Sentenza — n. 28286/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 2-8.2.2021 la Corte di Appello di Bologna, decidendo all'esito dell'annullamento senza rinvio del provvedimento adottato dal Tribunale di Rimini e della restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di Mariana Georgiana Zatreanu perché presentata da difensore non legittimato in quanto non munito di procura speciale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629bis cod. proc. pen, art. 102 cod. proc. pen, art. 122 cod. proc. pen, art. 444 c.p, art. 438 c.p, art. 419 c.p; Sentenza — n. 28286/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La decisione era corretta essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che deve ritenersi per l'appunto inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 5, 16.2.2016 n. 14.058, Bthouri, in cui la Corte ha precisato che l'art. 625ter cod. proc. pen. è norma di stretta interpretazione, che deroga alla previsione generale dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., la quale consente, in alternativa, la presentazione dell'impugnazione a mezzo dell'incaricato; conf., Cass.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Zatreanu Mariana Georgiana, nata in Romania il 23.9.1983; contro l'ordinanza del GIP di Roma del 24.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2-8.2.2021 la Corte di Appello di Bologna, decidendo all'esito dell'annullamento senza rinvio del provvedimento adottato dal Tribunale di Rimini e della restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di Mariana Georgiana Zatreanu perché presentata da difensore non legittimato in quanto non munito di procura speciale;
2. ricorre per cassazione il difensore della Zatreanu lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 629bis cod. proc. pen.: rileva, infatti, che la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile l'istanza per difetto di procura speciale non considerando che il difensore ne era munito pur senza l'espressa e specifica dicitura relativa al mezzo di impugnazione della rescissione del giudicato; richiama la giurisprudenza della S.C. circa il fatto che non siano necessarie formule sacramentali e sottolinea, per altro verso, che la stessa Zotreanu era presente all'udienza di fronte al Tribunale di Rimini avendo ivi ribadito la propria volontà di ottenere la rescissione del giudicato per potersi difendere dalle accuse mosse nei suoi confronti;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento della ordinanza dovendosi a suo avviso fare applicazione del principio di conservazione degli atti che impone di considerare valida la procura quando sia certa la volontà del mandante anche senza l'utilizzo di formule sacramentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. A tal fine è infatti assorbente il rilievo secondo cui il ricorso per cassazione è stato proposto dall'Avv. Gaetano Buondonno che, con atto dell'11.2.2021, era stato nominato proprio sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. dall'Avv. Elita Cerchia, difensore della Zatreanu. Indipendentemente dalla acquisizione, da parte del difensore di fiducia, della procura speciale per avanzare la richiesta di rescissione del giudicato, su cui pure si dirà, è pacifico che questi non avrebbe comunque potuto a sua volta nominare un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. (come avvenuto con la nomina dell'11.2.2021 in atti in favore dell'Avv.
Gaetano Buondonno) laddove, come nel caso di specie, non fosse stata acquisita la necessaria autorizzazione dell'interessato a consentire la sostituzione del procuratore speciale nell'esercizio dei poteri conferiti con la procura (cfr., Cass. Pen., 5, 17.11.2011 n. 3.703, Moschini, in cui si è chiarito che l'applicazione dell'art. 102 cod. proc. pen. concerne la sostituzione del difensore nel mandato alle liti e nella rappresentanza processuale ma non comporta la possibilità di sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio di quei poteri che, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l'"intuitus personae" ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo; tale principio è stato ribadito in un caso in cui l'imputato aveva conferito al proprio difensore espressa procura speciale in ordine alla facoltà di chiedere riti alternativi, ma non la facoltà di subdelegare l'incombente; conf., Cass.
Pen., 2, 1.10.2013 n. 45.328, Rossi).
2. La Corte di Appello di Bologna, in ogni caso, ha ritenuto inammissibile l'istanza "per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto l'impugnazione ... è stata presentata nell'interesse del condannato dal difensore non munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen."; richiamata la giurisprudenza della S.C. sul punto, ha infatti segnalato che la nomina conferita dalla Zatreanu al difensore comprendeva la procura speciale solo "per la presentazione di eventuale richiesta di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. e ss di eventuale richiesta di giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p. e ss o di eventuale richiesta di giudizio immediato ex art. 419 c.p.p." oltre a quella, generica, di proporre impugnazioni "... ivi inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento compresa la fase dell'esecuzione e della revisione, ad es. ai sensi degli artt. ...".
La decisione era corretta essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che deve ritenersi per l'appunto inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 5, 16.2.2016 n. 14.058, Bthouri, in cui la Corte ha precisato che l'art. 625ter cod. proc. pen. è norma di stretta interpretazione, che deroga alla previsione generale dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., la quale consente, in alternativa, la presentazione dell'impugnazione a mezzo dell'incaricato; conf., Cass.
Pen., 2, 24.9.2015 n. 40.914, Vela Chumo; Cass. Pen., 2, 9.7.2020 n. 23.364, Machmoum) che nel caso di specie non poteva ritenersi "implicita" proprio alla luce dell'invece "esplicito" conferimento di tali poteri per l'accesso ai riti alternativi.
3. Il ricorso segnala, sotto altro profilo, che la presenza personale dell'interessata all'udienza avrebbe potuto supplire alla mancanza della procura speciale. Questa Corte ha in effetti affermato che deve ritenersi legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore (nella specie, di fiducia), pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca (cfr., Cass. SS.UU., 31.1.2008 n. 9.977, Morini). Detto questo, è vero che la Zatreanu era presente personalmente all'udienza dell'8.11.2019 tenutasi di fronte al Tribunale quale Giudice dell'Esecuzione: vero pure che l'istanza era stata proposta il 22.5.2019 ovvero entro il trentesimo giorno dalla data (ovvero il giorno 2.5.2019) in cui la ricorrente aveva appreso della sentenza di condanna irrevocabile; e, tuttavia, l'udienza si era celebrata ben oltre il termine decadenziale stabilito per la presentazione dell'istanza di rescissione di modo che la presenza personale della Zatreanu non poteva consentire di "sanare" la assenza di procura speciale in capo al difensore che doveva essere presente al momento della presentazione dell'istanza (cfr., d'altra parte, sulla impossibilità di una sanatoria "ex post" del difetto di procura speciale secondo il meccanismo evocato dall'art. 182 cod. proc. civ., Cass.
SS.UU., 30.10.2014 n. 47.239, Borrelli).4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende non sussistendo ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 16 giugno 2