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Sentenza — n. 28282/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28282/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28282/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 7 Febbraio 2020 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania in data 24 Marzo 2015 (emessa a seguito dell'annullamento, disposto dalla Corte di Cassazione con la pronunzia n. 1277/200, della sentenza di appello nonchè della sentenza del Tribunale di Catania in data 17 novembre 1999, con trasmissione degli atti al primo giudice) in forza della quale Raciti Giuseppe era stato ritenuto responsabile di due episodi di rapina pluriaggravata e condannato alla pena di anni sette di reclusione ed euro 2.500,00 di multa.2.

Regesto Legislator

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art. 192 c.p, art. 507 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28282/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici hanno, poi, chiarito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, che come desumibile dalla nota del 23 Gennaio 2015 della Direzione della casa di reclusione di Augusta (in risposta della richiesta di chiarimenti formulata ex art. 507 cod. proc. pen. ) e dalle stesse affermazioni dell' imputato circa i tempi di percorrenza dal carcere di Augusta rispetto ai luoghi teatro dell' occorso, vi era piena compatibilità fra i tempi della rapina con quelli di percorrenza dal carcere di Augusta ove si trovata in regime di semilibertà all' epoca dei fatti.

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente allegazioni di persecuzione contraddittorie estratto del casellario giudiziale rapporto di polizia commisurazione della pena per rapina legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 192 c.p
b), e) e d) c.p.p, con un unico motivo articolato in più censure, violazione dell' art. 192 c.p.p.
art. 507 cod. proc. pen
I giudici hanno, poi, chiarito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, che come desumibile dalla nota del 23 Gennaio 2015 della Direzione della casa di reclusione di Augusta (in risposta della richiesta di chiarimenti formulata ex art. 507 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia deducendo, ai sensi dell' art. 606 lett.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RACITI GIUSEPPE nato a CATANIA il 11/07/1962 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ex art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7 Febbraio 2020 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania in data 24 Marzo 2015 (emessa a seguito dell'annullamento, disposto dalla Corte di Cassazione con la pronunzia n. 1277/200, della sentenza di appello nonchè della sentenza del Tribunale di Catania in data 17 novembre 1999, con trasmissione degli atti al primo giudice) in forza della quale Raciti Giuseppe era stato ritenuto responsabile di due episodi di rapina pluriaggravata e condannato alla pena di anni sette di reclusione ed euro 2.500,00 di multa.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia deducendo, ai sensi dell' art. 606 lett. b), e) e d) c.p.p, con un unico motivo articolato in più censure, violazione dell' art. 192 c.p.p. nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta affermazione della responsabilità per i reati di rapina contestati ed, inoltre, mancata ammissione di una prova decisiva. Assume che la corte di appello, omettendo di esaminare compiutamente gli specifici motivi di appello, aveva fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato su una sola fotografia e sul riconoscimento operato in modo irrituale, presso la Caserma dei Carabinieri, dai dipendenti della società Poliservice s.r.l. presso la cui sede si erano verificate le rapine i quali si erano limitati ad esprimere "impressioni, sospetti e presunte somiglianze".

Nel richiamare analiticamente alle pagg. 4 e segg. del ricorso le dichiarazioni dei testi Drago Anna, Amorini Francesca, Ciliberto Stefania, Quaceci Sebastiana, Sciuto Gaetano e Pappalardo Guseppina dipendenti della Poliservice che avevano operato il riconoscimento dell' imputato, lamenta che la corte di appello aveva omesso ogni valutazione sulla attendibilità e credibilità dei testi escussi, trascurando di considerare come i dipendenti suindicati escussi come testimoni avevano riferito circostanze logicamente inconciliabili con quanto riportato nei verbale di sommarie informazioni testimoniali.

Rileva, ancora, che la corte territoriale aveva omesso del tutto di considerare la compatibilità delle due rapine, sotto il profilo temporale e considerate le distanze fra i luoghi, con l' orario di uscita dal carcere del Raciti, all' epoca dei fatti detenuto in regime di semilibertà ed erroneamente aveva disatteso la richiesta di accertamento tecnico finalizzato a verificare la distanza fra il carcere e la sede della società ove erano state compiute le rapine e la possibilità di esecuzione delle stesse considerati gli orari di uscita dal carcere, accertamento sicuramente indispensabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tutte le censure dedotte sono manifestamente infondate.

2. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).

Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Occorre, pure, considerare che fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass.

Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

3. Muovendo da tali premesse le censure formulate non colgono in alcun modo nel segno.Nel caso in esame la corte di merito ha disatteso, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto, le medesime censure afferenti la non attendibilità del riconoscimento operato dai suddetti testi. I giudici di merito, nell' analizzare le singole dichiarazioni testimoniali, con riferimento all' individuazione del ricorrente quale autore delle due rapine oggetto di contestazione, hanno precisato, con argomentazioni adeguate e prive di aporie logiche (v. ff. 6-21), come pienamente attendibile dove essere ritenuto il riconoscimento dei testi Drago, Amorini e Cilberto; che, allo stesso modo, era pienamente attendibile il riconoscimento operato dal teste Sciuto - il quale aveva riconosciuto "senza ombra di dubbio" il Raciti dopo avere visionato in caserma una foto tessera dello stesso- ; che pienamente attendibile era anche il riconoscimento del Raciti operato dalla teste Pappalardo in relazione ad una delle rapina.

I giudici di merito hanno pure precisato come, oltre alle dichiarazioni ed alle individuazioni fotografiche e personali numerosi, pregnanti e fra loro convergenti erano gli ulteriori elementi di riscontro emersi a carico dell'imputato idonei a fondare un solido quadro probatorio a suo carico (v. sent. di primo grado ff. 7-10). In particolare hanno richiamato: le dichiarazioni del teste Sciuto secondo cui l' autore della rapina del 22 Agosto 1998 aveva raggiunto la Poliservice a bordo di una autovettura Volvo di colore beige, mezzo del tutto simile a quello nella cui disponibilità il ricorrente era stato trovato; gli esiti della perquisizione effettuata il giorno 22/08/1998 presso l' abitazione del Raciti trovato in possesso di ingenti mazzette di denaro in contanti, sostanzialmente coincidenti, per taglio delle banconote, con le mazzette di denaro oggetto della rapina; la manifestata conoscenza da parte del rapinatore dei luoghi ed i toni assai sprezzanti e minacciosi manifestati elementi questi del tutto compatibili con il fatto che il Raciti era sposato con una ex dipendente della Poliservice che aveva avuto problemi con il proprio datore di lavoro; la falsità dell' alibi offerto dal Raciti, oggetto di ampia disamina.

I giudici hanno, poi, chiarito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, che come desumibile dalla nota del 23 Gennaio 2015 della Direzione della casa di reclusione di Augusta (in risposta della richiesta di chiarimenti formulata ex art. 507 cod. proc. pen. ) e dalle stesse affermazioni dell' imputato circa i tempi di percorrenza dal carcere di Augusta rispetto ai luoghi teatro dell' occorso, vi era piena compatibilità fra i tempi della rapina con quelli di percorrenza dal carcere di Augusta ove si trovata in regime di semilibertà all' epoca dei fatti.

La sentenza si appalesa, poi, immune da censure anche nella parte in cui i giudici di appello hanno disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in ragione della genericità delle allegazioni di parte ricorrente, provvedimento che si pone in linea con l'orientamento circa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado e il carattere eccezionale dell'istituto della rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello (per tutte: Cass., sez. un., 25 marzo 2016, n. 12602, rv. 266820).A fronte della ricostruzione delle condotte delittuose in esame appare di tutta evidenza che la tesi difensiva del ricorrente - il quale da un lato si limita a reiterare profili di inattendibilità del riconoscimento dei testi oggetto di amplissima valutazione da parte dei giudici di merito e per altro verso non si confronta con l'intero compendio emerso a suo carico ovvero suggerisce una diversa lettura di taluni dei dati probatori - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.

Il ricorrente solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come innplausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni nè è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento, dati per conto compiutamente valutati dai giudici di merito.

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur