Sentenza — n. 28287/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 24.9.2020 il GIP di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna proposta nell'interesse di Khalìfa Jakir ordinandone perciò l'esecuzione; ricorre per cassazione il difensore del Khalifa lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento del fatto in relazione all'art. 461 comma 4 cod. proc. pen.: rileva, infatti, che l'opposizione a decreto penale di condanna era stata trasmessa dal difensore a mezzo PEC e recapitata in data 16.9.2020 all'indirizzo della Cancelleria da cui era stata inviata la notifica del decreto; segnala come non possa rilevare che l'atto sia stato scaricato dalla Cancelleria soltanto il giorno successivo dovendosi avere riguardo, invece, alla data di ricezione dell'impugnazione, come imposto dalla lettera dell'art. 461 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 461 comma 4 cod. proc. pen, art. 461 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28287/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Khalifa lakir, nato ain Bagladesh il 10.1.1982, contro l'ordinanza del GIP di Roma del 24.9.2020; isti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cíanfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24.9.2020 il GIP di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna proposta nell'interesse di Khalìfa Jakir ordinandone perciò l'esecuzione;
2. ricorre per cassazione il difensore del Khalifa lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento del fatto in relazione all'art. 461 comma 4 cod. proc. pen.: rileva, infatti, che l'opposizione a decreto penale di condanna era stata trasmessa dal difensore a mezzo PEC e recapitata in data 16.9.2020 all'indirizzo della Cancelleria da cui era stata inviata la notifica del decreto; segnala come non possa rilevare che l'atto sia stato scaricato dalla Cancelleria soltanto il giorno successivo dovendosi avere riguardo, invece, alla data di ricezione dell'impugnazione, come imposto dalla lettera dell'art. 461 cod. proc. pen.;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva che il GIP aveva ritenuto tardiva l'opposizione a decreto penale di condanna in quanto proposta in data 17.9.2020 ovvero oltre il termine di quindici giorni; segnala, tuttavia, che la difesa trascura la considerazione del mezzo attraverso il quale l'opposizione era stata proposta in quanto l'uso della PEC non è consentito al di fuori dei casi espressamente stabiliti; richiama la giurisprudenza di questa Corte anche con riferimento alla normativa "emergenziale".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate.
1. Il GIP di Roma ha rilevato che il decreto penale era stato notificato 1'1.9.2020 mentre la opposizione era stata proposta oltre il termine di 15 giorni ovvero in data 17 settembre; la difesa, dal canto suo, segnala che l'atto di opposizione era stato trasmesso alla Cancelleria, all'indirizzo PEC dal quale era stata eseguita la notifica del decreto, in data 16.9.2020 (ovvero entro il quindicesimo giorno), quand'anche "scaricato" soltanto il giorno successivo, ovvero il 17.9.2020. Dalle copie allegate al ricorso risulterebbe che l'opposizione era stata trasmessa via PEC alle ore 21,09,51 del giorno 16.9.2020 mentre il "depositato" era stato apposto dalla Cancelleria in data 17.9.2020.
2. Tanto premesso in punto di fatto, è necessario ribadire che in tema di impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, l'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in attesa di conversione, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla I. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici (cfr., Cass.
Pen., 1, 3.11.2020 n. 32.566, PMT c/Caprioli Giuseppe; conf., Cass. Pen., 3, 12.1.2021 n. 12.456, Frangipane che ha analizzato sia la disciplina introdotta sin dal marzo del 2000 dai vari decreti legge adottati a seguito della emergenza pandemica ma anche quella di cui al DL 137 del 2020 concludendo nel senso che è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata mezzo PEC stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, non essendo previsto in via ordinaria dalla legge processuale il deposito telematico degli atti salvo che nella fase di emergenza sanitaria da Covid-19 per effetto dell'art. 24, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e senza che l'errata informazione impartita dalla cancelleria in senso contrario, possa, in quanto "contra legenn", integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore ai fini della restituzione nel termine; cfr., anche., Cass.
Pen., 1, 21.5.2020 n. 28.540, Santapaola). La decisione impugnata è perciò assolutamente corretta in quanto la vicenda processuale in esame si è perfezionata in data ampiamente antecedente la conversione in legge del DL 137 del 2020 e, in realtà, prima ancora della adozione di tale ulteriore provvedimento emergenziale.
3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.. Così deciso in Roma il 16 giugno 2021 Il Consi ere estenso