Sentenza — n. 28288/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon provvedimento dell'1.3.2021 il GIP di Matera ha respinto la richiesta del PM per la emissione del decreto penale di condanna a carico di Renato Antonio Fossemò per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; ricorre per cassazione il PM di Matera lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 459 cod. proc. pen. e 111 Cost. ed abnormità dell'impugnato provvedimento: richiamata la motivazione del provvedimento di rigetto del GIP ne rileva la abnormità in quanto eccentrico rispetto all'ordinamento processuale e tale da determinare una indebita regressione del procedimento che, semmai, avrebbe dovuto esitare in una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, artt. 459 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 459 comma 3 cod. proc. pen, art. 459 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28288/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 II PM di Matera, in data 6.5.2020, aveva avanzato richiesta di emissione di decreto penale di condanna a carico di Renato Antonio Fossemò per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen.. 1.2 Con il provvedimento qui in verifica il GIP in sede ha respinto la richiesta del PM rilevando che "non v'è certezza della penale responsabilità dell'imputato il quale, come accertato dai carabinieri ..., è affetto da psicosi maniaco depressiva sicché appare verosimile che abbia smarrito la carta postapay con relativo codice PIN, come dichiarato ai CC medesimi".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PM di Matera nel procedimento a carico di Fossemò Renato Antonio, nato a Gassino Torinese il 18.1.1951, contro il provvedimento del GIP di Matera dell'1.3.2021; r\„ visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento dell'1.3.2021 il GIP di Matera ha respinto la richiesta del PM per la emissione del decreto penale di condanna a carico di Renato Antonio Fossemò per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.;
2. ricorre per cassazione il PM di Matera lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 459 cod. proc. pen. e 111 Cost. ed abnormità dell'impugnato provvedimento: richiamata la motivazione del provvedimento di rigetto del GIP ne rileva la abnormità in quanto eccentrico rispetto all'ordinamento processuale e tale da determinare una indebita regressione del procedimento che, semmai, avrebbe dovuto esitare in una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la infondatezza del ricorso: segnala, in primo luogo, come dal provvedimento impugnato non risulti che la decisione del GIP sia stata improntata a ragioni di opportunità in merito alla prevedibilità della opposizione rientrando in ogni caso nelle prerogative del giudice quella di valutare la adeguatezza degli elementi addotti a sostegno della richiesta del PM.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 II PM di Matera, in data 6.5.2020, aveva avanzato richiesta di emissione di decreto penale di condanna a carico di Renato Antonio Fossemò per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen.. 1.2 Con il provvedimento qui in verifica il GIP in sede ha respinto la richiesta del PM rilevando che "non v'è certezza della penale responsabilità dell'imputato il quale, come accertato dai carabinieri ..., è affetto da psicosi maniaco depressiva sicché appare verosimile che abbia smarrito la carta postapay con relativo codice PIN, come dichiarato ai CC medesimi".
2. Il PM, ricorrendo in cassazione, rileva la abnormità del provvedimento adottato dal GIP in quanto a suo avviso eccentrico rispetto all'ordinamento processuale e tale da determinare una indebita regressione del procedimento che, semmai, avrebbe dovuto esitare in una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen..
3. Il rilievo è errato. Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 18.1.2018 n. 20.569, Mohanned, hanno ricostruito in termini coerenti e sistematici la disciplina relativa ai rapporti tra il PM richiedente la emissione del decreto penale di condanna ed il GIP cui la richiesta viene avanzata vagliando le alternative decisorie previste dall'ordinamento. In particolare, richiamando le considerazioni già svolte dalle SS.UU. "Toni" del 2009, hanno delimitato l'ambito entro il quale il rigetto della richiesta e la restituzione degli atti al PM è suscettibile di dar luogo ad un provvedimento "abnorme" - perciò ricorribile in cassazione - ribadendo la necessità di distinguere l'ambito concettuale di siffatta patologia processuale "atipica" che non si identifica né con le anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, né, per altro verso, con quelle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità.
Con particolare riferimento a questa seconda categoria, le SS.UU. hanno spiegato che "... l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità" sicché in "... questa situazione la violazione sussistente non travalica nell'abnormità se l'atto non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento" (cfr., ivi) che non è possibile dedurre con ricorso immediato per cassazione "... perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.".
Con particolare riferimento alla materia che ci occupa, le SS.UU. hanno quindi chiarito che l'ordinanza di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna "costituisce espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al giudice per le indagini preliminari dall'art. 459 comma 3 cod. proc. pen. che, al di fuori di qualsiasi automatismo decisorio, ed in coerenza col ruolo funzionale di quel giudice, gli riconosce la possibilità di un ampio sindacato sul merito dell'istanza" sottolineando che "... la previsione testuale del comma 3 dell'art. 459 cod. proc. pen. consente di escludere che la presentazione della richiesta operi con effetti vincolanti per il giudice cui sia rivolta, perché ammette espressamente plurimi esiti decisori alternativi, rimessi alla sua valutazione discrezionale, in termini di accoglimento dell'istanza con emissione del decreto, di rigetto per la contestuale pronuncia di sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, al di fuori di quest'ultima ipotesi, di sostanziale rigetto tramite restituzione degli atti al pubblico ministero"; hanno fatto presente che "... con specifico riferimento a quest'ultima ipotesi non è dato rinvenire nella formulazione testuale della disposizione nessuna indicazione sull'ambito in cui deve svolgersi il sindacato del giudice e soccorre al riguardo l'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina".
Alla luce di queste premesse, hanno richiamato le decisioni con cui si è affermata la abnormità del provvedimento di rigetto che va "... limitata a specifiche e singolari pronunce ..." indicate in motivazione e nelle quali "... è costante l'affermazione per cui l'apprezzamento discrezionale del giudice sulla richiesta di introduzione del rito monitorio, pur riconosciutogli dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., non può estendersi sino ad interferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione ed a negare il provvedimento richiesto in forza di un personale criterio di opportunità, stimato preferibile rispetto alle valutazioni del pubblico ministero" in quanto "... una decisione che comportasse tali effetti stravolgerebbe la ripartizione delle funzioni nel sistema processuale e, pur rientrando nell'esercizio di un potere astrattamente attribuito al giudice dall'ordinamento, sarebbe affetta da abnormità perché al di fuori della previsione normativa per il suo contenuto eccentrico e singolare e per gli effetti prodotti di indebita regressione del procedimento".
Siffatta evenienza è stata invece esclusa in altri casi, pure indicati dalle SS.UU. nella motivazione della sentenza ed in cui "... il disaccordo tra istante e decidente verta:
a) sulla qualificazione giuridica da assegnare al reato, perché, pur accertato nella sua materialità, è ritenuto rientrare in una diversa fattispecie astratta (Sez. 5, n. 2982 del 15/12/2011, dep. 2012, Iansheng, Rv. 251940; Sez. 1, n. 47515 del 29/10/2003, Cerasa, Rv. 226468; Sez. 2, n. 4339 del 06/11/1996, Arcidiacono, Rv. 206287; Sez. 3, n. 13998 del 28/02/2002, Faini, Rv. 221783);
b) sull'insufficienza delle acquisizioni probatorie, da approfondire ulteriormente anche per l'eventuale riscontro dell'estinzione del reato per prescrizione (Sez. 6, n. 36216 del 27/06/2013, Galati, Rv. 256331);
c) sulla necessità di imporre la confisca di beni, non adottabile col decreto penale di condanna, specie se il pubblico ministero ne chieda il dissequestro (Sez. 3, n. 4545 del 04/12/2007, dep. 2008, Pennino, Rv. 238853);
d) sull'insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (Sez. 6, n. 6663 del 01/12/2015, dep. 2016, R., Rv. 266111), o sul giudizio di incongruità della pena da irrogare rispetto alla gravità della violazione accertata (Sez. 4, n. 45683 del 18/09/2014, Mirra, Rv. 261063);
e) sull'inidoneità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte di cittadino extracomunitario privo di fissa dimora (Sez. 1, n. 13592 del 26/02/2009, Batista Mariano Da Silva, Rv. 243557; Sez. 1, n. 6614 del 17/01/2008, Bondari, Rv. 239360; Sez. 5, n. 8463 del 24/01/2005, Singh, Rv. 230884)".
4. Nel caso di specie, alla luce dei parametri dettati dalle SS.UU. nella sentenza "Mohamed", si deve perciò concludere nel senso che la valutazione operata dal GIP nel caso che ci occupa non si muove al di fuori del solco tracciato dalla norma di cui al già menzionato art. 459 comma 3 cod. proc. pen. finendo per operare un apprezzamento sulla mancata acquisizione di elementi idonei a consentire una tranquillante conclusione in termini di penale responsabilità dell'imputato (cfr., adde, Cass. Pen., 3, 12.5.2006 n. 34.094, PM in proc. D'Addessa; Cass. Pen., 2, 21.2.2020 n. 7.582, PMT c/ iuma Habib). P.Q