Sentenza — n. 28272/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACIARROCCHI Maurilio, nato il 18/03/1955 a Ripatransone 2) PALLOTTINI Roberto, nato il 22/02/1979 a S. Benedetto del Tronto avverso la sentenza emessa il 19/06/2017 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 712 cod. pen; Sentenza — n. 28272/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita il rigetto di entrambi i ricorsi per l'infondatezza delle doglianze proposte.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di:
1) CIARROCCHI Maurilio, nato il 18/03/1955 a Ripatransone 2) PALLOTTINI Roberto, nato il 22/02/1979 a S. Benedetto del Tronto avverso la sentenza emessa il 19/06/2017 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/06/2017, la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa in data 05/11/2015 dal Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale CIARROCCHI Maurilio e PALLOTTINI Roberto erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati di ricettazione loro rispettivamente ascritti ai capi A) e B) della rubrica.
2. Ricorre per cassazione il CIARROCCHI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si lamenta la mancata valutazione della posizione del ricorrente, nemmeno citato a differenza del PALLOTTINI; si censura in particolare il mancato esame della tesi difensiva secondo cui il CIARROCCHI era da anni dedito alla riparazione "in nero" di mezzi agricoli, e teneva in vista l'attrezzo sequestrato dai Carabinieri. Si censura altresì lo stravolgimento del regime probatorio, e della stessa presunzione di innocenza.
3. Ricorre per cassazione il PALLOTTINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'eccezione formulata in appello in ordine alla notifica, al ricorrente, dell'avviso di fissazione di udienza corredato da avvertimenti relativi al giudizio contumaciale, all'applicazione delle norme di cui alla legge n. 67 del 2014 e al fatto che il ricorrente sarebbe stato giudicato secondo le norme sull'assenza. Il difensore lamenta il mancato apprezzamento dell'eccezione di nullità tempestivamente proposta per la lesione dei diritti di intervento dell'imputato, causati dalla contraddittorietà delle informazioni, che la Corte aveva disatteso con una motivazione apparente che faceva riferimento alla presenza degli "avvisi di legge". 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla richiesta riqualificazione della fattispecie in tentato acquisto. Si lamenta il totale silenzio della Corte d'Appello sul punto.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita il rigetto di entrambi i ricorsi per l'infondatezza delle doglianze proposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Iniziando dalla posizione del CIARROCCHI, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha espressamente condiviso le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, espressamente richiamate, sia quanto alla provenienza delittuosa dell'attrezzo agricolo trovato nella sua disponibilità (provento di furto in danno della Provincia e riconosciuto dagli addetti per via di particolari riparazioni "di fortuna" da loro effettuate), sia in ordine alla mancata esposizione di circostanze idonee a dimostrare una legittima disponibilità dell'oggetto e alla mancata indicazione delle modalità di ricezione e, nel caso, della persona da cui l'aveva ricevuta (cfr. pag. 5 della sentenza).
Tali valutazioni, del tutto in linea con quelle del primo giudice (con conseguente configurabilità di una "doppia conforme, e della possibilità di valutare in modo congiunto le motivazioni delle due sentenze:cfr. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), non sono in alcun modo inficiate dal mancato richiamo, anche nella sentenza d'appello, al fatto che il CIARROCCHI effettua riparazioni "in nero": l'inadeguatezza di tale spiegazione, in assenza di più puntuali indicazioni in ordine al soggetto che avrebbe consegnato l'attrezzo per la riparazione, è stata evidentemente condivisa anche dalla Corte territoriale.
Né possono essere condivise le ulteriori doglianze formulate a tale specifico riguardo, dal momento che la decisione risulta pienamente conforme al costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713, la quale ha precisato, in motivazione, che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa) 3.
Anche il ricorso del PALLOTTINI è manifestamente infondato. 3.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, viene in rilievo l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui «non è viziato da nullità il decreto di citazione per il giudizio d'appello che rechi un duplice avvertimento in ordine alle conseguenze della mancata comparizione dell'imputato, richiamando sia la disciplina in tema di contumacia, sia quella, alternativa, dell'assenza, non ridondando tale ambiguità in pregiudizio dei diritti difensivi, trattandosi di ammonimento a contenuto meramente informativo destinato esclusivamente all'imputato, divenuto irrilevante in seguito all'abolizione dei ricorso personale per cassazione da parte di quest'ultimo per effetto dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103» (Sez. 5, n. 40427 del 20/06/2019, Ezzaari, Rv. 277123).
Risulta poi in ogni caso assorbente il rilievo per cui gli avvisi in questione sono finalizzati ad assicurare la piena fruizione dei diritti di difesa, nella specie compiutamente esercitati. 3.2. Con riferimento alla residua censura, va evidenziato che la Corte territoriale ha espressamente disatteso sia l'assunto del PALLOTTINI di aver ricevuto dei pezzi di ricambio da tale "Gabriele" (per l'assoluta genericità di tale indicazione e la totale mancanza di documentazione a supporto), sia l'ulteriore affermazione del ricorrente, secondo cui il trattore oggetto di imputazione era stato da lui acquistato legalmente alcuni anni prima (sul punto, sono state valorizzate sia la diversità delle caratteristiche strutturali del mezzo, accertate dai Carabinieri, sia la recente abrasione del numero di telaio del mezzo, peraltro anch'esso riconosciuto dai dipendenti della Provincia: cfr. pagg. 5 e 8 della sentenza impugnata).
Nel ritenere prive di plausibilità le affermazioni con cui il PALLOTTINI ha inteso sostenere la legittimità del possesso del trattore e dei suoi componenti, la Corte d'Appello ha, all'evidenza, implicitamente disatteso la richiesta subordinata di ricondurre la vicenda nella più lieve fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., la cui configurabilità postula una plausibile ricostruzione - qui del tutto insussistente - delle circostanze in cui l'agente, senza prima accertarne la legittima provenienza, si sia determinato ad acquistare un bene nonostante la presenza di ragioni di sospetto (cfr. sul punto Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105, secondo la quale «il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata»).
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 giugno 2021 Il