Sentenza — n. 28297/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl G.I.P. del Tribunale di Torino, con ordinanza in data 13 Aprile 2021, applicava a Maliqi Florian ai sensi dell'art. 307 comma 2. c.p.p., la custodia cautelare in carcere in aggravamento della misura del divieto di espatrio, dell'obbligo di presentazione alla P.G. e dell'obbligo di dimora nel comune di Torino con divieto di allontanamento notturno. Il giudice, accogliendo la richiesta avanzata dal P.M. presso il Tribunale di Torino, riteneva la sussistenza di un concreto pericolo che il Maliqi si desse alla fuga, onde sottrarsi all'esecuzione della pena detentiva di non "minimale entità" a lui inflitta giusta sentenza in data 15 Aprile 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 311 c.p, art. 307 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28297/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che il ricorso "per saltum" avverso un'ordinanza applicativa di misura coercitiva può essere proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella avente ad oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, atteso che tale tipo di gravame è alternativo a quello del riesame, ove possono esser proposte le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato, ovvero le prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti. (Sez. 6, Sentenza n. 44996 del 13/11/2008 Cc. (dep. 03/12/2008) Rv. 241664 - 01.2.1.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALIQI FLORIAN nato il 26/11/1985 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato PERGA MANUEL in difesa di MALIQI FLORIAN il quale ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Torino, con ordinanza in data 13 Aprile 2021, applicava a Maliqi Florian ai sensi dell'art. 307 comma 2. c.p.p., la custodia cautelare in carcere in aggravamento della misura del divieto di espatrio, dell'obbligo di presentazione alla P.G. e dell'obbligo di dimora nel comune di Torino con divieto di allontanamento notturno. Il giudice, accogliendo la richiesta avanzata dal P.M. presso il Tribunale di Torino, riteneva la sussistenza di un concreto pericolo che il Maliqi si desse alla fuga, onde sottrarsi all'esecuzione della pena detentiva di non "minimale entità" a lui inflitta giusta sentenza in data 15 Aprile 2021.
Detto pericolo era da intendere fondato, ad avviso del giudice di merito, sia sul fatto che il predetto si era reso latitante ed era stato arrestato a seguito di MAE in territorio belga, t dimostrando di possedere capacità e mezzi per fare perdere le proprie tracce, sia in ragione della circostanza che dalla sentenza di condanna emergeva un profilo criminale elevato ed un consolidato inserimento in circuiti criminali, potendo, peraltro, lo stesso contare sui proventi della rapina per cui è stato condannato e sul presumibile appoggio dei correi dei quali non aveva indicato i nomi.
1. Propone ricorso per Cassazione per saltum ex art. 311 c.p.p. il difensore di Maliqi Florian, deducendo - con motivo unico - carenza ed assoluta illogicità della motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, nonché violazione dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b). Ritiene la difesa che il dedotto pericolo di fuga era rimasto sostanzialmente immotivato nei termini di concretezza ed effettività richiesti dalla giurisprudenza. Lamenta che la sola gravità della pena inflitta non poteva essere ritenuta decisiva e che se era corretta l'affermazione che il ricorrente era stato arrestato a seguito di MAE in Belgio non rispondeva al vero che egli era stato dichiarato latitante, essendosi allontanato molto tempo prima dell'emissione e dell'esecuzione della misura custodiale nei suoi confronti.
Inoltre, rileva che valutati in concreto i singoli parametri da cui desumere l' attualità del pericolo di fuga, come individuati dalla giurisprudenza, vale a dire la personalità di Maliqi Florian, la sua tendenza a delinquere ed a sottrarsi ai rigori della legge, il pregresso comportamento del predetto, le sue abitudini di vita, le frequentazioni, la natura delle imputazioni e la pena in concreto inflitta, risultavano di tutta evidenza l' illogicità dell' iter argomentativo e la carenza di motivazione. Rileva, infine, che del tutto carente era la motivazione nella parte in cui non era stata valutata la possibilità di applicare la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che il ricorso "per saltum" avverso un'ordinanza applicativa di misura coercitiva può essere proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella avente ad oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, atteso che tale tipo di gravame è alternativo a quello del riesame, ove possono esser proposte le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato, ovvero le prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti. (Sez. 6, Sentenza n. 44996 del 13/11/2008 Cc. (dep. 03/12/2008) Rv. 241664 - 01.2.1.
Nel caso in esame, secondo quanto è dato desumere dal tenore del ricorso nonché dall' esame provvedimento impugnato, non ci si trova in presenza di una motivazione del tutto carente ovvero meramente apparente, ma il ricorrente formula, sostanzialmente, delle censure tese ad inficiare la correttezza dell'iter argomentativo del tribunale il quale, ai fini dell' , _LA aggravamento della misura, ha argomentato circavsussistenza di un concreto pericolo che il Maliqi si desse alla fuga, onde sottrarsi all'esecuzione della pena detentiva a lui inflitta giusta sentenza in data 15 Aprile 2021, individuando gli elementi fondanti.
Ne discende che nel caso in esame non può ritenersi sussistente la lamentata violazione di legge nell' accezione sopra indicata, da ciò derivando l'inammissibilità della proposta impugnazione. In tal senso va richiamato l'orientamento secondo cui il ricorso diretto per cassazione contro le ordinanze che dispongano una misura coercitiva proposto per motivi non consentiti è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non potendo comunque operare la sua conversione nella richiesta di riesame avendo il ricorrente già consumato, con il predetto ricorso, la facoltà di scelta tra i diversi mezzi di impugnazione a sua disposizione. (Sez. 6 - , Sentenza n. 36597 del 11/11/2020 Cc. (dep. 18/12/2020) Rv. 280150 - 01.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co-1-ter disp-att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma