Sentenza — n. 28304/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 28/9/2020 il G.U.P. del Tribunale di Bari, accogliendo una eccezione difensiva, disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinché procedesse con citazione diretta nei confronti di Pasquale Ariani, Mauro Calvino e Pietro Paolo Calvino, nei confronti dei quali il Pubblico Ministero aveva esercitato l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio per i reati previsti dagli artt. 646 e 393 del codice penale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2 cod. pen, art. 642 cod. pen; Sentenza — n. 28304/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di cui si tratta, al momento dell'esercizio dell'azione penale, il massimo della pena per il delitto di appropriazione indebita era già stato elevato a cinque anni, per effetto della modifica apportata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, cosicché l'eccezione proposta da uno dei difensori, accolta dal giudice dell'udienza preliminare, era priva di fondamento. La regressione del procedimento comporterebbe un nuovo esercizio dell'azione penale con una modalità meno garantita, venendo gli imputati privati della garanzia processuale correlata alla celebrazione dell'udienza preliminare, con lesione del diritto di difesa.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di ARIANI PASQUALE nato il 27/01/1957 a GRAVINA DI PUGLIA CALVINO MAURO nato il 03/05/1971 a NAPOLI CALVINO PIETRO PAOLO nato il 10/10/1969 a NAPOLI avverso l'ordinanza del 28/09/2020 del G.U.P. TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28/9/2020 il G.U.P. del Tribunale di Bari, accogliendo una eccezione difensiva, disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinché procedesse con citazione diretta nei confronti di Pasquale Ariani, Mauro Calvino e Pietro Paolo Calvino, nei confronti dei quali il Pubblico Ministero aveva esercitato l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio per i reati previsti dagli artt. 646 e 393 del codice penale.
2. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo l'abnormità del provvedimento per "violazione di legge" (artt. 416 e 550 cod. proc. pen.), in quanto la richiesta di rinvio a giudizio è stata presentata il 18 maggio 2019, quando già il massimo della pena per il delitto di appropriazione indebita era stato elevato a cinque anni, in seguito alla modifica apportata dalla legge 9 gennaio 2019, n.
3.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è fondato.
2. Il Collegio condivide il principio espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è abnorme, sotto il profilo funzionale, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di una richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33- sexies del codice di rito, sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio. Il principio è stato affermato sia nel caso in cui il G.U.P. disponga la restituzione al P.M. previa riqualificazione giuridica del fatto (v., ad es., Sez. 1, n. 30062 del 29/09/2020, Bianco, Rv. 279729;
Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593) sia quando - come nel caso in esame - al momento dell'esercizio dell'azione penale la pena, per effetto di una modifica normativa, superi la soglia prevista dall'art. 550, comma 1, cod. proc. pen., fatta salva l'applicazione della lex mitior in caso di condanna (in questo senso, di recente, v. Sez. 3, n. 18297 del 04/03/2020, Castigliola, Rv. 279238).Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che «il rinvio contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen, al limite di pena dei quattro anni debba essere inteso come "fisso", ovvero riferito alla norma vigente nel momento in cui si esercita l'azione penale, e non come "mobile" ovvero collegato alla norma di diritto penale sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali nel tempo indicati dall'art. 2 cod. pen.» (così Sez. 2, n. 9876 del 12/02/2021, Macrì, Rv. 280724, in una fattispecie in cui si era proceduto con citazione diretta, nonostante al momento dell'esercizio dell'azione penale, la pena massima per il delitto ex art. 642 cod. pen. fosse quella di cinque anni di reclusione, a seguito della modifica introdotta dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27).
3. Nel caso di cui si tratta, al momento dell'esercizio dell'azione penale, il massimo della pena per il delitto di appropriazione indebita era già stato elevato a cinque anni, per effetto della modifica apportata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, cosicché l'eccezione proposta da uno dei difensori, accolta dal giudice dell'udienza preliminare, era priva di fondamento. La regressione del procedimento comporterebbe un nuovo esercizio dell'azione penale con una modalità meno garantita, venendo gli imputati privati della garanzia processuale correlata alla celebrazione dell'udienza preliminare, con lesione del diritto di difesa.
La nullità, se eccepita, comporterebbe l'adozione da parte del giudice del dibattimento di una nuova ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 550, comma 3, cod. proc. pen., che pure avrebbe la prevalenza su quella emessa dal G.U.P. (art. 28, comma 2, cod. proc. pen.). Tale ultima circostanza, però, non è idonea a escludere il carattere di abnormità del provvedimento impugnato, come invece ritenuto in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 23814 del 17/07/2020, Salvo, Rv. 279547). Le Sezioni Unite, infatti, hanno espressamente affermato che l'abnormità funzionale è proprio riscontrabile nel caso in cui il provvedimento del giudice imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo (Sez.
U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, nonché, più di recente, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).
4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Sezione G.I.P. del Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.R.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari - Sezione giudice per le indagini preliminari - per l'ulteriore corso. Così deciso il 25 giugno 2021. Il Consigliere estensore , Pie, ro ni D'A go2)s--tini e_t M(te12s4si