Sentenza — n. 28294/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 22-23.2.2021 il GIP di Foggia ha respinto l'opposizione proposta ai sensi del'art. 263 comma 5 cod. proc. pen. nell'interesse di Francesco Matropietro contro il decreto del PM che, in (solo) parziale accoglimento della istanza di dissequestro, aveva disposto la restituzione del trattore stradale Scania tg. CA427NY ad eccezione, tuttavia, del motore e della cabina di guida nonché la restituzione del camion Iveco tg. BG892CA, anche in tal caso ad eccezione del motore del cambio e della cabina di guida;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 263 comma 5 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28294/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Mastropietro Francesco, nato a Cerignola il 10.11.1979, contro l'ordinanza del GIP di Foggia del 22-23.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22-23.2.2021 il GIP di Foggia ha respinto l'opposizione proposta ai sensi del'art. 263 comma 5 cod. proc. pen. nell'interesse di Francesco Matropietro contro il decreto del PM che, in (solo) parziale accoglimento della istanza di dissequestro, aveva disposto la restituzione del trattore stradale Scania tg. CA427NY ad eccezione, tuttavia, del motore e della cabina di guida nonché la restituzione del camion Iveco tg. BG892CA, anche in tal caso ad eccezione del motore del cambio e della cabina di guida;
2. ricorre per cassazione il difensore del Mastropietro lamentando mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione: rileva che, al fine di confutare le ipotesi formulate dalla PG, la difesa aveva depositato una relazione peritale sui beni in sequestro che aveva concluso nel senso che sugli stessi non era riscontrabile alcuna anomalia o modifica riconducibile a contraffazione; segnala che il GIP, pur affermando di aver valutato la relazione, ha ritenuto che i dubbi sulla provenienza dei beni non fossero stati dissipati non dando tuttavia ragione di tale affermazione; evidenzia inoltre un profilo di illogicità della motivazione laddove il GIP ha dato rilievo alla targhetta spontaneamente mostrata dal Mastropietro agli agenti che presenziavano alle operazioni peritali tramite una foto presente nel suo cellulare e, dunque, sfuggita agli operanti in sede di ispezione; sottolinea, ancora, la ingiustificatezza del riferimento operato ad una scrittura privata di compravendita di beni per i quali, in realtà, non è prevista alcuna formalità;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva come la difesa abbia evidenziato un vizio di motivazione in realtà insussistente dal momento che il GIP ha chiaramente evocato la necessità di mantenere il sequestro non essendo stati al momento dissipati i dubbi circa la provenienza dei beni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate.
1. Con il provvedimento in verifica, il GIP di Foggia ha respinto l'istanza di restituzione proposta dalla difesa di Francesco Mastropietro e che il PM aveva solo parzialmente accolto avendo restituito i mezzi sequestrati ad eccezione, quanto al trattore Scania tg. CA427NY, del motore e della cabina di guida e, per quanto concerne il camion Iveco tg. BG892CA, del motore, del cambio e della cabina di guida. Nel provvedere sulla opposizione proposta dalla difesa il GIP ha dato atto di aver valutato la relazione tecnica prodotta nell'interesse del Mastropietro sostenendo che, tuttavia, non erano stati dissipati i dubbi circa la provenienza delittuosa del beni; a tal proposito ha segnalato la sicura falsità della traghetta identificativa della cabina dell'autocarro Iveco tg. BG892CA e, per quanto concerne il trattore Scania tg. CA427NY, la contraffazione del numero di matricola del propulsore.
2. E' vero che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro è consentito per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., Cass. SS.UU., 30.10.2008 n. 9.857, Manesi e, più recentemente, Cass. Pen., 5, 14.11.2019 n. 10.987, Mauro). Per altro verso, si è pure chiarito che con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame; ne consegue che l'ordinanza del G.i.p. che provvede sull'opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (cfr., così, Cass.
Pen., 3, 10.12.2014 n. 24.959, Piscopo).
3. Tanto premesso, rileva il collegio che la motivazione del provvedimento impugnato, nel dar conto della persistenza di dubbi sulla presenza di elementi di contraffazione che necessitano comunque di un approfondimento investigativo, non è censurabile dovendosi peraltro tener conto dei limiti propri della valutazione suscettibile di essere operata in questa sede in punto di "fumus commissi delicti" che va effettuata sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass.
Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella). In ogni caso, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo per l'appunto sufficiente che sussista la astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato (cfr., ancora, Cass.
Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli; Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mirarchi).
3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.. Così deciso in