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Sentenza — n. 28296/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28296/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28296/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gobetti Adriano, nato a Vacaria (Brasile) il 02/03/1976, 2) Marigliani Marina, nata a Terracina il 03/11/1969, avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di Gobetti Adriano e l'annullamento senza rinvio in relazione a Marigliani Marina;

Regesto Legislator

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art. 603-bis cod.pen; Sentenza — n. 28296/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve precisarsi che in questa sede è in discussione solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari relative al reato di truffa aggravata di cui al capo C), mentre non vi è questione di nessun tipo in ordine al reato ex art. 603-bis cod.pen. sub capo A), in relazione al quale sono intervenuti i provvedimenti cautelari richiamati nei ricorsi.

Parole chiave

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percepzione indebita di disoccupazione compensazione delle ore straordinarie indennità giornaliera differita lavoratori a tempo parziale ore di lavoro non effettuate indennità di disoccupazione per dirigenti

Disposizioni normative citate

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art. 603-bis cod.pen
Deve precisarsi che in questa sede è in discussione solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari relative al reato di truffa aggravata di cui al capo C), mentre non vi è questione di nessun tipo in ordine al reato ex art. 603-bis cod.pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Gobetti Adriano, nato a Vacaria (Brasile) il 02/03/1976, 2) Marigliani Marina, nata a Terracina il 03/11/1969, avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di Gobetti Adriano e l'annullamento senza rinvio in relazione a Marigliani Marina;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede cautelare, accoglieva l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina emessa il 13 novembre 2020 che, pur disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei ricorrenti in relazione ad altro reato (art. 603-bis cod.pen. sub capo A), ne aveva escluso l'applicazione con riferimento al reato di cui all'art. 640, comma secondo, cod.pen. contestato al capo C). Il Tribunale disponeva la misura degli arresti domiciliari anche con riguardo a tale ultimo reato, avendo i ricorrenti commesso artifici e raggiri attraverso la predisposizione di dichiarazioni DMAG con la specificazione indicante le ore non lavorate dai loro dipendenti part time, in modo da consentire a costoro di percepire l'indennità di disoccupazione, non spettante in quanto tali dipendenti avevano effettuato il lavoro in tali ore venendo retribuiti a nero.

2. Ricorrono per cassazione gli indagati, con distinti atti. 2.1. Gobetti Adriano deduce, con i primi tre motivi, argomenti indirizzati a censurare la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto delle deduzioni difensive volte a sostenere che la condotta del ricorrente avrebbe potuto essere al più riconducibile al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/83 convertito nella Legge n. 638 dell'Il novembre 1983, essendo rimasto provato che tutti i dipendenti erano stati effettivamente assunti dall'azienda riconducibile al Gobetti, così come sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari nella ordinanza con la quale aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui al capo C), anche tenuto conto della mancata prova che il singolo lavoratore avesse ricevuto contemporaneamente, per singola mensilità, sia la retribuzione dal suo datore di lavoro che l'indennità di disoccupazione;

2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale, in relazione allo specifico rapporto di lavoro, valutato la legittimità della percezione della indennità di disoccupazione da parte dei dipendenti a tempo determinato della azienda del Gobetti, non essendosi verificata neanche l'eventuale differenza tra il sussidio di disoccupazione che avrebbe dovuto essere corrisposto e quello versato. Il ricorrente si duole anche del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto della consulenza difensiva depositata ie 28 gennaio del 2021, laddove risulterebbe smentita l'ipotesi accusatoria;

3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto che l'azienda del ricorrente aveva applicato ai dipendenti delle condizioni economiche in perfetta linea con il CCNL Nazionale di categoria e con il Contratto Provinciale della Provincia di riferimento (Latina), specificandone le ragioni ai fgg. 22-26 del ricorso;

4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto che nelle more la misura cautelare detentiva era stata sostituita ed il Tribunale non avrebbe speso alcuna parola in ordine al pericolo di recidiva. 2.2. Marigliani Marina deduce:

1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto della circostanza che la ricorrente, alla data dell'udienza di trattazione dell'appello del Pubblico ministero (8.2.2021), non si trovava più in regime di arresti domiciliari, tale misura essendo stata sostituita con quella dell'obbligo di dimora presso il Comune di Fondi, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina dell'1.2.2021. Tale circostanza era stata documentata dalla difesa al Tribunale, all'udienza dell'8.2.2021, attraverso una memoria difensiva contenente tra gli allegati l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di sostituzione della misura cautelare. Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto disporre la misura degli arresti donniciliari senza una previa richiesta di ripristino della stessa a seguito della sua sostituzione, così come era stato statuito in relazione alla posizione di altra coindagata (Conforto Irene);

2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, rispetto alle quali il Tribunale non ha speso alcuna argomentazione nonostante il tema le fosse stato sottoposte con la memoria difensiva prendendo anche spunto dall'ordinanza di sostituzione della misura adottata dal Giudice per le indagini preliminari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.

1. Deve precisarsi che in questa sede è in discussione solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari relative al reato di truffa aggravata di cui al capo C), mentre non vi è questione di nessun tipo in ordine al reato ex art. 603-bis cod.pen. sub capo A), in relazione al quale sono intervenuti i provvedimenti cautelari richiamati nei ricorsi.

2. Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato sub capo C), davanti al Tribunale era stata posta espressamente - sia attraverso la produzione difensiva del ricorrente Gobetti, costituita da una memoria con allegata consulenza tecnica - sia attraverso le stesse motivazioni offerte dal Giudice per le indagini preliminari a proposito della ritenuta insussistenza della gravità indiziaria in relazione a tale reato, la questione specifica in ordine alla sussumibilità del fatto nella ipotesi di truffa ovvero in quella di omesso versamento di ritenute previdenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/83 convertito nella Legge n.638 dell'il novembre 1983, essendo rimasto provato, a detta del Giudice per le indagini preliminari e della difesa Gobetti, che tutti i dipendenti erano stati effettivamente assunti dall'azienda riconducibile al ricorrente ed anche tenuto conto della mancata prova che il singolo lavoratore avesse ricevuto contemporaneamente, per singola mensilità, sia la retribuzione dal suo datore di lavoro che l'indennità di disoccupazione.

Tale approfondimento, decisivo per la configurabilità della truffa, è stato solo apoditticamente affermato dal Tribunale dell'appello cautelare, con il (soloj laconico riferimento alla falsità dei modelli DMAG presentati dalla azienda del Gobetti, senza alcuna specificazione dei motivi di questa affermazione a fronte del fatto che si trattasse di un punto controverso fin dal provvedimento genetico e non . necessariamente decisivo se letto nell'ottica del primo giudice che pure l'aveva considerato per ritenere configurabile la fattispecie di reato meno grave prima indicata.

Tale rilievo impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame dell'ordinanza impugnata nei confronti di Gobetti Adriano, statuizione che ha effetto estensivo nei confronti della ricorrente Marigliani.

3. Rimangono assorbiti in questa sede gli ulteriori profili di censura inerenti alle esigenze cautelari, che dovranno essere valutati dal giudice del rinvio nell'ipotesi in cui pervenga ad affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato sub capo C), con particolare riferimento alla compatibilità del giudizio di affievolimento delle esigenze cautelari in ordine al capo A) riveniente dal provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di sostituzione della misura nei confronti della indagata Marigliani, che ha documentato tale circostanza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.06.2021 Il