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Sentenza — n. 28277/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28277/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28277/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Perugia in esito a giudizio abbreviato ed in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Ancona del 22 ottobre del 2018, rideterminava la pena inflitta al ricorrente - in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 avente ad oggetto la detenzione al fine di spaccio di 98 grammi di cocaina - la pena finale di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28277/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Tanveer Hamza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non avendo la Corte giustificato il "sensibile" distanziamento dal nuovo minimo edittale stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23 gennaio del 2019 (depositata l'8 marzo successivo) in anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, limitandosi a richiamare la "rilevanza del reato commesso".

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riduzione della pena adeguamento della pena sanzioni penali infrazioni riguardanti la canapa traffico di cocaina
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Tanveer Hamza, nato in Pakistan il 20/03/1996, avverso la sentenza del 28/02/2020 della Corte di Appello di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Perugia in esito a giudizio abbreviato ed in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Ancona del 22 ottobre del 2018, rideterminava la pena inflitta al ricorrente - in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 avente ad oggetto la detenzione al fine di spaccio di 98 grammi di cocaina - la pena finale di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa.

2. Ricorre per cassazione Tanveer Hamza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non avendo la Corte giustificato il "sensibile" distanziamento dal nuovo minimo edittale stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23 gennaio del 2019 (depositata l'8 marzo successivo) in anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, limitandosi a richiamare la "rilevanza del reato commesso".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Deve ricordarsi il principio di diritto secondo cui, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Nel caso in esame, a fronte di una pena edittale prevista da sei a venti anni di reclusione e da 26.000 a 260.000 euro di multa, la Corte di Appello ha ritenuto congruo, in relazione alla rilevanza (e dunque gravità) del reato commesso, espressamente richiamata, una sanzione base di poco superiore al minimo edittale in quanto pari ad anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 30.000 di multa, poi ridotta di un terzo per il rito abbreviato.

Ne consegue che la statuizione è priva di vizi rilevabili in questa sede ed aderente ai principi di diritto fissati in materia. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.06.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Matilde Cammino