Sentenza — n. 28281/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 08/06/2020 confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 22/05/2019 in forza della quale Fava Armando è stato riconosciuto colpevole del reato di rapina aggravata e condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 c.p, art. 133 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28281/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Fava Armando ricorre per Cassazione, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi: a. violazione di legge, motivazione omessa o, comunque, illogica e contraddittoria ex art. 606 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAVA ARMANDO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 12/07/1979 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ex art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 08/06/2020 confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 22/05/2019 in forza della quale Fava Armando è stato riconosciuto colpevole del reato di rapina aggravata e condannato alla pena di giustizia.
2. Fava Armando ricorre per Cassazione, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi: a. violazione di legge, motivazione omessa o, comunque, illogica e contraddittoria ex art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. relativamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma. Osserva che non poteva considerarsi quale arma, ai fini del riconoscimento dell'aggravante in questione, la bottiglia utilizzata dall'imputato per spaccare il vetro dell'autovettura ove si trovava la vittima in quanto tale bottiglia, deflagratasi al momento del lancio sul vetro dell'auto, non era stata più nella disponibilità dell'imputato al momento in cui aveva posto in essere l'azione delittuosa ex art. 628 c.p.; b. violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Lamenta che, sul punto, la motivazione era stata basata su mere formule di stile, essendosi i giudici di merito limitati ad un generico richiamo all' insussistenza di elementi positivi da valutare.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Osserva la Corte che i giudici di merito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contradittorie, hanno evidenziato che la bottiglia utilizzata dall'imputato per frantumare il vetro dell'autovettura era ancora nella disponibilità dello stesso nel momento in cui erano state profferite le minacce nei confronti delle vittime e che queste avevano avuto piena consapevolezza di tale circostanza, risultando evidente che l'uso della stessa aveva rafforzato l'efficacia intimidatrice della condotta, con conseguente integrazione dell'aggravante contestata.
A fronte di tale ricostruzione, operata con motivazione immune da vizi logico-giuridici, le contestazioni del ricorso si esauriscono in mere critiche alla conforme valutazione dei giudici di merito, inammissibili in sede di legittimità. 3.2. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo. Occorre rilevare, infine, che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando la gravità della condotta contestata nonché i precedenti penali a carico dello stesso.
La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè anche sul punto la sentenza è immune da censure.4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 2