Sentenza — n. 28284/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 11 Febbraio 2021 il Tribunale di Salerno, pronunziando sulla richiesta di riesame presentata da Montefusco Michele avverso l'ordinanza del 29/01/2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari perchè indagato del reato di cui agli artt.110, 512 bis c.p. (già art. 12 quinquies comma 1 L. 356/1992), 416 bis.1 (capo 17 dell' incolpazione provvisoria) nonché del reato di cui agli artt. 110, c.p. 353 e 416 bis.1 c.p. (capo 26) annullava la misura impugnata limitatamente al capo da ultimo indicato, confermando nel resto l' ordinanza genetica.-\2 Il tribunale del riesame riteneva sussistente un grave quadro indiziario a carico del Montefusco il quale aveva fattivamente partecipato all' attività volta alla intestazione fittizia in suo favore della Associazione SOS Soccorso esercente attività di servizio "118" ben consapevole che tale associazione si muoveva sotto la regia occulta di Squecco Roberto, imprenditore legato al clan camorristico di Giovanni Marandino attivo nel monopolizzare il servizio di trasporto infermi erogato in convenzione con l' ASL di Salerno, e ciò nella chiara consapevolezza di evitare procedure ablatorie a carico dello Squecco.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 c.p, art. 273 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28284/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTEFUSCO MICHELE nato a EBOLI il 27/07/1975 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ex art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l' inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11 Febbraio 2021 il Tribunale di Salerno, pronunziando sulla richiesta di riesame presentata da Montefusco Michele avverso l'ordinanza del 29/01/2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari perchè indagato del reato di cui agli artt.110, 512 bis c.p. (già art. 12 quinquies comma 1 L. 356/1992), 416 bis.1 (capo 17 dell' incolpazione provvisoria) nonché del reato di cui agli artt. 110, c.p. 353 e 416 bis.1 c.p. (capo 26) annullava la misura impugnata limitatamente al capo da ultimo indicato, confermando nel resto l' ordinanza genetica.-\2 Il tribunale del riesame riteneva sussistente un grave quadro indiziario a carico del Montefusco il quale aveva fattivamente partecipato all' attività volta alla intestazione fittizia in suo favore della Associazione SOS Soccorso esercente attività di servizio "118" ben consapevole che tale associazione si muoveva sotto la regia occulta di Squecco Roberto, imprenditore legato al clan camorristico di Giovanni Marandino attivo nel monopolizzare il servizio di trasporto infermi erogato in convenzione con l' ASL di Salerno, e ciò nella chiara consapevolezza di evitare procedure ablatorie a carico dello Squecco.
Il Tribunale riteneva, poi, sussistenti le esigenze cautelari ed adeguata la misura della detenzione domiciliare.
2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di intestazione fittizia contestato. Deduce che non sussistevano elementi indiziari idonei a comprovare che il ricorrente avesse chiara consapevolezza della circostanza che con la sua condotta lo stesso intendesse favorire lo Squecco, essendo egli semplicemente un infermiere aÚl oscuro delle vicende riguardanti misure patrimoniali a carico di quest' ultimo; b. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari non risultando indicate le ragioni giuridicamente apprezzabili in relazione alla ritenuta sussistenza di una situazione di concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati.
Evidenzia, in particolare, che difettava la prova di elementi specifici e concreti da cui desumere il pericolo di recidivanza atteso che i fatti risalivano al 2019 e difettava la prova di ulteriori contatti illeciti con gli altri coindagati; c. violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. Rileva, in particolare, che la motivazione adottata sul punto era meramente apodittica e basata su mere congetture.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che con tale motivo di ricorso, articolato in più censure, si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.
Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). 2.1.
In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.
Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama l'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)":
Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731. Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass.
Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). Ed, ancora, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle \(2 massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).
Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro.
Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). 2.2. Osserva la Corte che i giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto da numerosissime intercettazion* il cui contenuto è stato richiamato ed analiticamente vagliato (progr. 25 dell' 8 Ottobre 2019; progr. 52, 56 e 61 del 9 Ottobre 2019). Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate sono state interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 26838901).
Sulla base di tali elementi i giudici, con una ricostruzione in fatto che non è nè carente nè illogica nè contraddittoria, hanno evidenziato che il ricorrente era risultato particolarmente attivo in tutto il percorso di costituzione e funzionamento della Associazione SOS Soccorso, ben consapevole che la stessa si muoveva sotto la regia occulta di Squecco Roberto per riaccaparrarsi le posizioni relative al trasporto infermi di Acropoli e Capaccio, dopo la sospensione del servizio imposta dall' ASL di Salerno ad altra associazione riferibile al predetto, imprenditore spregiudicato legato al clan camorristico di Giovanni Marandino, precisando, altresì, come risultava evidente che il ricorrente fosse ben consapevole del fatto che tale intestazione fittizia era finalizzata ad evitare procedure ablatorie nei confronti di Squecco Roberto.
Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato in questione al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.
Non può, del resto, sottacersi che rispetto alla numerose intercettazione richiamate il ricorrente ha mosso contestazioni totalmente generiche senza confrontarsi in alcun modo con l' articolato tessuto motivazionale, da ciò discendendo la manifesta infondatezza delle censure formulate dal Montefusco in ordine al profilo della gravità indiziaria.
3. Appaiono manifestamente infondati anche i motivi relativi ai requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari nonchè in ordine alla adeguatezza della misura cautelare applicata. 3.1 Sul punto il Tribunale del riesame ha puntualmente evocato in modo specifico, con una motivazione congrua ed adeguata (v. f.
8) e, pertanto, non censurabile in questa sede, gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, logicamente desunti dalle specifiche modalità delle condotte delittuose in questione dettagliatamente richiamate nonché dal permanere di contatti illeciti dell' indagato con Squecco Roberto sino al febbraio 2020. 3.2. Nell'ordinanza impugnata, con motivazione congrua e corretta, sono state anche specificate adeguatamente le ragioni per le quali non era possibile adottare una misura meno afflittiva e che la custodia domestica era l' unica misura per impedire ulteriori contatti con lo Squecco e con altri soggetti con lui collusi.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 8 Giugno 2