Sentenza — n. 28300/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 18-19.1.2021 la Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile - per tardività - l'appello proposto da Antonio Di Renzo contro la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che, in data 17.7.2020, lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e condannato alla pena di mesi 4 di arresto oltre al pagamento delle spese processuali;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen, art. 544 comma 3 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28300/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 1.1 La Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Antonio Di Renzo contro la sentenza del Tribunale di Lecce che lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.. In particolare, la Corte di Appello ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata in data 17.7.2020 in assenza dell'imputato e che la motivazione era stata depositata entro il termine di 90 giorni indicati in dispositivo ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen., scaduto il 15.10.2020; di modo che quello per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 585 comma 2 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Di Renzo Antonio, nato a Pescara il 27.6.1979, contro l'ordinanza della Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto del 18-19.1.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18-19.1.2021 la Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile - per tardività - l'appello proposto da Antonio Di Renzo contro la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che, in data 17.7.2020, lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e condannato alla pena di mesi 4 di arresto oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore del Di Renzo lamentando manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specifici del processo: rileva che, come correttamente ritenuto dalla Corte di Appello, essendo stata la sentenza pronunciata in data 17.7.2020, il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione scadeva il giorno 15.10.2020; se non ché, come risulta dal frontespizio della sentenza di primo grado, la motivazione era stata depositata soltanto il giorno 23.10.2020 e, perciò, in data successiva al 15.10.2020 tanto che, lo stesso 23.10.2020, era intervenuto l'avviso di deposito a mezzo PEC; con la conseguenza per cui il giorno 7.12.2020 era tempestivo essendo il 45° giorno dal 23.10.2020;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato rilevando la correttezza, in fatto, della ricostruzione operata dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. 1.1 La Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Antonio Di Renzo contro la sentenza del Tribunale di Lecce che lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.. In particolare, la Corte di Appello ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata in data 17.7.2020 in assenza dell'imputato e che la motivazione era stata depositata entro il termine di 90 giorni indicati in dispositivo ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen., scaduto il 15.10.2020; di modo che quello per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 585 comma 2 lett.
c) cod. proc. pen., sarebbe a sua volta scaduto il giorno 29.11.2020 mentre l'appello del Di Renzo era stato depositato il giorno 7.12.2020, oltre il termine decadenziale. 1.2 Dall'esame degli atti, consentito alla Corte che, su questioni di rito, è giudice (anche) del "fatto", risulta, invece, che la motivazione della sentenza del Tribunale era stata depositata soltanto il giorno 23.10.2020, successivamente al termine di 90 giorni indicato in dispositivo, con conseguente trasmissione dell'avviso al difensore dell'avvenuto deposito inviato quello stesso giorno ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.. Era perciò da quella data, ovvero, per l'appunto, dal 23.10.2020 che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 585 comma 2 lett.
c) e 548 comma 2 cod. proc. pen., era decorso il termine di 45 giorni per proporre appello con conseguente tempestività della impugnazione depositata il giorno 7.12.2020, ovvero l'ultimo utile.
3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce per il giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Lecce per il giudizio. Così deciso in Roma il 25 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Preside te Pierluigi Ciap.fmcca Gepp