Sentenza — n. 28301/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 14.7.2020 la Corte di Appello di Milano ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della medesima Corte resa in data 16.1.2018 nel senso indicato dal PG, ovvero nel senso che ove è riportato "applica a Paglionico la pena di giorni 20 di reclusione ed Euro 200 di multa" deve intendersi "applica a Paglionico la pena di mesi 6 giorni 20 di reclusione ed euro 200 di multa";
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599bis cod. proc. pen, art. 648 comma 2 cod. pen, art. 130 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28301/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 16.1.2018, aveva riformato quella resa dal GUP che, in data 14.10.2015, aveva riconosciuto Roberto Paglionico responsabile del reati di ricettazione, truffa e violazione delle misure di prevenzione personali; in particolare, si rileva dalla sentenza impugnata che "alla data ... del 16.1.2018, PG e difensore hanno concluso come da processo verbale in atti, previa relazione del Consigliere designato e deposito di concordato ex art. 599bis cod. proc. pen. contenente la rinuncia a tutti i motivi afferenti il gravame eccetto quelli aventi ad oggetto il riconoscimento della fattispecie attenuata ex art. 648 comma 2 cod. pen. ... e conseguente rideterminazione della pena".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Paglionico Roberto, nato a Bari il 3.1.1979, contro l'ordinanza del 14.7.2020 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14.7.2020 la Corte di Appello di Milano ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della medesima Corte resa in data 16.1.2018 nel senso indicato dal PG, ovvero nel senso che ove è riportato "applica a Paglionico la pena di giorni 20 di reclusione ed Euro 200 di multa" deve intendersi "applica a Paglionico la pena di mesi 6 giorni 20 di reclusione ed euro 200 di multa";
2. ricorre per cassazione il difensore del Paglionico lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 130, 544 commi 1 e 3, 545 e 570 cod. proc. pen. con riferimento alla violazione del giudicato in relazione alla pena: richiama il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione qualora, come nel caso di specie, non redatta contestualmente in udienza; segnala che la Corte di Appello ha riformato la sentenza del GUP di Bari applicando al ricorrente, con il dispositivo letto in aula, la pena di giorni 20 di reclusione ed Euro 200 di multa per il capo a), dichiarando nel contempo non doversi procedere per il capo b) ed assolto il Paglionico per il capo c), indicando il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; osserva che, questo essendo il contenuto del dispositivo, ogni e successivo ripensamento non avrebbe potuto trovare ingresso attraverso la redazione della parte motiva non potendo la pena essere rivista in mancanza di impugnazione da parte del PM; rileva che la rideterminazione "in pejus" della pena è avvenuta su impulso del PM ma per attraverso la correzione di un supposto errore materiale in tal modo risultando però violando il principio del "favor rei" come quello della intangibilità del giudicato; 2.2. violazione di legge con riferimento agli artt. 130, 544 commi 1 e 3, 545 e 570 cod. proc. pen. con riferimento alla violazione del giudicato in relazione alla pena: ribadito il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione rileva che, in ogni caso, anche la motivazione è errata in quanto fa esplicito riferimento ad una pena base di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 300 di multa che, con la riduzione di un terzo per il rito, non conduce in ogni caso alla pena invocata dal PM; 2.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 127 e 130 cod. proc. pen.: rileva, da ultimo, che il giudice "a quo" ha proceduto de plano senza fissazione dell'udienza ed in difetto del necessario contraddittorio tra le parti, secondo il combinato disposto degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen..
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto: rileva, infatti, come il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione non sia assoluto ed in particolare non è invocabile qualora l'errore contenuto nel dispositivo, di cui si dia conto e che venga eliso nella motivazione, sia immediatamente riconoscibile come tale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 16.1.2018, aveva riformato quella resa dal GUP che, in data 14.10.2015, aveva riconosciuto Roberto Paglionico responsabile del reati di ricettazione, truffa e violazione delle misure di prevenzione personali; in particolare, si rileva dalla sentenza impugnata che "alla data ... del 16.1.2018, PG e difensore hanno concluso come da processo verbale in atti, previa relazione del Consigliere designato e deposito di concordato ex art. 599bis cod. proc. pen. contenente la rinuncia a tutti i motivi afferenti il gravame eccetto quelli aventi ad oggetto il riconoscimento della fattispecie attenuata ex art. 648 comma 2 cod. pen. ... e conseguente rideterminazione della pena".
La Corte, applicando i principi dettati dalle SS.UU. "Paternò" e dalla CEDU nella "De Tomaso", ha assolto il Paglionico dal reato di cui al capo c) perché il fatto non sussiste ed ha rilevato la intervenuta prescrizione del delitto di cui al capo b); di conseguenza, ha rimodulato la pena per il solo delitto di cui al capo a) che, in adesione al "concordato" ha indicato in dispositivo in "giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa". In realtà, come si ricava dalla motivazione, depositata in data 30.1.2016, la pena su cui le parti avevano concordato era stata quella di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed Euro 200 di multa sicché, con provvedimento del 15.5.2019, la Corte di Appello aveva disposto, de plano, ed in questi termini la correzione del dispositivo.
2. La circostanza, incontroversa ma comunque risultante dagli atti, che la pena "finale" di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed Euro 200 di multa era proprio quella "concordata" con il PG consente senz'altro di ritenere che, in quanto corrispondente al contenuto dell'"accordo", essa debba prevalere anche rispetto al difforme dispositivo. Questa Corte, anzi, aveva già in passato avuto modo di chiarire che nella procedura disciplinata dall'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. (cosiddetto "patteggiamento in appello" eliminato e poi reintrodotto con la legge 103 del 2017), proprio in considerazione della decisiva rilevanza della concorde volontà delle parti consacrata nel verbale di udienza circa il parziale accoglimento di taluni motivi d'appello, con rinuncia agli altri, deve ritenersi che, in caso di contrasto fra il detto verbale ed il dispositivo della sentenza, quest'ultimo vada rettificato, con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., per renderlo conforme al primo, salvo che vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente, distaccarsi da quanto le parti avevano tra loro concordato (cfr., così, ad esempio, Cass.
Pen., 6, 26.1.2005 n. 20.183, Addante ed altri; Cass. Pen., 10.1.1996 n. 55, PM in proc. Roberto; Cass. Pen., 22.1.1999 n. 220, Acquaro, che ha ribadito il medesimo principio per quanto concerne il "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen.). In definitiva, quindi, è sempre possibile procedere alla correzione dell'errore materiale del dispositivo laddove si tratti di "adeguarne" il contenuto rispetto a quanto concordato dalle parti in merito alla pena finale irrilevanti essendo, inoltre, gli eventuali errori di calcolo in cui il giudice sia incorso per pervenire a quel risultato (cfr., per il "patteggiamento", con principio senz'altro mutuabile nel caso di "concordato", Cass.
Pen., 5, 23.1.2019 n. 18.304, Rosettani; Cass. Pen., 4, 28.1.2000 n. 518, Carrello; Cass. Pen., 4, 17.11.2005 n. 1.853, PG in proc. Federico; Cass. Pen., 6, 30.10.2013 n. 44.907, Marchisella; Cass. Pen., 1, 17.6.2014 n. 29.668, Cannizzo).
2. La circostanza secondo cui la pena "corretta" era proprio quella "concordata" esclude inoltre che il ricorrente avesse un reale interesse, in realtà nemmeno addotto, al fatto che correzione, diretta a rendere coerente il dispositivo con il contenuto dell'accordo processuale, avvenisse con la procedura dettata dal combinato disposto degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen. ovvero in forma "partecipata"; e non è allora inutile ribadire che se il provvedimento di correzione di errore materiale disposto dal giudice con procedura "de plano", invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, è illegittimo, è anche vero che per far valere tale nullità occorre che il ricorrente deduca un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 1, 23.6.2020 n. 20.984, Zompollo; Cass. Pen., 5, 4.6.2019 n. 28.085, Blasizza; Cass. Pen., 6, 18.9.2015 n. 42.622, Rinaldi; Cass. Pen., 4, 15.6.2016 n. 39.523, PM in proc. Passaquindici).
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 giugno 2021 I