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Sentenza — n. 28299/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28299/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28299/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 30.12.2020 il GIP di Padova, rilevato che con la sentenza del 18.12.2020, che aveva definito il procedimento 8003/18 RG.GIP, non si era provveduto su quanto ancora in sequestro e, in particolare, sulla vettura BMW serie I modello M da 320 CV, ne aveva disposto la confisca unitamente a quant'altro ancora in sequestro fatta eccezione degli indumenti di cui ha ordinato la restituzione;

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen, art. 676 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28299/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il veicolo era stato sequestrato con provvedimento del GIP dell'11.6.2019 confermato in sede di riesame dal Tribunale di Padova con ordinanza del 17- 19.7.2019: dalla lettura di questi provvedimenti risulta che il veicolo era stato sottoposto a vincolo cautelare sia per ragioni di natura probatoria che, successivamente, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., con finalità di natura preventiva essendo stata appositamente modificata per realizzare rapine ed in quanto "acquistata con il provento dei reati satellite dell'associazione" (cfr., pag. 3).

Parole chiave

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sequestro di un veicolo azione mobiliare dissequestro di beni distrazione di valori patrimoniali bene sequestrato revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
art. 676 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Hodorovic Federica, nata a Piove di Sacco il 31.10.1983, contro l'ordinanza del GIP di Padova del 30.12.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30.12.2020 il GIP di Padova, rilevato che con la sentenza del 18.12.2020, che aveva definito il procedimento 8003/18 RG.GIP, non si era provveduto su quanto ancora in sequestro e, in particolare, sulla vettura BMW serie I modello M da 320 CV, ne aveva disposto la confisca unitamente a quant'altro ancora in sequestro fatta eccezione degli indumenti di cui ha ordinato la restituzione;

2. ricorre per cassazione il difensore della Hodorovic lamentando, con un unico motivo, la "abnormità" del provvedimento del GIP: richiamata la sentenza che aveva definito il procedimento a carico della odierna ricorrente come di altri coimputati, osserva che il provvedimento impugnato deve essere ritenuto "abnorme" alla luce di quanto ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della S.C.;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato: rileva, infatti, che il sistema consente al giudice della cognizione di disporre la confisca unitamente alla sentenza che definisce la fase riservando invece al giudice dell'impugnazione ovvero, in caso di passaggio in giudicato, a quello dell'esecuzione, la possibilità di porre rimedio alla eventuale omissione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Il GIP di Padova, rilevando che, con la sentenza del 18.12.2020, non si era provveduto su quanto ancora in giudiziale sequestro, aveva disposto la confisca della BMW serie I mod. M 320CV targata ER940TW e ritargata FV378CD, oggetto di sequestro preventivo risultata intestata alla odierna ricorrente Federica Hodorovic che la avrebbe acquistata per Euro 17.000 a fronte del prezzo di Euro 6.000 dichiarato all'ACI. Ha rilevato che l'autovettura era stata di fatto acquistata da tale Millas Manolito e che era stata modificata per il suo utilizzo per finalità illecite e, per tale ragione, oltre che per essere stata acquistata con proventi certamente illeciti (non risultando né il Millas né la Hodorovic titolari e fruitori di reddito di origine lecita), suscettibile di confisca come quant'altro il sequestro ad eccezione degli indumenti.

Il veicolo era stato sequestrato con provvedimento del GIP dell'11.6.2019 confermato in sede di riesame dal Tribunale di Padova con ordinanza del 17- 19.7.2019: dalla lettura di questi provvedimenti risulta che il veicolo era stato sottoposto a vincolo cautelare sia per ragioni di natura probatoria che, successivamente, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., con finalità di natura preventiva essendo stata appositamente modificata per realizzare rapine ed in quanto "acquistata con il provento dei reati satellite dell'associazione" (cfr., pag. 3).

2. Se non ché, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che deve ritenersi abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 6, 16.10.2018 n. 52.007, Ammerti; Cass. Pen., 6, 27.5.2020 n. 25.602, Zerri; Cass. Pen., 6, 19.2.2014 n. 10.623, Laklaa; Cass. Pen., 6, 6.11.2013 n. 49.071, Santamaria; Cass. Pen., 2, 20.4.2011 n. 21.420, De Angelis, tutte rese in caso di confisca obbligatoria; Cass. Pen., 5, 4.5.2015 n. 26.481, Cannone, per la ipotesi di confisca invece facoltativa).3. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma il 25 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presi die' te Pierluigi ginfroc Geppino DEP