Sentenza — n. 28276/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, riformando la sentenza assolutoria emessa dal GUP del Tribunale di Noia il 24 novembre del 2015, riteneva il ricorrente responsabile dei reati di usura aggravata di cui ai capi A) e B) della imputazione e del reato di violenza privata di cui al capo C) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 644, comma clmny, n. 2 cod.pen., ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 8000 di multa ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Carbone Giovanni, da liquidarsi in separata sede assegnando alla stessa una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 10.000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 521 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 28276/2021 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge per non avere la Corte specificato nel dispositivo di sentenza che la pena finale era già calcolata come ridotta di un terzo per il rito abbreviato. In ogni caso, se ne censura la determinazione. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Caliendo Giovanni, nato a Palma Campania il 22/06/1947, avverso la sentenza del 07/12/2020 della Corte di Appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile Carbone Giovanni, avv. Gianfranco Mallardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese; sentito il difensore, avv. Angelo Bianco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, riformando la sentenza assolutoria emessa dal GUP del Tribunale di Noia il 24 novembre del 2015, riteneva il ricorrente responsabile dei reati di usura aggravata di cui ai capi A) e B) della imputazione e del reato di violenza privata di cui al capo C) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 644, comma clmny, n. 2 cod.pen., ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 8000 di multa ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Carbone Giovanni, da liquidarsi in separata sede assegnando alla stessa una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 10.000.
2. Secondo le imputazioni e la sentenza impugnata, il ricorrente aveva elargito alla parte civile un primo prestito nel 2009 di euro 25.000 pretendendo un interesse mensile del 10% (capo A). Un secondo prestito era stato effettuato nel 2011 per euro 20.000 con identica pattuizione di interessi usurari al 10% mensile (capo B). Il 2 novembre del 2014, dopo aver subito una perquisizione il giorno precedente, l'imputato aveva preteso, mediante minaccia, che il debitore gli rilasciasse una dichiarazione scritta nella quale si affermava, non conformemente al vero, che il credito era stato soltanto uno ed erano stati pattuiti interessi usurari al 10% annuo e non mensile, secondo quanto poi dichiarato anche dal ricorrente durante il processo (capo C, reato di violenza privata).
2. Ricorre per cassazione Caliendo Giovanni, deducendo:
1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello, ribaltando il giudizio assolutorio di primo grado, avrebbe erroneamente attribuito credibilità alle dichiarazioni della persona offesa Carbone Giovanni, senza tenere conto dell'interesse di costui all'esito del giudizio ed anche a vedersi riconoscere il ruolo di vittima di usura per paralizzare il pagamento di un mutuo bancario di 200 mila euro al quale non aveva mai fatto riferimento con le sue dichiarazioni, nonché delle profonde contraddizioni insite nel racconto, avendo offerto diverse versioni dei fatti, una prima volta in sede di sommarie informazioni testimoniali rese il 7 novembre del 2014, una seconda volta 1'11 novembre 2014 e poi nel giudizio di appello il 14 ottobre 2019.
La difesa si duole della circostanza che la persona offesa, sentita in tale ultima sede, aveva prodotto le matrici di cinque assegni circolari emessi in favore del ricorrente, assegni ai quali ella non aveva mai fatto riferimento in fase di indagini e nel prosieguo e dei quali non si avrebbe dimostrazione dell'incasso da parte dell'imputato (precisazione contenuta a fg.15 del ricorso). A) Quanto al primo prestito, il ricorrente evidenzia i contrasti tra le prime dichiarazioni del 7 novembre 2014 e quelle dell'Il novembre 2014, a proposito della elargizione di due prestiti da parte dell'imputato e della pattuizione di interessi usurari nella misura del 10% mensile, circostanze affermate solo nella seconda occasione, in quanto la prima volta la persona offesa aveva fatto riferimento ad un unico prestito di euro 15.000 ed alla pattuizione di interessi non usurari, nella misura del 10% annuo e non mensile.
In nessuna delle due dichiarazioni, contrariamente a quanto avverrà nel giudizio di appello con la terza dichiarazione, Carbone Giovanni aveva fatto riferimento ai cinque assegni circolari oggetto della produzione in appello, precisando, il 14 novembre 2014, di aver consegnato alla persona offesa due assegni circolari di euro 10.000 ciascuno. Il ricorrente rileva che le modalità delle operazioni ritenute usurarie sarebbero diverse da quelle indicate nei capi di imputazione e la differenza non sarebbe lieve, come sostenuto dalla Corte a proposito del numero degli assegni circolari e del loro importoyma tale da integrare un fatto nuovo e, quindi, la nullità inerente alla mancata correlazione tra accusa e sentenza, ex artt. 521-522 cod. proc. pen., anche tenuto conto del fatto che la difesa non aveva avuto modo di confrontarsi con tale elemento nuovo acquisito solo in appello benché nella disponibilità della vittima fin dall'inizio delle indagini.
B) Quanto al secondo prestito, il ricorrente individua le contraddizioni tra la versione resa dalla persona offesa il 7 e 1'11 novembre del 2014 e quella resa al dibattimento, a proposito del numero delle cambiali rilasciate e del calcolo degli interessi. Anche in questo caso, le variazioni dichiarative individuerebbero un fatto diverso da come indicato in imputazione e la violazione della regola di cui all'art. 521 cod. proc. pen.. C) In ordine al reato di violenza privata di cui al capo C), il ricorrente sottolinea che,nelle sommarie informazioni testimoniali rese in fase di indagini, la persona offesa non aveva mai sostenuto di aver subito minacce da parte del ricorrente, circostanza affermata solo nell'esame reso nel giudizio di appello.
D) Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno della vittima, non avendo la Corte tenuto conto dei redditi, dei movimenti di conto corrente e delle possidenze immobiliari della medesima;
2) vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
3) violazione di legge per non avere la Corte specificato nel dispositivo di sentenza che la pena finale era già calcolata come ridotta di un terzo per il rito abbreviato. In ogni caso, se ne censura la determinazione. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. In ordine al primo, articolato motivo, la sua infondatezza deriva dalle considerazioni che seguono. 1.1. La sentenza impugnata, ribaltando il giudizio assolutorio di primo grado, ha condannato il ricorrente ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa Carbone Giovanni, sottoposta ad esame nel giudizio di appello. In linea di principio, deve ricordarsi che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (da ultimo, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv, 278609).
La valutazione della Corte di merito è priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. In primo luogo, la Corte ha chiarito il motivo per il quale Carbone Giovanni avesse reso, il 7 novembre del 2011, dichiarazioni non veritiere prive di accuse nei confronti del ricorrente. La persona offesa non aveva denunciato l'imputato e si era visto chiamare dalla polizia giudiziaria per rendere dichiarazioni nei suoi confronti dopo che altro soggetto lo aveva accusato di altri fatti di usura. La vittima spiegherà, nel suo esame reso nel giudizio di appello, che aveva paura dell'imputato, il quale era soggetto aduso alle minacce e che si era recato a casa sua qualche giorno prima per fargli stilare una dichiarazione con la quale il Carbone affermava che l'interesse usurario convenuto era del 10% annuo (e non mensile, particolare decisivo che la vittima aveva puntualizzato solo I'll novembre del 2014, nella seconda occasione dichiarativa).
La mancata denuncia della vittima da parte dell'imputato e l'iniziale reticenza ad accusare il ricorrente sono servite alla Corte di merito per giustificare ragionevolmente la mancanza di astio o di interesse personale, il che consente di superare la diversa prospettazione difensiva. La Corte ha ritenuto credibile anche la circostanza che il Carbone si fosse risolto a ritrattare la prima dichiarazione perché incoraggiato da un appartenente alla polizia giudiziaria con il quale effettivamente egli si era relazionato e che aveva seguito le indagini.Inoltre, la Corte ha giudicato credibili le affermazioni del Carbone in quanto, in esito a perquisizione, al ricorrente erano state ritrovate quattro cambiali di euro 5000 ciascuna.
La prova della esistenza di un rapporto di credito/debito tra imputato e persona offesa non è oggetto di contestazione. E' in contestazione la pattuizione di interessi usurari. La Corte di Appello ha, sul punto, offerto una motivazione convincente ed idonea a superare le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, anche in forza di un nuovo documento acquisito agli atti del processo di appello, costituito dalle matrici di cinque assegni circolari per un importo complessivo di 17.500 euro che la persona offesa aveva dichiarato essere afferenti al primo debito di euro 20.000 ottenuto dal ricorrente nel 2009.
Tali matrici di assegni non erano a disposizione del GUP in quanto prodotti dalla persona offesa al processo di appello ed acquisiti dalla Corte. Dal verbale riassuntivo dell'udienza di appello, relativo all'esame della persona offesa, risulta che la difesa non si era opposta all'acquisizione dell'estratto del conto corrente della vittima, documentando a sua volta che le matrici erano riferibili alla Banca Cariparnna-Credit Agricol, come da produzione difensiva allegata al ricorso. Il ricorrente, pertanto, non può lamentarsi di non aver preso cognizione di questo documento nuovo e di non aver potuto articolare su di esso le sue difese.
Dalle matrici degli assegni e dall'estratto del conto corrente della persona offesa la Corte ha tratto l'indicazione secondo cui gli assegni erano stati emessi dal Carbone in favore dell'imputato ed erano stati addebitati sul conto corrente della vittima 1'8 marzo del 2010 (fg. 7 della sentenza impugnata). Della esistenza di tali titoli, evidentemente afferenti ad un debito maturato in precedenza (nel 2009 secondo il racconto della vittima) il ricorrente non aveva mai riferito nel corso del suo interrogatorio, nel quale non aveva fatto cenno della esistenza di questo pregresso rapporto di credito/debito con la vittima, sganciato da quello al quale egli stesso ha collegato le cambiali ritrovategli, una delle quali, infatti, secondo quanto emerge dal primo verbale di sit del 7.11.2014 allegato al ricorso per dedurre il vizio di travisamento della prova dichiarativa, recava una marca da bollo del 2012.
Invece, la persona offesa aveva descritto questo primo prestito, rimarcandone fin dalle dichiarazioni dell'11.11.2014 la natura usuraria, sia pure indicando la dazione di assegni per importo diverso. Tale discrasia è stata superata dalla Corte con motivazione ragionevole, posto che, tenuto conto della quantità e della durata di rapporti del genere descritto tra le parti, il Carbone poteva avere inizialmente avuto un cattivo ricordo successivamente colmato in termini oggettivi dalla produzione delle matrici degli assegni, ottenute dopo un migliore controllo recandosi in banca (fg. 6 della sentenza impugnata).
Per il che, tale circostanza non solo supera le perplessità del primo giudice sulla esistenza del primo credito, nna intacca anche la versione difensiva nella parte in cui non si era fatto alcun accenno a tale prima dazione di danaro alla vittima, invece riscontrata, come la seconda, da oggettivi dati documentali ed oggetto di contestazione accusatoria fin dall'inizio delle indagini e nel capo di imputazione. La Corte non ha rilevato, altresì, particolari e decisive contraddizioni tra quanto riferito dalla persona offesa 1'11.11.2014 e quanto oggetto del suo esame nel processo di appello (fg. 5 della sentenza impugnata), circostanza della quale in questa sede, al fine di superare il dedotto vizio di travisamento della prova, è stata verificata la conformità a quanto sostenuto nella sentenza impugnata.
A proposito del secondo debito, il ricorrente, a fg. 12 del ricorso, torna a segnalare non le seconde ma le prime dichiarazioni della persona offesa (quelle del 7.11.2014), rilievo superato dalla ricostruzione effettuata dalla Corte di Appello in ordine alla causale che aveva spinto la vittima a ritrattare quelle prime dichiarazioni prive di accuse nei confronti dell'imputato sotto il profilo della pattuizione di interessi usurari. Nel che, la lineare e logica conclusione della Corte territoriale in ordine alla attendibilità della persona offesa, priva di vizi rilevabili in questa sede ed idonea a supportare il giudizio di condanna del ricorrente. 1.2.
L'imputato si duole, altresì, del fatto che, a suo dire, le dichiarazioni della persona offesa - anche tenuto conto della produzione delle matrici degli assegni - avrebbero focalizzato fatti nuovi rispetto a quelli descritti nei capi di imputazione A) e B), per questo eccependo la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza. In termini di principio, deve essere ribadito l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36551 del 2010, secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in nnodo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
Le successive conformi sentenze della Corte di legittimità focalizzano l'attenzione, in ogni circostanza, sull'accertamento in ordine alla possibilità di difesa dell'imputato durante il processo rispetto alle modifiche intervenute. Orbene, la questione è infondata avendo la Corte correttamente sostenuto che la persona offesa non aveva mutato versione tra la dichiarazione resa 1'11.11.2014 e quella del 2019 resa nel giudizio di appello. Si è già detto del fatto che il ricorrente non può dolersi della acquisizione dei documenti nel processo di secondo grado.
D'altra parte, delle originarie imputazioni non sono per nulla mutati, nel giudizio di merito, i termini oggettivi di riferimento, relativi: - alla individuazione della entità dei due prestiti; - al periodo di riferimento; - alla pattuizione di interessi usurari nella misura del 10% mensile; - alla individuazione dei contraenti. Ne consegue che le eventuali discrasieitra quanto contestato e quanto emerso al processo, non hanno costituito una modificazione essenziale dei termini dell'accusa e sono state correttamente ritenute dalla Corte partenopea poco influenti ai fini del giudizio di colpevolezza. 1.3.
E' infondata anche la censura inerente al reato di violenza privata di cui al capo C), avendo la persona offesa, addirittura fin dalle prime dichiarazioni del 7.11.2014, affermato che il ricorrente gli aveva imposto — con le minacce poi meglio precisate nel processo di appello — di sottoscrivere una dichiarazione attraverso la quale egli riconosceva di aver pattuito un interesse non usurario (del 10% annuo). Anche su tale segmento delle dichiarazioni della vittima, la Corte di appello ha offerto ragionevole motivazione, ricostruendo cronologicamente il fatto siccome verificatosi il 2 novembre del 2014, il giorno successivo alla perquisizione a casa del ricorrente, così colmando il dubbio del primo giudice sulla circostanza che tale dichiarazione scritta non fosse stata ritrovata in esito a tale atto investigativo.
Inoltre, proprio in quanto verificatosi il giorno dopo rispetto alla perquisizione subita dall'imputato, il fatto trova anche la sua ragion d'essere sotto il profilo logico, come segnalato dalla Corte, avendo il ricorrente tentato di precostituirsi una giustificazione lecita rispetto al ritrovamento delle quattro cambiali riconducibili al secondo credito elargito al Carbone. 1.4. Una volta attribuita credibilità alla persona offesa, attraverso quel giudizio privo di vizi che si è analizzato, la Corte ha ritenuto veritiero l'assunto secondo il quale la pattuizione di interessi era avvenuta nella misura del 10% mensile.Una misura che, in punto di diritto, consente di ritenere, con superamento di ogni altra obiezione difensiva, che la persona offesa versasse in stato di bisogno e che tale stato fosse noto al ricorrente, così come ha sostenuto la Corte territoriale.
In proposito, si richiama il principio di diritto — richiamato anche dalla sentenza di questa Corte citata nei motivi nuovi (la n. 27427 del 2020 non nnassimata) - secondo cui lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurari anche pari al 7,2% mensile e all'86% su base annua) (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064).
Nel caso in esame, gli interessi richiesti dal ricorrente alla vittima ammontavano al 120% annuo. Tanto supera ed assorbe ogni altra argomentazione difensiva anche in relazione al contenuto dei motivi nuovi.
2. E' del pari infondato il secondo motivo. Nel negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e nel determinare la pena, la Corte ha escluso la presenza di elementi a favore dell'imputato, rimarcando le gravi modalità della condotta per "l'entità elevata degli interessi, la sottomissione psicologica della persona offesa", la durata della vicenda. La motivazione, nel suo complesso, è congrua in relazione alle regole giuridiche poste dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi rammentare che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass.
Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 8 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).
3. Anche il terzo motivo è infondato, dal momento che la Corte di merito ha esplicitato in motivazione tutto il calcolo che l'ha condotta ad infliggere la pena finale, ritenuta equa per le ragioni dette esaminando il precedente motivo, di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 8000 di multa, effettivamente corrispondente a quanto indicato in dispositivo. Nella determinazione della sanzione, la Corte ha tenuto conto della diminuzione per il rito abbreviato, esplicitata in motivazione attraverso un calcolo corrispondente alle indicazioni contenute nel dispositivo, necessariamente più sintetiche. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel present