Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28292/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28292/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28292/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 16.2.2021 il Tribunale di Salerno, recependo ed accogliendo la richiesta formalizzata in precedenza e ribadita dall'imputato presente, su cui il PM aveva prestato il proprio consenso, ha applicato a El Kafi Eddaoudi (alias El Daoudi El Kafi) la pena finale (ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulle contestate aggravanti ed applicata la finale riduzione per la scelta del rito) di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 1.600 di multa in relazione ai fatti di rapina aggravata, resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni aggravate;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28292/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina risarcimento alle vittime di reati ripristino dello stato precedente confisca dei proventi di reato pena residua reato di poca entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: El Kafi Eddaoudi (alias El Daoudi El Kafi), nato in Marocco il 28.2.1991, contro la sentenza del Tribunale di Salerno del 16.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16.2.2021 il Tribunale di Salerno, recependo ed accogliendo la richiesta formalizzata in precedenza e ribadita dall'imputato presente, su cui il PM aveva prestato il proprio consenso, ha applicato a El Kafi Eddaoudi (alias El Daoudi El Kafi) la pena finale (ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulle contestate aggravanti ed applicata la finale riduzione per la scelta del rito) di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 1.600 di multa in relazione ai fatti di rapina aggravata, resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni aggravate;

2. ricorre per cassazione il difensore del El Kafi Eddaoudi (alias El Daoudi El Kafi) lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 444 e 262 cod. proc. pen.: rileva che la sentenza impugnata ha dato atto dell'avvenuto sequestro della somma di Euro 155 che, rinvenuta sulla persona dell'imputato, è stata direttamente restituita alla persona offesa; segnala che la sentenza non ha disposto alcunché sulla destinazione di tale somma che non aveva formato oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso: segnala, in primo luogo, che il vizio denunziato non è stato formulato con riferimento ad alcuna norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità e/o decadenza aggiungendo, in ogni caso, che l'eccezione qui proposta non attiene alla sentenza impugnata e non era stata sollevata di fronte al giudice che la ha emessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. El Kafi Eddaoudi (alias El Daoudi El Kafi) era stato chiamato a rispondere dei reati di rapina aggravata in danno di Massimo Concilio, resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate in danno del brigadiere Giuseppe De Luca. Tratto in arresto, l'imputato, tramite il difensore, aveva formulato richiesta di applicazione concordata della pena i cui termini aveva ribadito all'udienza dove era stato acquisito il consenso del PM ed al cui esito è stata emessa la sentenza qui impugnata. Il Tribunale ha succintamente ricostruito l'episodio rilevando come El Kafi Eddaoudi (alias El Daoudi El Kafi) fosse stato trovato in possesso di somme di denaro ritenute provento della rapina nella misura di Euro 155 (cfr., pag. 3 della sentenza) tanto che proprio questa circostanza era stata valutata come elemento di decisivo riscontro e conferma della responsabilità per la rapina in danno del Concilio.

2. Nell'applicare la pena su cui le parti avevano concordato, la sentenza del Tribunale di Salerno ha chiarito che non v "nulla in sequestro" (cfr., pag. 4 della sentenza). In effetti, anche dalla verifica degli atti non risulta che la somma in questione fosse stata sottoposta a sequestro essendo stata rinvenuta dagli operanti sulla persona del ricorrente e direttamente restituita alla persona offesa. Non essendovi stato un sequestro non si può perciò affermare che la sentenza impugnata abbia omesso di provvedere sulla destinazione della somma che ne fosse stata oggetto; in ogni caso, ed anche a voler ritenere l'esistenza di un sequestro, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la sentenza di applicazione concordata della pena con cui il giudice non dispone né la confisca né la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 263, comma sesto, cod. proc. pen. (cfr., Cass.

Pen., 6, 12.11.2013 n. 46.217, Diao; Cass. Pen., 6, 18.1.2017 n. 10.542, Tenuzzo).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 16 giugno 2021 Il C sigliere ensore Il Pres ente P