Sentenza — n. 28293/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl giudice per l'udienza preliminare di Napoli Nord dichiarava la nullità delle richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del Masucci, imputato di appropriazione indebita, rilevando che, quando il reato era stato consumato (ottobre 2018) l'art. 646 cod. pen. prevedeva la reclusione fino a tre anni, sicché l'azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio, ma con il decreto che dispone il giudizio; conseguentemente ordinava la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 646 cod. pen, art. 2 cod. pen, art. 612 bis cod. pen; Sentenza — n. 28293/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è fondato. 1.1. La questione proposta al collegio è la seguente: se la modificazione in peius della forbice edittale del reato per cui si procede, intervenuta in un tempo successivo alla sua consumazione, ma antecedente all'esercizio dell'azione penale nei casi in cui tale modifica si risolva in un aumento del massimo edittale in misura superiore ai quattro anni imponga la necessità di esercitare l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o se, invece, debba procedersi con citazione diretta (come ritenuto nel caso in esame dai giudici di merito).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORDnei confronti di: MASUCCI ANIELLO nato a PARETE il 08/06/1977 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del PG che concludeva per l'annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice per l'udienza preliminare di Napoli Nord dichiarava la nullità delle richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del Masucci, imputato di appropriazione indebita, rilevando che, quando il reato era stato consumato (ottobre 2018) l'art. 646 cod. pen. prevedeva la reclusione fino a tre anni, sicché l'azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio, ma con il decreto che dispone il giudizio; conseguentemente ordinava la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord che deduceva: 2.1. violazione di legge: il provvedimento impugnato era abnorme in quanto creava una stasi processuale: si deduceva che le leggi che governano l'esercizio dell'azione penale sono di natura processuale e soggiacciono al principio del tempus regit actum, sicché nel caso di specie l'azione penale doveva essere esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio dato che la legge vigente nel momento in cui il pubblico ministero esercitava l'azione prevedeva per l'appropriazione indebita una forbice da due a cinque anni di reclusione. Pertanto l'atto impugnato che disponeva la regressione non era solo illegittimo ma anche abnorme in quanto il rispetto delle regole processuali imponeva la riedizione del provvedimento annullato e, dunque, generava la stasi del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. 1.1. La questione proposta al collegio è la seguente: se la modificazione in peius della forbice edittale del reato per cui si procede, intervenuta in un tempo successivo alla sua consumazione, ma antecedente all'esercizio dell'azione penale nei casi in cui tale modifica si risolva in un aumento del massimo edittale in misura superiore ai quattro anni imponga la necessità di esercitare l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o se, invece, debba procedersi con citazione diretta (come ritenuto nel caso in esame dai giudici di merito).
E se il rinvio disposto dall'art. 550 cod. proc. pen al massimo edittale debba intendersi come "fisso", ovvero riferito alla forbice edittale prevista nel momento in cui si esercita l'azione penale o, invece, come "mobile", cioè riferibile alla forbice più mite in concreto applicabile sulla base dei criteri indicati dall'art. 2 cod. pen. Sul punto il collegio ribadisce l'inderogabilità del principio del tempus regit actum che regola i rapporti relativi alla successione delle leggi nel tempo in ambito procedurale che è applicabile anche nei casi in cui la norma di procedura faccia riferimento a limiti di pena previsti da norme sostanziali (Sez. 3, Sentenza n. 18297 del 04/03/2020 Cc. (dep. 16/06/2020 ) Rv. 279238 - 01;
Sez. U, Sentenza n. 48590 del 18/04/2019 Cc. (dep. 29/11/2019 ) Rv. 277304 - 02; Sez. U, Sentenza n. 44895 del 17/07/2014 Cc. (dep. 28/10/2014) Rv. 260927 - 01). Così in relazione al reato di atti persecutori la Cassazione ha affermato che quando è in predicato la successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio di retroattività della legge più favorevole ritenendo legittima la citazione diretta a giudizio per un reato commesso prima della modifica normativa che, aumentando il limite edittale della pena prevista dall'art. 612 bis cod. pen., ha introdotto la necessità dell'udienza preliminare (Sez. 5, Sentenza n. 35588 del 03/04/2017 Ud. (dep. 19/07/2017 ) Rv. 271207 - 01) La norma del codice di procedura penale che regola i casi in cui è necessario procedere con citazione diretta distinguendoli da quelli in cui si procede con il la richiesta di rinvio a giudizio è di "stretta procedura", non versandosi in uno dei casi in cui la norma nonostante sia contenuta nel codice di procedura penale abbia le caratteristiche della norma sostanziale (come nel caso dell'art. 442 che correla alla procedura scelta il trattamento sanzionatorio: norma ritenuta inquadrabile come "sostanziale dalla Corte europea dei diritti umani nel caso Scoppola v.
Italia, GC del 17 settembre 2009). Il principio del tempus regit actum svolge l'essenziale funzione di ordinare la successione di leggi nel tempo in ambito procedurale, garantendo l'applicazione uniforme delle regole processuali, che subirebbero confusive ed ingestibili discontinuità ove si procedesse alla importazione del principio della lex mitior, che regola la successione delle leggi penali nel tempo in ambito sostanziale. 1.2. Si ritiene pertanto che il rinvio contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen, al limite di pena dei quattro anni debba essere inteso come "fisso", ovvero riferito alla norma vigente nel momento in cui si esercita l'azione penale, e non come "mobile" ovvero collegato alla norma di diritto penale sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali nel tempo indicati dall'art. 2 cod. pen. 1.3.
Nel caso in esame il provvedimento regressivo è stato impugnato in quanto ritenuto - fondatamente - abnorme poiché dallo stesso deriva una ingestibile stasi del procedimento. Quanto all'atto abnorme" il collegio ribadisce che è tale il provvedimento che (a) è "avulso" dal sistema, in quanto non è semplice - seppur illegittima - espressione dei poteri di valutazione riconosciuti al giudice, ma è espressione di poteri non riconosciuti dall'ordinamento, (b) determina una insanabile stasi del procedimento (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009 Cc., dep. 22/06/2009, Toni, Rv. 243590) Nel caso in esame il pubblico ministero, al quale gli atti sono stati restituiti, applicando la legge processuale dovrebbe esercitare nuovamente l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, esponendosi ad una ulteriore censura e a una nuova regressione che genererebbe una insanabile stasi del procedimento.1.4.
Il provvedimento impugnato è pertanto abnorme e deve essere annullato annullato senza rinvio; gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Napoli Nord, sezione Gip, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la tramissione degli atti al Tribunale Napoli Nord, sezione Gip, per