Sentenza — n. 28285/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 11/02/2021, rigettava l' istanza di riesame proposta da Mario Squecco contro l' ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno in data 29/01/2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari perchè indagato del reato di cui agli artt. 110, 512 bis c.p. (già art. 12 quinquies comma 1 L. 356/1992) avente ad oggetto la società unipersonale Agenzia Funebre Squecco s.r.l.s. (capo 16 dell' incolpazione provvisoria).2. Ricorre per Cassazione contro la predetta ordinanza l' indagato deducendo, con due motivi fra loro connessi, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della persistenza delle esigenze cautelar; non risultando indicate le ragioni giuridicamente apprezzabili in relazione alla ritenuta sussistenza di una situazione di concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 273 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28285/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SQUECCO MARIO nato a BATTIPAGLIA il 22/06/1975 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell' indagato il quale ha chiesto l' accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 11/02/2021, rigettava l' istanza di riesame proposta da Mario Squecco contro l' ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno in data 29/01/2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari perchè indagato del reato di cui agli artt. 110, 512 bis c.p. (già art. 12 quinquies comma 1 L. 356/1992) avente ad oggetto la società unipersonale Agenzia Funebre Squecco s.r.l.s. (capo 16 dell' incolpazione provvisoria).2. Ricorre per Cassazione contro la predetta ordinanza l' indagato deducendo, con due motivi fra loro connessi, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della persistenza delle esigenze cautelar; non risultando indicate le ragioni giuridicamente apprezzabili in relazione alla ritenuta sussistenza di una situazione di concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati.
3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure formulate. Deve, innanzitutto, premettersi che "l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Cass.
Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698). 3.1. Ciò doverosamente premesso va osservato che l'ordinanza impugnata ha correttamente preso in considerazione, cosi come prescritto dalla prima parte del comma 1, lett. c), dell'art. 274 cod. proc. pen., le specifiche modalità e circostanze del fatto di particolare allarme sociale (e non semplicemente la gravità, pur rilevante, del reato) e la personalità del ricorrente che nel tempo si era reso disponibile favorendo, a pieno titolo, la catena di fittizie intestazioni riferibili al congiunto Squecco Roberto, imprenditore spregiudicato legato al clan camorristico di Giovanni Marandino, come dimostrato dalla costituzione della società Agenzia Funebre Squecco s.r.l.s. subito dopo l' intervenuto sequestro di prevenzione della Funeral Home di Squecco Roberto s.a.s. 3.2.
A fronte di una motivazione congrua e logica, l'imputato nel ricorso che in questa sede ci occupa si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la insussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 8 Giugno 2021 II consigliere estensore II pre dente Lucia carnae