Sentenza — n. 28303/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 5/3/2021, il G.i.p. del Tribunale di Napoli rigettava la istanza proposta ex art. 175 cod. proc. pen. da Giuliano Cacciuottolo, volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione contro il decreto penale di condanna del 9/5/2003. Osservava il G.i.p. che, "pur prescindendo dalla notifica...in ogni caso perfezionata", dalla lettura del casellario giudiziale emergevano "condanne successive del Cacciuottolo nonché l'applicazione dell'indulto", cosicché risultava "in atti la conoscenza del decreto penale e la decorrenza del termine di trenta giorni per chiedere la rimessione in termini".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28303/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Murgia, 271944; Sez. 1, n. 20829 del 19/01/2017, Zhang, Rv. 270041; Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, Raimondo, Rv. 268855).
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CACCIUOTTOLO GIULIANO nato il 22/09/1973 a NAPOLI avverso l'ordinanza del 05/03/2021 del G.I.P. TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio TRONCONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/3/2021, il G.i.p. del Tribunale di Napoli rigettava la istanza proposta ex art. 175 cod. proc. pen. da Giuliano Cacciuottolo, volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione contro il decreto penale di condanna del 9/5/2003. Osservava il G.i.p. che, "pur prescindendo dalla notifica...in ogni caso perfezionata", dalla lettura del casellario giudiziale emergevano "condanne successive del Cacciuottolo nonché l'applicazione dell'indulto", cosicché risultava "in atti la conoscenza del decreto penale e la decorrenza del termine di trenta giorni per chiedere la rimessione in termini".
2. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Giuliano Cacciuottolo, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. Il ricorrente ha dimostrato di non avere ricevuto la lettera raccomandata con la quale si dava atto dell'avvenuto deposito del decreto nella casa comunale, cosicché erroneamente il giudice non ha ravvisato la violazione dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., ritenendo perfezionata la notificazione. Inoltre, la circostanza che Cacciuottolo, successivamente alla emissione del decreto, abbia riportato condanne e beneficiato dell'indulto non può da sola dimostrare la conoscenza del provvedimento almeno trenta giorni prima della presentazione della richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è fondato.
2. A fronte delle specifiche deduzioni difensive inerenti alla nullità della notificazione del decreto penale di condanna, l'ordinanza impugnata ha genericamente affermato che la stessa si era "perfezionata". Il giudice, invero, non ha attribuito rilievo decisivo alla circostanza ("pur prescindendo dalla notifica, che risulta in ogni caso perfezionata"), considerato che la eventuale regolarità della procedura di notificazione non è ovviamente sufficiente per ritenere che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Detta conoscenza - come detto - è stata dal G.I.P. desunta dalle condanne successive riportate da Giuliano Cacciuottolo, con affermazione del tutto generica, priva di riferimento al numero e all'epoca delle stesse e, in ogni caso, agli elementi indicativi del fatto che il condannato fosse venuto a conoscenza del decreto penale emesso nei suoi confronti oltre il termine di trenta giorni prima della presentazione della richiesta.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936; in senso conforme v., ad es., Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427;
Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Murgia, 271944; Sez. 1, n. 20829 del 19/01/2017, Zhang, Rv. 270041; Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, Raimondo, Rv. 268855).
3. A questo principio si atterrà il giudice del rinvio (G.I.P. dello stesso Tribunale, in diversa persona fisica) per decidere in ordine alla richiesta del condannato, dandone adeguata motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli - Sezione del giudice per le indagini preliminari - per nuovo esame. Così deciso il 25 giugno 2021. Il Consigliere estensore _24e€0 Messini D'Ag