Sentenza — n. 28298/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 15 Marzo 2021 il Tribunale di Napoli confermava l'ordinanza del 24/02/2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva applicato a Del Mauro Romualdo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. in quanto gravemente indiziato del reato di cui all' art. 628 commi 2, 3 e 3 bis c.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 293 c.p, art. 192 c.p, art. 273 c.p, art. 606 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28298/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL MAURO ROMUALDO nato a CEFALU' il 10/12/1994 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso conclude per l'inammissibilità del ricorso preso atto che in data 22.06.2021 è pervenuta a mezzo PEC rinuncia alla trattazione orale dell'avvocato FUCCI VITTORIO LUIGI in difesa di DEL MAURO ROMUALDO il quale ha contestualmente insistito per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15 Marzo 2021 il Tribunale di Napoli confermava l'ordinanza del 24/02/2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva applicato a Del Mauro Romualdo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. in quanto gravemente indiziato del reato di cui all' art. 628 commi 2, 3 e 3 bis c.p.
2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi.Con il primo motivo lamenta nullità dell'ordinanza per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p. Lamenta che i giudici del riesame, nel ritenere sussistenti gli elementi indiziari idonei a comprovare che il ricorrente avesse preso parte alla rapina impropria contestata, avevano adottato una motivazione del tutto carente, non prendendo in alcun modo in esame le censure formulate e la differente ricostruzione dei fatti effettuata dalla difesa nella memoria in atti.
Osserva che anche sulla questione delle esigenze cautelari e della adeguatezza e proporzionalità della misura il tribunale aveva adottato una motivazione gravemente carente e non aveva preso in considerazione gli elementi offerti dalla difesa. Con il secondo motivo deduce nullità dell'ordinanza per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett.
e) c.p.p. in relazione all' art. 292 comma 2 lett.
c) c.p.p. Rileva che l'ordinanza impugnata era in contrasto con il dettato della norma indicata non risultando in alcun modo individuate le specifiche esigenze cautelari e gli elementi indiziari che giustificavano la misura disposta. Osserva che il tribunale del riesame, contravvenendo al chiaro disposto normativo richiamato, aveva posto i gravi indizi di colpevolezza di cui all' art. 293 c.p.p. a fondamento dei presupposti previsti dall' art. 274 lett.
c) c.p.p., finendo per ritenere che la sussistenza dei primi integri automaticamente quella dei secondi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile 2. Il primo motivo è manifestamente privo di fondamento. Va osservato che con tale motivo di ricorso si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.
Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). 2.1.
In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.
Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama l'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)":
Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731. Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass.
Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro.
Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 2.2.
I giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto dalle dichiarazioni della persona offesa Varrecchia Maddalena nonché dalle dichiarazioni del di lei marito Casetta Massimiliano ed ancora dal cognato della donna, precisando, in particolare, che i narrati della vittima e del marito apparivano credibili in quanto intrinsecamente coerenti e dettagliati nonché reciprocamente riscontrati. Sulla base di tali elementi i giudici, con una ricostruzione in fatto che non è nè carente nè illogica nè contraddittoria, hanno evidenziato che il ricorrente risultava gravemente indiziato della commissione di una rapina impropria in danno della Varrecchia la quale lo aveva sorpreso mentre si stava appropriando di una somma di denaro posta sul tavolo del salone ed aveva subito violenza del predetto che aveva cercato di darsi alla fuga.
I giudici di merito hanno, pure, chiarito con adeguata motivazione le ragioni per le quali la lettura alternativa fornita dalla difesa non fosse condivisibile. 2.3. Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione dei reati in questione al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.
3. Appaiono manifestamente infondati anche i motivi relativi ai requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. 3.1 Sul punto il Tribunale del riesame ha puntualmente evocato in modo specifico, con una motivazione congrua ed adeguata (v. f.
7) e, pertanto, non censurabile in questa sede, gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, logicamente desunti dalla specifiche modalità delle condotte delittuose in questione dettagliatamente richiamate espressione di una personalità trasgressiva. A fronte di una motivazione congrua e logica, la difesa dell'indagato nel ricorso in questione si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la insussistenza di esigenze cautelari senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore