Sentenza — n. 28279/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando (quanto alla recidiva ed alla pena) la sentenza del GUP del Tribunale di Verona del 14 dicembre 2016, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/1992 per avere attribuito fittiziamente al coimputato Marcandalli Ferdinando, successivamente deceduto, la disponibilità di merce (praline di cioccolato) - proveniente da furti in danno della Lindt e Sprungli s.p.a. ai quali lo stesso ricorrente aveva partecipato - affinché tale merce venisse immessa nel circuito economico, cosa che avveniva per kg. 3.360 di praline, che Marcandalli vendeva ad un supermercato nel novembre del 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512-bis cod.pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 28279/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In ordine al primo motivo, se ne deve rilevare, quanto alla questione relativa all'elemento soggettivo, la non pertinenza rispetto all'oggetto del giudizio, posto che il ricorrente è stato condannato, nei due gradi di merito, per il reato di cui all'art. 12-quinquies L. 356/1992 (oggi art. 512-bis cod.pen.) per avere attribuito fittiziamente a Marcandalli Ferdinando i beni mobili indicati in premessa oggetto di furto affinché li reimmettesse sul mercato economico attraverso la loro vendita, effettivamente realizzatasi in parte.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Zibra Massimo, nato a Milano il 18/06/1959, avverso la sentenza del 29/05/2018 della Corte di Appello di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa all'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, inammissibilità nel resto; sentito il difensore, avv. Giuseppe Giulio Romeo, anche in sostituzione dell'avv. Fabrizio Merluzzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando (quanto alla recidiva ed alla pena) la sentenza del GUP del Tribunale di Verona del 14 dicembre 2016, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/1992 per avere attribuito fittiziamente al coimputato Marcandalli Ferdinando, successivamente deceduto, la disponibilità di merce (praline di cioccolato) - proveniente da furti in danno della Lindt e Sprungli s.p.a. ai quali lo stesso ricorrente aveva partecipato - affinché tale merce venisse immessa nel circuito economico, cosa che avveniva per kg. 3.360 di praline, che Marcandalli vendeva ad un supermercato nel novembre del 2014.
2. Ricorre per cassazione Massimo Zibra, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe omesso ogni valutazione sull'elemento soggettivo del reato, costituito dalla finalità di eludere le misure di prevenzione patrimoniale, peraltro non applicabili al reato di furto. Non sarebbe stata provata neanche la circostanza che il ricorrente avesse conservato la "signoria" sulla merce rubata, ricavata dalla Corte attraverso una non corretta interpretazione del contenuto della conversazione del 25 aprile 2015 n. 110, intercorsa tra l'imputato ed il Marcandalli. Le risultanze processuali individuerebbero, invece, quest'ultimo come soggetto che aveva assunto la veste di "regista" della vicenda ed al quale avrebbe dovuto essere ricondotto il possesso della merce venduta;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte escluso la recidiva e non riconosciuto le circostanze attenuanti generiche senza alcuna argomentazione al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In ordine al primo motivo, se ne deve rilevare, quanto alla questione relativa all'elemento soggettivo, la non pertinenza rispetto all'oggetto del giudizio, posto che il ricorrente è stato condannato, nei due gradi di merito, per il reato di cui all'art. 12-quinquies L. 356/1992 (oggi art. 512-bis cod.pen.) per avere attribuito fittiziamente a Marcandalli Ferdinando i beni mobili indicati in premessa oggetto di furto affinché li reimmettesse sul mercato economico attraverso la loro vendita, effettivamente realizzatasi in parte.
Per il che, il reato è stato ritenuto assistito non dalla finalità di eludere le misure di prevenzione - cui mai si è fatto riferimento nelle sentenze dei precedenti gradi e nella imputazione - ma dalla finalità, prevista dalla norma come alternativa ipotesi, "di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648- bis e 648-ter cod.pen." (nel caso concreto, il delitto di riciclaggio commesso dal Marcandalli Ferdinando ed in relazione al quale questi era stato condannato in primo grado per poi decedere nelle more della sentenza di appello). 1.2.
Il ricorso è del tutto generico con riferimento alla seconda censura - avente, per la verità, priorità logica in quanto relativa all'elemento oggettivo del reato - inerente alla titolarità della merce venduta dal Marcandalli. Essa era pacificamente riconducibile al ricorrente - che ne aveva fittiziamente attribuito la disponibilità al coimputato affinché la rivendesse - tenuto conto non solo del contenuto della conversazione n. 110 richiamata in sentenza, ma anche dalla circostanza, segnalata dalla Corte di Appello, che Zibra Massimo era stato riconosciuto autore del furto della medesima (reato in relazione al quale aveva patteggiato la pena in separato processo) e gli era stata ritrovata documentazione relativa ai conteggi dell'ingente quantitativo di praline di cioccolato da lui stesso sottratte alla Lindt e Sprungli s.p.a., secondo quanto sottolineato dalla sentenza di primo grado (fgg. 27,28) richiamata da quella impugnata ed il cui contenuto si fonde con la motivazione di appello stante la conformità del giudizio di condanna.
Ne consegue che l'interpretazione offerta dalla Corte territoriale della conversazione tra Zibra e Marcandalli del 25.4.2015 - nella quale il primo chiedeva conto e ragione al secondo della gestione della merce rubata - è stata interpretata dai giudici di merito, anche alla luce degli altri dati segnalati, senza incorrere in alcun vizio logico-ricostruttivo. Per il che, va richiamato il principio di diritto secondo cui, in materia di intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi).
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. L'esclusione della recidiva non aveva formato oggetto dei motivi di appello, sicché la questione non può trovare ingresso in questa sede presupponendo accertamenti di merito sottratti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. 2.2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dalla Corte di Appello richiamando le modalità della condotta commessa, caratterizzate da gravità per il loro carattere "strutturato". La motivazione è congrua in relazione ai principi di diritto in materia, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass.
Sez. 2" sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Inoltre, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione della pena, il giudice - così come si è verificato nel caso in esame - può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie la gravità della condotta) che abbia attitudine ad influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rv. 264378;
Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep.2014, Debbiche Elmi, Rv. 258011). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.06.