Sentenza — n. 28266/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa parte civile Balzani Luciano ricorre avverso la sentenza in data 20/6/2019 del Tribunale di Pavia che, quale giudice dell'appello, ha confermato la sentenza in data 8/5/2017 del Giudice di Pace di Pavia, che aveva assolto Nicora Pierino dal reato di cui all'art. 633, cod.pen. Deduce:1.1. "Violazione dell'art. 633, cod.pen.". Con il primo -motivo il ricorrente si duole dell'assoluzione dell'imputato nonostante la presenza di numerosi elementi convergenti nel senso della colpevolezza. A supporto dell'assunto vengono illustrati tali elementi.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28266/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. 2.1. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BALZANI LUCIANO nato a FORLI' il 18/01/1941 nel procedimento a carico di: NICORA PIERINO nato a GIUSSAGO il 10/07/1933 avverso la sentenza del 20/06/2019 del TRIBUNALE di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti
RITENUTO IN FATTO
1. La parte civile Balzani Luciano ricorre avverso la sentenza in data 20/6/2019 del Tribunale di Pavia che, quale giudice dell'appello, ha confermato la sentenza in data 8/5/2017 del Giudice di Pace di Pavia, che aveva assolto Nicora Pierino dal reato di cui all'art. 633, cod.pen. Deduce:1.1. "Violazione dell'art. 633, cod.pen.". Con il primo -motivo il ricorrente si duole dell'assoluzione dell'imputato nonostante la presenza di numerosi elementi convergenti nel senso della colpevolezza. A supporto dell'assunto vengono illustrati tali elementi.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. 2.1. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non previsti nel caso in cui l'impugnazione davanti alla Corte di cassazione abbia a oggetto una sentenza pronunciata in sede di appello della sentenza del Giudice di Pace. In tali casi, infatti, la norma di riferimento è l'art. 39-bis del decreto- legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che così dispone: «contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale». Nel caso in esame, nonostante il motivo sia intitolato alla violazione di legge, in realtà le censure si rivolgono alla motivazione della sentenza, così che esse vanno più correttamente ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., ossia per un'ipotesi per cui non è ammissibile il ricorso per cassazione, a ciò ostandovi il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro duemila in favore alla cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/2021 Il Consigliere est. I Pre idente Antonio Saraco irell. C: vadoro DEPOSITATO IN CANCELLER