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Sentenza — n. 28269/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal, annulling exclusion of non-punishment for minor offense due to Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28269/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Mamadou Sall's appeal against the Reggio Calabria Court of Appeal's decision. The appellant argued for the application of Article 131 bis of the Penal Code, which grants non-punishment for minor offenses, citing a recent Constitutional Court ruling declaring that article unconstitutional for certain crimes. The Court agreed that the new Constitutional interpretation required the non-punishment cause to apply to the case of receiving counterfeit goods, thus annulling the lower court's exclusion of this defense while dismissing generic procedural and substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 3 Cost.: The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality of Article 131 bis of the Penal Code necessitates its application to crimes where a mitigating circumstance of particular minor offense is recognized, requiring the annulment of judgments excluding this non-punishment cause.

Parole chiave

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non-punishment minor offense Constitutional Court ruling receiving counterfeit goods partial annulment appeal Article 131 bis penal code contraffazione di merci falsa testimonianza false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Rileva che poiché con tale pronunzia la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art.
Art. 3 Cost.
pen., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, anche nell'ipotesi attenuata.
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett.
Art. 648 cpv c.p.
Va osservato che l' imputato è stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di cui all' art. 648 cpv c.p. e i giudici di appello hanno disatteso la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 474 c.p.
Per ragioni di ordine logico deve, quindi, essere esaminato il terzo motivo di impugnazione con il quale l' imputato si è doluto della mancata assoluzione quanto al reato di ricettazione avendo egli concorso nel reato presupposto ex art. 474 c.p. 3.1.
Art. 116 commi 1 e 13 D.Lgs 30/04/1992
L. 67/2014
15 bis della L. 67/2014, l' imputato doveva essere dichiarato contumace anche in grado di appello ed allo stesso doveva essere notificato l' estratto contumaciale, come peraltro avvenuto in primo grado, adempimento non posto in essere, con conseguente nullità della sentenza; b.
art. 131 bis c.p
Rileva che poiché con tale pronunzia la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art.
art. 474 c.p
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 14/11/2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri in data 14/02/2013 dichiarava non doversi procedere dei confronti di Mamadou Sali in ordine al reato di cui all' art. 474 c.p.
art. 185 cod. proc. pen
E' stato, invero, condivisibilnnente affermato che quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 156/2020
Deve, tuttavia, evidenziarsi che, come rilevato dalla difesa, nelle more con sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020 pubblicata il 21 luglio 2020 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
Corte di Appello di Reggio Calabria, sentenza 14/11/2019
Tribunale di Locri, sentenza 14/02/2013
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAMADOU SALL nato il 10/11/1980 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ex art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, limitatamente all'istituto sub art. 131 bis c.p., con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto; esaminate le conclusioni scritte ai sensi della citata norma del legale dell' imputato, Avvocato ROBERTO FABBRI, il quale ha concluso chiedendo l' accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 14/11/2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri in data 14/02/2013 dichiarava non doversi procedere dei confronti di Mamadou Sali in ordine al reato di cui all' art. 474 c.p. perché estinto per prescrizione nonché in ordine al fatto di cui al capo b) (art.116 commi 1 e 13 D.Lgs 30/04/1992) perché non più previsto dalla legge come reato; confermava l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui all' art. 648 cpv c.p. contestato, rideterminando il trattamento sanzionatorio.2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione Mamadou Sall, a mezzo difensore di fiducia, formulando tre motivi: a. nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett.

c) cod. proc. pen. stante la mancata notifica dell' estratto contumaciale all' imputato, erroneamente dichiarato "assente". Assume che, ai sensi dell' art. 15 bis della L. 67/2014, l' imputato doveva essere dichiarato contumace anche in grado di appello ed allo stesso doveva essere notificato l' estratto contumaciale, come peraltro avvenuto in primo grado, adempimento non posto in essere, con conseguente nullità della sentenza; b. violazione di legge in relazione agli artt. 648 cpv e 131 bis c.p., alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/2020.

Rileva che poiché con tale pronunzia la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva» si imponeva l' annullamento della sentenza avendo la corte di appello rigettato la questione; c. vizio di motivazione quanto alla esclusione della responsabilità dell' imputato in ordine al reato presupposto.

Lamenta che del tutto erroneamente la corte di appello, richiamando le argomentazioni del giudice di primo grado, si era limitata a rilevare che non vi erano elementi per ritenere che Mamadou Sali avesse personalmente contraffatto la merce di cui al contestato reato di ricettazione, ipotesi che non poteva in alcun modo escludersi, quanto meno sotto il profilo di un concorso formale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati.

2. In relazione al primo motivo si evidenzia che, in effetti, risulta che la corte territoriale ha applicato nella fattispecie la nuova disciplina del processo in absentia introdotta dalla L. 28.04.2014, n. 67 nonostante che, alla data in vigore della predetta legge, fosse già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado: l'imputato, pertanto, è stato giudicato non in contumacia ma in "assenza" e la relativa ordinanza si profila illegittima alla luce della disposizione transitoria introdotta dalla L. 11.08.2014, n. 118. All'imputato, di conseguenza, non è stato erroneamente notificato l'avviso di deposito della sentenza del secondo grado di giudizio.2.1. Osserva, tuttavia, questa Corte che sia si ritenga che l'aver proceduto in assenza e l'aver omesso di notificare l'estratto contumaciale, costituiscano circostanze di fatto integranti violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen,i. sia ove si ritenga che si verifichi una possibile ipotesi di rimessione in termini ai fini di una autonoma impugnazione previa effettuazione dell' adempimento della notifica dell' estratto della sentenza previsto ex lege, occorre stabilire se, di là della mancata notificazione dell'estratto contumaciale, il ricorrente sia in ogni caso venuto a conoscenza della sentenza ovvero sia stato pregiudicato il suo diritto di difesa. E' stato, invero, condivisibilnnente affermato che quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo. (Sez. 6, Sentenza n. 33261 del 03/06/2016 Ud. (dep. 29/07/2016 ) Rv. 267670 - 01; 256102.

Nel caso in esame dal momento che la difesa ha sollevato la questione solamente sotto un profilo meramente "formale" non chiarendo se l' imputato fosse venuto o meno a conoscenza della sentenza e dell' impugnazione proposta, in questa sede, dal suo difensore di fiducia Avv. Roberto Fabbri né ha posto una questione di esercizio di difesa dell' imputato nell' ottica di una rimessione in termini per proporre, tramite altro difensore, una nuova impugnazione, la questione, sì come formulata, non può che essere disattesa, ben potendosi presumere, a fronte dell' impugnazione proposta in sede di legittimità dal difensore di fiducia, che l' imputato è venuto a conoscenza della sentenza e che non è stato pregiudicato il suo diritto di difesa.

3. Per ragioni di ordine logico deve, quindi, essere esaminato il terzo motivo di impugnazione con il quale l' imputato si è doluto della mancata assoluzione quanto al reato di ricettazione avendo egli concorso nel reato presupposto ex art. 474 c.p. 3.1. Tale motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Invero la difesa, nel prospettare un concorso dell' imputato nel reato presupposto di contraffazione della merce ripropone, del tutto genericamente, profili già sostanzialmente prospettati con i motivi di appello, e sui quali la corte territoriale ha esaurientemente risposto.

E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

4. Il terzo motivo è fondato. Va osservato che l' imputato è stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di cui all' art. 648 cpv c.p. e i giudici di appello hanno disatteso la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame tenuto conto dei parametri fissati dalla legge in materia. Deve, tuttavia, evidenziarsi che, come rilevato dalla difesa, nelle more con sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020 pubblicata il 21 luglio 2020 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 131—bis cod. pen., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, anche nell'ipotesi attenuata.

Alla stregua di tale pronunzia, la causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale deve ritenersi, quindi, applicabile anche ai casi di ricettazione, quale quello in esame, per i quali è stata riconosciuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità, come nella fattispecie in esame. La necessità di valutare gli aspetti in fatto concernenti le modalità della condotta e la portata dell'offesa o del danno impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tale aspetto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Per il resto va dichiarata l' inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, in data 8