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Sentenza — n. 28270/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28270/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28270/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza in data 15 Maggio 2018, dichiarava Perdichizzi Angelina e Cipriano Pippo Franco responsabili del reato, loro in concorso ascritto, di appropriazione indebita della somma di euro 70.678,51 proveniente dall' asse ereditario in danno dell' erede legittimo Cipriano Antonio e li condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede civile, in favore della parte civile Cipriano Antonio. Il giudice di primo grado riteneva comprovato, sulla scorta di quanto riferito dal teste Cipriano Antonio nonché dal teste Romeo Roberto e valutata la documentazione versata in atti, che gli imputati si erano materialmente appropriati di somme contenute in depositi bancari e buoni postali di proprietà del de cuius Cipriano Giuseppe ed in danno del coerede Cipriano Antonio.

Regesto Legislator

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art. 649 c.p; Sentenza — n. 28270/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Muovendo da tali premesse le censure proposte appaiono in parte infondate ed in parte aspecifiche ovvero manifestamente infondate.La corte di merito, con motivazione logica e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, confrontandosi con le argomentazioni delle sentenza di primo grado richiamate ed adeguatamente confutate, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva fatta propria dal primo giudice ritenendo che non vi fosse prova dei contestati prelevamenti illeciti, che la Perdichizzi andava assolta, comunque, operando la causa di non punibilità di cui all' art. 649 c.p. e che, in ogni caso, non vi era prova alcuna del coinvolgimento di Cipriano Pippo Franco.

Parole chiave

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prova dell'indigenza appropriazione indebita di fondi prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria sostegno finanziario indigenza finanziaria attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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art. 649 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CIPRIANO ANTONIO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 08/03/1956 nel procedimento a carico di: PERDICHIZZI ANGELINA nato a CASTROREALE il 28/04/1926 CIPRIANO PIPPO FRANCO nato a CASTROREALE il 12/01/1959 avverso la sentenza del 22/05/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ex art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso per l' annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; esaminate le conclusioni scritte ai sensi della citata norma del legale del ricorrente, Avvocato TOMMASO CALDERONE, il quale ha concluso chiedendo l' accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza in data 15 Maggio 2018, dichiarava Perdichizzi Angelina e Cipriano Pippo Franco responsabili del reato, loro in concorso ascritto, di appropriazione indebita della somma di euro 70.678,51 proveniente dall' asse ereditario in danno dell' erede legittimo Cipriano Antonio e li condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede civile, in favore della parte civile Cipriano Antonio. Il giudice di primo grado riteneva comprovato, sulla scorta di quanto riferito dal teste Cipriano Antonio nonché dal teste Romeo Roberto e valutata la documentazione versata in atti, che gli imputati si erano materialmente appropriati di somme contenute in depositi bancari e buoni postali di proprietà del de cuius Cipriano Giuseppe ed in danno del coerede Cipriano Antonio.

Osservava, quanto alla responsabilità di Cipriano Pippo Franco/ che non era "verosimile che dette operazioni sono state compiute solo dalla Perichizzi data la sua età, l' impossibilità di raggiungere i diversi uffici ove sono state compiute le operazioni e la complessità della operazioni finanziarie compiute". 1.2. A seguito dell' appello di Perdichizzi Angelina e Cipriano Pippo Franco la Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 22 Maggio 2019, assolveva entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste. La corte territoriale rilevava, in particolare, che: quanto all' importo di euro 18.306,57 trattavasi di somme prelevate da un conto corrente cointestato ai coniugi Cipriano-Perdichizzi sul quale erano confluiti ratei pensionistici di pertinenza della stessa; per quanto concerneva i prelievi del libretto postale n. 19651073 di euro 27.856,16 non vi era prova che trattavasi di libretto riconducibile al de cuius; relativamente alla contestata appropriazione dei buoni postali non vi era prova di chi aveva incassato le somme relative, chiarendo che la Perdichizzi non poteva rispondere di appropriazione indebita in danno del figlio ex art. 649 c.p. Precisava che non vi era, in ogni caso, elemento alcuno per ricondurre le condotte in questione, sia pure a titolo di concorso, a Cipriano Pippo Franco e che la tesi propugnata dalla parte civile secondo cui quest' ultimo avrebbe accompagnato la madre per i prelievi delle somma in contestazione in quanto sprovvista di patente di guida e incapace di compiere operazioni finanziarie così complesse era, in ogni caso, sfornita di prova.

2. Cipriano Antonio, a mezzo difensore di fiducia e procuratore speciale, ha impugnato, ai soli effetti civili, la suddetta sentenza. 2.1. Con un unico motivo, articolato in più censure, ha lamentato che la corte territoriale, senza valutare adeguatamente tutte le prove offerte e correttamente esaminate dal giudice di primo grado, aveva escluso la responsabilità degli imputati, non considerando che tutte le operazioni in questione erano state effettuate dopo la morte del de cuius; che la Perdichizzi, persona non autosufficiente e sfornita di pante di guida, non poteva avere effettuato da sola tali operazioni e che non avendo la stessa alcun interesse a prelevare le somme in questione, l' unico soggetto che aveva interesse alla vicenda non poteva che essere Cipriano Pippo Franco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate.

2. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice dì legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. 2.1.

Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

3. Muovendo da tali premesse le censure proposte appaiono in parte infondate ed in parte aspecifiche ovvero manifestamente infondate.La corte di merito, con motivazione logica e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, confrontandosi con le argomentazioni delle sentenza di primo grado richiamate ed adeguatamente confutate, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva fatta propria dal primo giudice ritenendo che non vi fosse prova dei contestati prelevamenti illeciti, che la Perdichizzi andava assolta, comunque, operando la causa di non punibilità di cui all' art. 649 c.p. e che, in ogni caso, non vi era prova alcuna del coinvolgimento di Cipriano Pippo Franco.

La corte di appello, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche ne contraddittorie, nel ribaltare il verdetto condannatorio di primo grado basato un ragionamento meramente congetturale, ha precisato, quanto alla specifica posizione di quest' ultimo, che non vi era, in ogni caso, elemento alcuno per ricondurre le condotte in questione, sia pure a titolo di concorso, a Cipriano Pippo Franco e che la tesi propugnata dalla parte civile secondo cui quest' ultimo avrebbe accompagnato la madre per i prelievi delle somma in contestazione in quanto sprovvista di patente di guida e incapace di compiere operazioni finanziarie così complesse era totalmente sfornita di prova. 3.1.

Ciò evidenziato va, in primo luogo, precisato che il ricorrente, sebbene formalmente ha chiesto l' annullamento della sentenza con riferimento alla posizione di entrambi gli imputati, non ha censurato la statuizione della sentenza di appello ove è stata rilevata l' operatività della causa di non punibilità della Perdichizzi ex art. 649 c.p. Orbene in proposito deve rilevarsi che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, Sentenza n. 2754 del 06/12/2017 Cc. (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448 - 01.

Venendo, quindi, a questo punto in discussione solamente la posizione di Cipriano Pippo Franco occorre rilevare che appare privo di fondamento l' assunto della ricorrente parte civile la quale, nel censurare la sentenza impugnata, deduce la sussistenza di evidenti profili di illiceità della condotta del predetto senza, tuttavia, individuare i dati certi ed oggettivi idonei a fondare la sua responsabilità ed ad incrinare il ragionamento dei giudici territoriali - con la precisazione che tali dati non sono stati in alcun modo indicati nella sentenza di primo grado la quale, sul punto, ha operato una ricostruzione in termini meramente congetturali come sopra evidenziato - e si limita a richiamare, unicamente, l' esclusivo interesse alla vicenda appropriativa de qua da parte del suddetto imputato a fronte di condotte materiale poste in essere dalla madre o per lo più da soggetti non identificati, come chiarito dai giudici territoriali.

Invero, a fronte della ricostruzione della corte di appello la quale ha rilevato che con riferimento alla quasi totalità delle operazioni non vi era prova certa nè che si trattava di denaro del de cuius nè del soggetto che si era in concreto appropriato del denaro di Cipriano Giuseppe, le censure formulate non sono dirette a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolvono nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dalllart. 606 cod. proc. pen.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,