964 a BARCELLONA POZZO DI GOTTO ALESCI LUISELLA nata il 28/09/1971 a MESSINA avverso il decreto del 04/02/2021 della CORTE DI APPELLO DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 4/2/2021 la Corte di appello di Messina confermava il provvedimento con il quale il Tribunale di Messina aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Carmela Bellinvia, Salvatore Ofria e Luisella Alesci ex art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, volta a ottenere la revoca della confisca della ditta individuale "Bellinvia Carmela", disposta sull'intero patrimonio aziendale, sul presupposto della riconducibilità dell'impresa a Salvatore Ofria, figlio di Carmela Bellinvia ed esponente di un'associazione di tipo mafioso, nel contempo sottoposto a una misura di prevenzione personale.
2. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Carmela Bellinvia, Salvatore Ofria e Luisella Alesci, a mezzo dei rispettivi difensori e con il medesimo atto, chiedendo l'annullamento del decreto per i seguenti motivi. 2.1. Nullità del procedimento per incapacità dell'organo giudicante, avuto riguardo al principio costituzionale e sovranazionale di terzietà e imparzialità del giudice quale corollario del diritto a un equo processo (artt. 111 Cost., 6 CEDU, 47 CDFUE). Il presidente e giudice relatore del collegio giudicante in appello aveva presieduto il collegio nel secondo grado del procedimento di prevenzione, ad esito del quale fu disposta la confisca oggetto della richiesta di revoca, circostanza che rendeva lo stesso giudice incompatibile, ai sensi dell'art. 34 del codice di rito.
Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea, il difetto di terzietà e imparzialità dell'organo giudicante va considerato un vizio di capacità del giudice, rientrante nelle ipotesi di nullità previste dall'art. 178, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; laddove non si ritenesse di adottare questa interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si propone una questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 178 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono che il difetto di imparzialità del giudice venga fatto valere in sede di gravame, per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost., questo ultimo quale norma interposta in relazione all'art. 6 della CEDU. 2.2.
Violazione di legge per motivazione mancante o apparente in ordine alle doglianze proposte con l'appello, riguardanti una serie di vicende sulle quali, dopo il provvedimento di confisca, sono state svolte indagini difensive. La Corte di appello ha poi ignorato l'esclusione del ruolo apicale contestato a Salvatore Ofria, statuita in sede penale con sentenza definitiva. 2.3. Violazione di legge (art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956) in relazione alla nozione di "prova nuova", come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Le prove offerte a seguito delle indagini difensive, siano o meno preesistenti, sono quantomeno sopravvenute, essendo state acquisite successivamente alla conclusione del procedimento di prevenzione.
L'esigenza di sollecitare l'assunzione di investigazioni difensive è sorta solo dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, ove è emersa l'insufficienza dell'apparato probatorio a discarico fornito dalla difesa, nonché in seguito al riconoscimento del ruolo di mero compartecipe (e non di capo) di Salvatore Ofria. 2.4. Violazione di legge (art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956) in relazione alla nozione di "prova decisiva", come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Erroneamente la Corte non ha ritenuto decisive le prove offerte con le indagini difensive e con la sentenza emessa in sede penale dalla Corte di cassazione (n. 8316 del 2016): le prime hanno smentito pressioni o intimidazioni poste in essere da Ofria nei confronti di operatori commerciali della zona esercenti la medesima attività di rottamazione metalli svolta dalla ditta Bellanvia; la seconda ha escluso il ruolo verticistico dello stesso Ofria, al quale soltanto si era fatto riferimento nel procedimento di prevenzione.
Legando il ruolo di mero gregario di Ofria alla riconosciuta inesistenza di meccanismi estorsivi in danno dei concorrenti, "si ridimensiona in modo inesorabile l'intero impianto accusatorio, al punto da escludere tout court il giudizio di mafiosità della ditta". 2.5. Violazione di legge (art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956) per avere la Corte di appello negato in nuce la proponibilità della revoca della confisca di prevenzione in presenza di una confisca in sede penale dello stesso bene. Diversamente da quanto osservato nel decreto impugnato, il riconoscimento della insussistenza dei presupposti di una misura ablativa adottata nel procedimento di prevenzione sarebbe "idoneo a refluire sull'eventuale parallelo provvedimento ablativo" in sede penale. 2.6.
Violazione di legge per motivazione carente e meramente apparente per avere la Corte di appello ritenuto a priori non revocabile la confisca della ditta Bellinvia in presenza di un giudicato penale sulla mafiosità del proposto. Alcune dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nel procedimento di prevenzione, sono state volontariamente sottratte al contraddittorio con la difesa, ragione per la quale è stato proposto ricorso alla CEDU, che ha passato il vaglio di ammissibilità. I nova offerti costituiscono "circostanze idonee a spezzare la rigida equazione secondo cui mafiosità di Ofria=mafiosità della ditta Bellinvia".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno rigettati perché proposti con motivi infondati.2. E' pacifica, nel caso di specie, l'applicabilità dell'art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956 (secondo il quale la misura di prevenzione è revocata "quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato"), poiché il rimedio della revocazione, previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 159 del 2011, non riguarda le misure di prevenzione patrimoniali adottate in procedimenti - quale quello di cui si tratta - iniziati prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto.
Peraltro, il citato articolo 28 ha nella sostanza formalizzato in via legislativa il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare v. Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956) per recuperare sostanzialmente la funzione dell'istituto della revisione anche nel campo dell'ablazione di prevenzione, valorizzando lo strumento di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 1423 del 1956 quale utile veicolo per intervenire ex tunc sulle misure reali affette da invalidità genetica, consentendo la restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale ingiustificatamente subita.
La revoca della confisca di prevenzione, per il periodo antecedente la tipizzazione normativa introdotta dal decreto legislativo n. 159 del 2011, è stata dunque costruita in via pretoria sulla falsa riga della revisione penale; non diversamente dal rimedio ora previsto dall'art. 28 del codice antimafia, essa costituisce misura straordinaria, che postula, in primo luogo, la sopravvenienza di una prova nuova rispetto a quanto emerso nel corso del procedimento di prevenzione, in mancanza della quale finirebbe per assumere le connotazioni di una impugnazione tardiva.
3. E' opportuno, tuttavia, esaminare i motivi di ricorso secondo un ordine logico. In primo luogo, diversamente da quanto asserito dalla difesa, la Corte di appello non ha "negato in nuce la proponibilità della revoca della confisca di prevenzione in presenza di una confisca in sede penale dello stesso bene": infatti, come evidenziato dal Procuratore generale, il decreto ha solo "per inciso" osservato che la richiesta revoca della confisca sarebbe stata priva di effetto concreto, in assenza di "una automatica estensione a quella scaturita in ambito penale", ma ha poi esaminato compiutamente nel merito (§ 3. e 4.) l'appello proposto contro il decreto di rigetto del Tribunale.
In secondo luogo, quanto al profilo inerente alla incompatibilità del presidente del collegio, va premesso che, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità, la disciplina delle cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso e l'incidenza su diritti di rilievo costituzionale, che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice (v., ad es., Sez. 1, n. 4330 del 10/12/2020, dep. 2021, Lampada, Rv. 280753;
Sez. 6, n. 41975 del 02/04/2019, Inzitari, Rv. 277373; Sez. 6, n. 15979 del 08/03/2016, Lampada, Rv, 266533; Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259873). Tuttavia, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito; né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (ex plurimis cfr.
Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464; Sez. 1, n. 32516 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Bove, Rv. 267419; Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015, Amato, Rv. 264367; Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, Condorelli, Rv. 263179). La Corte costituzionale, in diverse pronunce, ha richiamato il diritto vivente sul punto e ha ritenuto che le norme dettate dal codice di procedura penale in materia di incompatibilità del giudice, prevedendo la possibilità per la parte di proporre dichiarazione di ricusazione, siano idonee ad assicurare l'osservanza dei principi dell'imparzialità e della terzietà, connotati essenziali della funzione giurisdizionale compendiati nella formula del "giusto processo" (ordinanze n. 238 del 2008, n. 346 del 2000, n. 36 del 1999).
Anche la Corte EDU ha preso atto che la ritenuta mancanza di imparzialità del giudice per incompatibilità è denunciabile, nell'ordinamento italiano, attraverso l'istituto della ricusazione, tant'è che, senza previo ricorso a tale strumento ed esaurimento, quindi, di tutte le vie interne, il ricorso alla Commissione sulla questione della mancanza di imparzialità viene dichiarato irricevibile (cfr. Corte EDU, 24/09/2013, Palazzolo c. Italia; per analogo principio v. Corte EDU, 12/04/2007, Martelli c. Italia nonché Corte EDU, 22/04/2004, Cianetti c.
Italia). Da nessuna delle decisioni della CEDU, risalenti agli anni '80 e '90, invocate dai ricorrenti, si evince che, in contrasto con le più recenti pronunce qui citate, il principio di imparzialità dell'organo giudicante, in ragione di una ritenuta incompatibilità, non possa essere salvaguardato con gli istituti dell'astensione e della ricusazione. Pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti.
4. Gli altri motivi, inerenti al merito della richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, possono essere congiuntamente esaminati. I motivi sono tutti privi di fondamento, a partire da quello con il quale si è dedotto che la motivazione del decreto impugnato sarebbe apparente. La Corte d'appello, così come il Tribunale, ha valutato le ragioni poste a fondamento della richiesta di revoca della misura di prevenzione, ma le ha ritenute inidonee a superare la decisione di confisca dell'impresa "Bellavia Carmela", adottata dal Tribunale di Messina il 12 giugno 2016, statuizione confermata sul punto dalla Corte di appello di Messina con decreto del 3 novembre 2016.
Tale ultimo decreto fu impugnato da Carmela Bellinvia, Salvatore Ofria e Luisella Alesci e i ricorsi furono rigettati con sentenza n. 39422 emessa dalla Sesta Sezione di questa Corte in data 6 giugno 2017. Il dato temporale è rilevante, perché nel suddetto giudizio di prevenzione era una circostanza nota, espressamente valutata dai giudici di merito e di legittimità, quello della riqualificazione giuridica operata nella sentenza n. 8316 emessa dalla Prima Sezione della Suprema Corte il 14 gennaio 2016, con la quale era stata definitivamente accertata l'appartenenza di Salvatore Ofria all'associazione di tipo mafioso riconducibile a "Cosa nostra" siciliana, denominata dei Barcellonesi, sia pure con il ruolo di partecipe e non di "capo".
Con detta sentenza, peraltro, la Prima Sezione, pure a seguito di detta riqualificazione, aveva confermato la confisca dell'impresa "Bellinvia Carmela". Va radicalmente escluso, dunque, il carattere di novità e decisività di un fatto già considerato nel procedimento di prevenzione, ove pure, in sede di legittimità, furono esaminate le doglianze difensive circa la presunta sottrazione al contraddittorio di alcune dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La circostanza - riferita dalle difese - che un ricorso alla Corte EDU, inerente alla dedotta violazione, sia stato dichiarato ammissibile, ovviamente, è priva, almeno allo stato, di ogni rilievo.
Correttamente, pertanto, il decreto impugnato ha escluso che la ricordata riqualificazione giuridica abbia il carattere della novità.
5. La medesima valutazione è stata fatta dai giudici di merito in ordine alle dichiarazioni raccolte in sede di investigazioni difensive.Con dette dichiarazioni, in relazione a una pluralità di vicende, le difese hanno nella sostanza proposto una rilettura delle prove valutate nel procedimento di prevenzione (e anche in quello penale, in relazione al quale pende un giudizio di revisione), alla luce di quelle successivamente assunte. In proposito il Tribunale, con argomentazione poi condivisa nel decreto impugnato, ha osservato che il thema probandum oggetto delle investigazioni difensive era stato oggetto di approfondito esame nel corso del procedimento di prevenzione e "avrebbe potuto la difesa confutare, illo tempore, le prove portate dall'accusa".
Ritiene il Collegio che anche tale conclusione sia ineccepibile, risultando erronea, per contro, la deduzione dei ricorrenti secondo la quale non sarebbe "precluso al difensore svolgere ulteriori indagini, a procedimento chiuso, al fine di trovare nuovi elementi decisivi che contrastino con quanto giudicato". Nel procedimento di prevenzione, infatti, è pacificamente riconosciuto al proposto o ai terzi il diritto alla prova contraria, sotto i più diversi profili (ad esempio, anche per contrastare la presunzione di illecita provenienza dei beni: v.
Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607), cosicché non è conforme alla natura straordinaria dell'istituto della revoca (e della vigente revocazione) il riconoscimento della possibilità, dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, di colmare "l'insufficienza dell'apparato probatorio a discarico che era stato ivi fornito dalla difesa", come invece affermato dai ricorrenti. Detta esigenza - secondo le difese - sarebbe poi sorta anche "in seguito al riconoscimento del ruolo di mero compartecipe (e non di capo) di Ofria Salvatore, circostanza, quest'ultima, che imponeva una rivalutazione di tutto il materiale probatorio sino a quel momento acquisito - che gravitava attorno al ruolo verticistico del dominus dell'azienda - alla luce della nuova circostanza".
Si è detto, invece, che detta circostanza non era affatto nuova, essendo già stata valutata nel procedimento di prevenzione. I giudici di merito, nell'escludere il carattere di novità delle prove fornite con investigazioni difensive, con valutazione dirimente, si sono attenuti al principio affermato dalla pressoché costante giurisprudenza di legittimità, inerente all'affine istituto della revocazione (v. supra, sub 2.), secondo il quale «la prova nuova, rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226; in senso conforme cfr.
Sez. 1, n. 12762 del 16/02/2021, Roberto, Rv. 280800; Sez. 6, n. 2190 del 28/10/2020, dep. 2021, Notaro, Rv. 281143; Sez. 2, n. 28941 del 24/09/2020, Morgante, Rv. 279809; Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283; Sez. 6, n. 31937 del 06/06/2019, Fiorani, Rv. 276472, in motivazione; Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, De Virgilio, Rv. 276075; Sez. 5, n. 3031 del 30/11/2017, dep. 2018, Lagaren, Rv. 272104; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio, Rv. 270238; contra Sez. 1, n. 10343 del 05/11/2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 280856).
6. Al rigetto delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.