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Sentenza — n. 28283/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28283/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28283/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETULLA' MARIO GIUSEPPE nato a SAN PIETRO DI CARIDA' (RC) il 2/07/1947 avverso l'ordinanza del 18.11.2020 del GIP del Tribunale Ordinario di Torino udita la relazione svolta dalla presidente Mirella Cervadoro; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art.23, co.8 d.l. n.137/2020 della PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore avv.Carlo Aiello del foro di Torino il quale ha rilevato come successivamente alla data di deposito del ricorso il Tribunale del Riesame di Torino si è pronunciato sul sequestro preventivo e aveva rilevato il difetto di legittimazione del Valdamini a proporre querela.

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Sentenza — n. 28283/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si è aggiunto altresì che in tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art.263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "Iiirnus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj Feim, Rv. 278994).

Parole chiave

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pena di recesso appropriazione indebita di fondi azione di risarcimento danni da sequestro beni sequestrati restituzione dell'assistenza sociale confisca dei proventi di reato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETULLA' MARIO GIUSEPPE nato a SAN PIETRO DI CARIDA' (RC) il 2/07/1947 avverso l'ordinanza del 18.11.2020 del GIP del Tribunale Ordinario di Torino udita la relazione svolta dalla presidente Mirella Cervadoro; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art.23, co.8 d.l. n.137/2020 della PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore avv.Carlo Aiello del foro di Torino il quale ha rilevato come successivamente alla data di deposito del ricorso il Tribunale del Riesame di Torino si è pronunciato sul sequestro preventivo e aveva rilevato il difetto di legittimazione del Valdamini a proporre querela.

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 18.11.2020, il GIP del Tribunale di Torino rigettava l'istanza di restituzione della somma in contanti di euro 12.040,000, atteso che la somma ebe.le.seisacta ben può derivare dalle condotte illecite del Petullà atteso che l'ipotesi accusatoria ha ad oggetto proprio l'illecita apprensione di ingenti somme di danaro in danno dell'anziana parte offesa, e che allo stato il vincolo risulta giustificato in ragione del breve lasso di tempo trascorso dall'esecuzione del sequestro e che quindi la finalità di ricerca della prova è ancora sussistente e reale.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore del Petullà, il quale rileva la mancanza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato e violazione di legge processuale in relazione all'art.125 comma terzo c.p.p. e all'art.253 comma primo e secondo c.p.p. Una somma di danaro puà essere considerata corpo di reato solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l'attività criminosa, e a riguardo il provvedimento impugnato manca di motivazione. Chiede pertanto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato.

La Corte di cassazione ha chiarito in molteplici occasioni come, in tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate siano deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame (Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489); ne consegue che l'ordinanza del G.i.p. che provvede sull'opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep.( 16/06/2015, Piscopo, Rv. 264059).

Si è aggiunto altresì che in tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art.263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "Iiirnus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj Feim, Rv. 278994).

Il riesame consente infatti all'interessato di chiedere al competente tribunale un nuovo esame sulla legittimità, validità e opportunità del sequestro, anche nel merito, e tende non alla restituzione della cosa, ma alla possibilità di dissequestrare indipendentemente dal soggetto che debba rientrare in possesso delle cose; con la richiesta di restituzione, invece, ciò che deve essere verificato è se sia o meno esaurita la necessità di mantenere il vincolo reale a fini di prova, atteso che, nel caso in cui detta necessità non sussista, il bene deve essere riconsegnato a coloro che ne abbiano diritto, anche prima della sentenza.

Si tratta di una esigenza connessa alla necessità che il sequestro probatorio sia limitato al tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale il vincolo è stato disposto. Nell'ordinanza impugnata, nulla viene detto a riguardo, in quanto il GIP si è limitato a osservare con espressione del tutto tautologica che -allo stato il vincolo risulta giustificato in ragione del breve lasso di tempo trascorso dall'esecuzione del sequestro e che quindi la finalità di ricerca della prova è ancora sussistente e reale -.

L'ordinanza va pertanto annullata e gli atti restituiti al Gip del Tribunale di Torino per nuovo esame, in relazione alla necessità o meno di mantenere il vincolo reale ai fini della prova.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino. Così deliberato, in camera di consiglio il