Sentenza — n. 28302/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, essendo ravvisabile, nel caso di specie, un provvedimento illegittimo ma non abnorme. Va premesso che le Sezioni unite di questa Corte, con una risalente pronuncia, in tema di regressione del procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, hanno ristretto la nozione di atto abnorme, precisando che, «se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme» (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28302/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVAnel procedimento a carico di AMORE GIUSEPPE ATTILIO nato a CATANIA il 28/06/1960 COLAIANU GHEORGHINA nata in ROMANIA il 16/12/1986 MARINO LUANA nata a CALTAGIRONE il 03/09/1985 DI LIBERTO ANGELICA nata a CALTAGIRONE il 31/03/1988 FISICARO SEBASTIANO nato a LENTINI il 16/11/1957 MONTALTO ROSSELLA nata a VIZZINI il 14/05/1979 TICLI MARIA nata a NISCEMI il 24/01/1961 GIUDICE GRAZIA nata a LENTINI il 25/04/1961 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 del TRIBUNALE DI MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M.
Francesca LOY, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/3/2021, letta in udienza dibattimentale, all'esito della discussione, il Tribunale di Caltagirone, rilevata la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini per alcuni imputati, disponeva la separazione delle posizioni processuali anche di Grazia Giudice e Gherghina Caloianu, coimputate del reato sub B), e di Luana Marino, Maria Ticli, Angelica Di Liberto, Rossella Montalto, Sebastiano Fisicaro e Giuseppe Attilio Amore, coimputati del reato sub A), rispetto ai quali non era ravvisabile la suddetta nullità, stante la "connessione esistente" tra tutte le condotte.
2. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, deducendo l'abnormità del provvedimento. Poiché è pacifico che le nullità sono circoscritte al rapporto processuale sorto irregolarmente, l'ordinanza del Tribunale risulta abnorme, comportando uno stallo delle posizioni processuali dei coimputati, rispetto ai quali il rapporto processuale si è instaurato regolarmente. Il Tribunale avrebbe dovuto separare le diverse posizioni, ai sensi dell'art.18 cod. proc. pen., disposizione volta a garantire la definizione rapida del processo nei confronti dei soggetti per i quali la decisione finale può essere assunta - come nel caso di specie - senza ulteriori adempimenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, essendo ravvisabile, nel caso di specie, un provvedimento illegittimo ma non abnorme.
2. Va premesso che le Sezioni unite di questa Corte, con una risalente pronuncia, in tema di regressione del procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, hanno ristretto la nozione di atto abnorme, precisando che, «se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme» (Sez.
U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). Più di recente le Sezioni unite di questa Corte ribadito che l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), va rigorosamente delimitata, non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez.
U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).
3. Alla luce di questi principi, avuto specifico riguardo a casi analoghi a quello di cui si tratta, la più recente giurisprudenza di legittimità, superando un precedente orientamento, ha affermato che non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente a uno solo degli imputati, dichiari erroneamente la nullità dell'atto anche nei confronti dell'altro: «pur costituendo espressione di un potere male esercitato, tale provvedimento non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto espressione di un potere che l'ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di dichiarare la nullità degli atti in base ai quali si è instaurato il rapporto processuale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero procedente); né lo stesso provvedimento, seppur palesemente illegittimo, ha determinato una stasi indebita del procedimento, ben potendo il Pubblico Ministero, senza incorrere in alcuna nullità processuale, procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale» (così Sez. 5, n. 28230 del 18/04/2017, Oppi, Rv. 270452).
Detto principio è stato ribadito in diverse e più recenti pronunce (Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, Iodice, Rv. 271185; Sez. 3, n. 36259 del 26/06/2019, Magnani, non mass.; Sez. 2, n. 54417 del 04/10/2018, Bertolini, non mass.) e ad esso il Collegio intende dare continuità, senza per questo contrapporsi ad una recentissima decisione di questa Corte, relativa a un caso in cui è stata riconosciuta l'abnormità del provvedimento con il quale il giudice del dibattimento aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli imputati e per l'ente citato come responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pur riguardando la nullità solo l'ente medesimo.
La Corte, infatti, ha in quel caso rimarcato la peculiarità del provvedimento impugnato, emesso in «mancanza di ogni e qualsivoglia giustificazione delle ragioni per le quali la nullità relativa alla posizione dell'ente abbia avuto riflessi ed abbia coinvolto anche le persone fisiche determinando anche per queste ultime la regressione del procedimento in una fase anteriore imponendo al P.M. di rinnovare una serie di adempimenti in maniera in tal modo del tutto gratuita ed ingiustificata» (Sez. 2, n. 18653 del 20/04/2021, Carli, non mass.).
4. Alla rilevata insussistenza dell'abnormità denunciata dal Pubblico Ministero ricorrente segue l'inammissibilità del ricorso, proposto al di fuori dei casi consentiti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25 giugno 2021. Il Consigliere estensore